1 Aprile 2015

I debiti commerciali: definizione e scorporo degli interessi impliciti

di Federica Furlani
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I debiti commerciali hanno origine dall’acquisizione di beni e servizi e vanno rilevati quando rischi, oneri e benefici significativi connessi alla proprietà sono stati trasferiti.

Il trasferimento si realizza:

  • per i debiti verso fornitori per acquisti di beni, con il passaggio di proprietà del bene (data di ricevimento del bene o data di spedizione nel caso in cui i termini siano consegna franco stabilimento o magazzino fornitore);
  • per i debiti relativi ai servizi quando i servizi sono stati resi e quindi la prestazione è stata effettuata.

Se prima del perfezionarsi delle operazioni come sopra descritte vengono pagati acconti, essi vanno rilevati:

  • se riferiti a beni, alla voce BI6 “Immobilizzazioni in corso e acconti” se riferite ad immobilizzazioni immateriali, o BII5 “Immobilizzazioni in corso e acconti” se riferite ad immobilizzazioni materiali, alla voce CI5 “acconti”, se relativi a rimanenze;
  • se riferiti a servizi, alla voce CI5 dei crediti “Acconti”.

I debiti verso fornitori vanno iscritti al netto degli eventuali sconti commerciali e possono essere rettificati a seguito di resi o di rettifiche di fatturazione, in caso di merci difettose, differenze di qualità, ritardi di consegna …

I debiti di fornitura vanno iscritti alla voce D7 “Debiti verso fornitori” dello stato patrimoniale, salvo si tratti di acquisti da società del gruppo: in questo caso, a seconda della natura della controparte, andranno iscritti alla voce D9 “Debiti verso imprese controllate”, D10 “Debiti verso imprese collegate” o D11 “Debiti verso controllanti”.

Secondo il nuovo principio contabile OIC19, dedicato esclusivamente ai debiti, al momento della rilevazione del debito si devono scorporare i c.d. interessi impliciti.

I debiti commerciali sono infatti obbligazioni di pagamento a termine a fronte dell’acquisizione di beni e servizi: nella determinazione del corrispettivo finanziario le parti avrebbero dovuto tener conto del compenso per la dilazione nell’esborso.

La dilazione di pagamento concessa da un fornitore comporta infatti il pagamento di un interesse passivo che in certi casi è contrattualmente esplicitato ed in altri è invece implicitamente ricompreso nell’importo del debito che può anche risultare significativamente maggiore rispetto al prezzo di mercato a breve termine del bene o del servizio.

Il redattore del bilancio, nel rispetto del principio della competenza e della prudenza, deve pertanto effettuare lo scorporo degli interessi impliciti nella rilevazione iniziale del debito, ma solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • il valore nominale dei debiti eccede significativamente il valore di mercato a breve termine del bene/servizio a causa dell’interesse implicito o dell’interesse irragionevolmente basso;
  • la dilazione concessa eccede i dodici mesi.

Se sono soddisfatte le suddette condizioni, è necessario rilevare nello stato patrimoniale il debito per il suo valore nominale, e come contropartita di conto economico il costo relativo all’acquisto del bene/alla prestazione del servizio e gli interessi passivi impliciti relativi alla dilazione di pagamento ricevuta.

Il costo del bene/servizio è rappresentato dal prezzo di mercato a breve termine determinato sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso fornitore ovvero, se non disponibili, da quelle rilevabili da altre fonti, quali ad esempio dai fornitori di beni similari. Se neanche queste disponibili, esso deve essere determinato attualizzando il valore nominale del debito ad un tasso di interesse in linea con quello praticato per un finanziamento con caratteristiche e dilazione analoghe.

Una volta individuato il costo del bene/servizio, l’interesse è determinato per differenza rispetto al valore nominale del debito e non è più successivamente misurato; va inoltre riconosciuto sulla durata della dilazione ricevuta e, pertanto, occorre imputare per competenza la quota di interessi all’esercizio in cui è maturata, attraverso un risconto attivo.

Lo scorporo degli interessi passivi non si applica con riferimento agli acconti ricevuti e, in generale, agli importi che non comportano restituzioni in futuro ed ai debiti che, pur avendo interessi impliciti, hanno un basso tasso d’interesse quando vi sono garanzie o cauzioni ricevute da terzi.

L’OIC 19 precisa inoltre che nel caso di una dilazione (non onerosa o parzialmente onerosa) dei termini di pagamento di un debito, da breve a medio o lungo termine, derivante dalla cessione di beni o servizi, il beneficio dell’allungamento dei termini, non determinando una riduzione del debito, è riconosciuto solo indirettamente, non facendo gravare oneri finanziari impliciti durante il periodo della dilazione, presumendosi che il bene o il servizio siano stati già rilevati ad un valore che è pari al loro prezzo di mercato a breve.

E’ importante sottolineare come lo scorporo degli interessi impliciti vada effettuato solo per i debiti di natura commerciale. Quelli finanziari esigibili oltre l’esercizio successivo, che non comportano il pagamento di interessi o che comportano il pagamento di interessi sensibilmente bassi, non derivando da operazioni di scambio di beni o servizi, non richiedono al momento della rilevazione iniziale la scissione tra il costo relativo all’acquisto del bene/servizio e gli interessi passivi impliciti, e quindi vanno rilevati al loro valore nominale.

Se rilevante, l’ammontare degli interessi passivi impliciti relativi a tali debiti finanziari va comunque indicato nella nota integrativa.