20 Dicembre 2024

I conferimenti post riforma: il subentro di più eredi nella partecipazione del socio unico deceduto

di Luciano SorgatoPaolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Il D.Lgs. 192/2024 (Decreto Ires/Irpef) – che entrerà in vigore il prossimo 31.12.2024 – conferma, senza l’apporto di modifiche rispetto alla versione letterale rinvenibile nel precedente Decreto legislativo dello 30.4.2024, che il regime fiscale del cd. realizzo controllato trova in ogni caso applicazione, se le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%…..e se vengono conferite in una società esistente o di nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o nel caso il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai familiari, di cui all’articolo 5, comma 5, Tuir.

Altra fattispecie in precedenza controversa, che poteva intersecarsi con il requisito di legge della unipersonalità della società, ora risolto proprio con la modifica apportata nell’articolo 177, comma 2bis, Tuir – che consente l’inclusione nella base sociale anche dei familiari ex articolo 5, comma 5, Tuir – poteva derivare dal subentro di più eredi nella quota partecipativa del socio deceduto che, anche sulla base di prescrizioni statutarie, nel rapporto con la società, deve rappresentarsi come unitaria;  in regime, quindi, di comproprietà indivisa e con la nomina di un rappresentante comune. Anche in tale caso, si poneva la questione problematica se il conferimento di una partecipazione così strutturata consentisse o meno di far configurare la società conferitaria come unipersonale e, quindi, rispettosa o meno della condizione di legge alla base della fruizione dello speciale regime fiscale.

In ordine alla questione posta la massima I.M.1 del Comitato Triveneto dei Notai del settembre 2011, disponeva testualmente: “Nel caso in cui la partecipazione rappresentante l’intero capitale sociale di una SRL appartenga a più soggetti in un’unica comproprietà indivisa (ad esempio per il subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene di applicare integralmente la normativa riferita alla società unipersonale. E’ infatti da rilevare che, ai sensi dell’art 2468, comma 5 c.c., nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano uti singuli ai comproprietari , disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al gruppo, che li può esercitare esclusivamente per il tramite di un rappresentante comune. Così, ad esempio, non ci saranno tanti diritti di intervento all’assemblea, tanti diritto di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di voto, un unico diritto di intervento ed un unico diritto di impugnativa,  da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.” ( in senso conforme anche la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nel parere n. 2 dell’ 11.1.2011).

La condivisione a tali conclusioni, per chi scrive, deriva proprio dalla loro aderenza agli specifici paradigmi che il diritto societario incentra sulle partecipazioni,  con riguardo alla loro componente contrattualistica. La comproprietà riguarda la componente patrimoniale della quota, mentre quello che conta, ai fini della configurazione di una società di capitali a socio unico, è solo la conformazione della dinamica di interlocuzione socio – società. Se il rapporto di interlocuzione viene ricondotto ad unitarietà, nel senso che la società non deve raccordare il suo agire sociale per prestare osservanza a  diritti individuali plurimi e neppure subire il pregiudizio del loro frazionamento, in quanto l’espressione contrattuale della partecipazione viene compattata attraverso la nomina di un rappresentante comune, può ben dirsi, sul piano del diritto, che la società riassume la natura di società unipersonale. Ora, e al di là che in ossequio ai principi di diritto sopra esposti già prima della modifica, la fattispecie in questione poteva essre ricongiunta al paradigma della società unipersonale, con la modifica neo introdotta all’articolo 177, comma 2bis, Tuir, anche tale incertezza può dirsi del tutto venuta meno.