10 Ottobre 2019

I forfettari tassano con sostitutiva i contributi previdenziali compensati

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

Nel caso di utilizzo in compensazione dell’eccedenza Inps maturata nell’anno precedente, i forfettari recuperano a tassazione tale importo indicandolo nel quadro LM: questa è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’istanza di interpello n. 400 del 09.10.2019.

Si risolve in questo modo un dubbio che da tempo si pone, ed ogni anno si rinnova, in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi; sembrava infatti non corretto tassare ordinariamente questo provento quando i contributi che avevano portato all’insorgere del credito erano stati dedotti dal contribuente forfettario dal reddito sottoposto a sostitutiva.

 

Compensazione del credito Inps

Quando il reddito d’impresa o di lavoro autonomo del contribuente risulta inferiore a quello del periodo d’imposta precedente, il versamento dei contributi previdenziali in acconto (con il metodo storico) conduce ad una eccedenza di versamento rispetto a quanto effettivamente dovuto; tra le varie soluzione possibili per il recupero di tale credito, quella più frequentemente utilizzata è l’utilizzo in compensazione tramite F24, in opposizione al versamento di altri tributi o contributi.

La sezione III del quadro RM è dedicata ad accogliere le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo, o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, e che nell’anno oggetto di dichiarazione sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione (anche sotto forma di credito d’imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi.

In particolare, il rigo RM8 è dedicato alla restituzione di oneri detratti negli anni precedenti, mentre il successivo rigo RM9 è deputato ad accogliere il rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo (barrando la casella 2 per optare per la tassazione ordinaria).

Evidentemente, l’utilizzo in compensazione di un credito è equivalente al rimborso dello stesso.

Pertanto, ad esempio, se nel corso del 2019 il contribuente ha utilizzato in compensazione un credito Inps relativo al 2018, per € 1.000, tale importo dovrà essere oggetto di tassazione tramite la compilazione del richiamato rigo RM9 nel modello Redditi PF 2020.

Questa la regola generale.

Occorre però ricordare la situazione peculiare dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario: poiché il reddito proveniente dall’attività d’impresa o lavoro autonomo è tassato in maniera sostitutiva, è previsto che tali soggetti (ma la stessa regola vale anche per coloro che ancora applicano il regime di vantaggio, ex “minimi”) vadano a dedurre i contributi previdenziali direttamente nel quadro LM (rigo LM35).

Nulla prevede la norma (ma neppure vi erano chiarimenti di prassi al riguardo) circa il trattamento dell’eccedenza Inps utilizzata in compensazione.

D’altro canto, prescindendo dalla convenienza delle due soluzioni, dal punto di vista sistematico, se è vero che i forfettari, in assenza di una previsione specifica, avrebbero dovuto seguire le regole generali (facendo concorrere il contributo compensato al reddito complessivo) è altrettanto vero che tale soluzione non è mai parsa ragionevole: i contributi versati hanno provocato un risparmio in termini di tassazione sostitutiva, quindi, allo stesso modo, il recupero delle somme dedotte dovrebbe comportare una tassazione sostitutiva.

Proprio su questo punto interviene l’Agenzia tramite la richiamata risposta ad interpello, precisando quanto segue: “Ai soli fini della determinazione del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva secondo il menzionato regime forfetario, il contributo previdenziale dedotto nel periodo d’imposta precedente deve essere rettificato e recuperato a tassazione nel periodo d’imposta successivo, indicandolo al rigo LM35 del quadro LM.”

L’Agenzia conferma la posizione in precedenza espressa, aderendo alla soluzione più pragmatica.

Quindi, operativamente, il quadro LM35, che normalmente accoglie i soli contributi deducibili pagati nell’anno, deve essere decurtato dei crediti previdenziali usati in compensazione nel corso della medesima annualità.

L’Agenzia quindi non solo avalla la proposta di indicare tale somma nel quadro LM, ma correttamente conferma anche la soluzione di non considerarlo un provento da porre nel rigo LM22, ma piuttosto un importo da portare a riduzione nel rigo LM35.

 

I dubbi irrisolti

Tale risposta però non risolve tutti i dubbi; anzi, ne apre dei nuovi, sui quali occorre ragionare.

Prima di tutto ci si deve chiedere come comportarsi nel caso di fuoriuscita dal regime forfettario.

Si potrebbe verificare un credito del 2018, maturato allorquando il contribuente era forfettario, compensato nel 2019, quando il contribuente si trova nel regime ordinario.

Se è vero che i versamenti che hanno generato il credito sono stati dedotti da un reddito sottoposto a sostitutiva, altrettanto parrebbe assurdo compilare il quadro LM al solo fine di recuperare a tassazione detto contributo.

Non è stato neppure chiarito come si debba comportare il contribuente che abbia utilizzato più crediti previdenziali in compensazione rispetto ai contributi versati nell’anno (a causa di una forte riduzione del reddito, oppure semplicemente perché il contribuente ha omesso nel corso dell’anno, in tutto o in parte, i versamenti previdenziali dovuti).

In questo caso il rigo LM35 anziché esprimere un importo da sottrarre al reddito, esprimerebbe un importo tassabile, il che non parrebbe consentito dalla lettura delle istruzioni alla compilazione di Redditi PF.

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