29 Gennaio 2016

I chiarimenti sulle agevolazioni per gli acquisti di abitazioni

di Sergio Pellegrino
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L’Agenzia in occasione di Telefisco si è soffermata anche sulle agevolazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in relazione agli acquisti di abitazioni.

Il comma 56 della legge 208/2015 ha introdotto una detrazione del 50% dell’IVA corrisposta per acquisto di abitazioni dall’impresa costruttrice.

Si deve trattare di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, e la detrazione può essere fruita dall’acquirente in dieci quote costanti (nella dichiarazione relativa all’anno di sostenimento delle spese e nei nove periodi d’imposta successivi).

Secondo l’interpretazione fornita dall’Agenzia, l’agevolazione spetterebbe esclusivamente per l’acquisto di immobili nuovi ceduti dalle imprese costruttrici: conseguentemente rimarrebbero invece esclusi gli immobili acquistati da imprese che vi hanno eseguito lavori di recupero edilizio.

L’acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2016 (e, naturalmente, a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge): il pagamento dell’IVA deve avvenire nel periodo di imposta 2016 (applicando un rigido criterio di cassa).

Nel caso in cui nel 2015, per l’acquisto di un’abitazione perfezionatosi nel 2016, sia stato corrisposto un acconto, con il versamento della relativa IVA, questa non potrà dunque confluire nel computo della detrazione.

Allo stesso modo non dovrà essere considerato un acconto versato nel 2016 per un acquisto effettuato nel 2017: in questo caso non essendo stato rispettato il requisito temporale del perfezionamento della compravendita da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016.

Altro chiarimento riguarda l’agevolazione prima casa.

La Legge di Stabilità ha previsto la possibilità di beneficiarne anche per il contribuente che già possiede un immobile che ha fruito dell’agevolazione, a condizione però che venga alienata la casa preposseduta entro il termine di un anno.

L’Agenzia ha avuto modo di precisare che anche in questo caso spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 7 della legge 448/1998, che la norma prevede venga riconosciuto ai contribuenti che acquisiscono, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquisito con le agevolazioni, un’altra abitazione (naturalmente a condizione che sussistano anche per questa i requisiti prima casa).

Il credito d’imposta può essere fruito quindi anche quando il contribuente acquista, come consentito ora per effetto dell’intervento realizzato dalla Legge di Stabilità, la nuova abitazione prima della vendita dell’immobile già posseduto (nel limite dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposte in relazione alla sua acquisizione).

Nel caso in cui, entro il termine di un anno dall’acquisto, l’immobile preposseduto non venga però ceduto, vi sarà la decadenza dall’agevolazione e il contribuente dovrà corrispondere la maggiore imposta, gli interessi e le sanzioni (in misura pari al 30%, trattandosi di omesso versamento, che potrà essere oggetto di ravvedimento operoso).

Sul punto l’Agenzia non si è pronunciata, ma c’è da ritenere che, per analogia, mantengano validità le indicazioni date dalla risoluzione n. 112/E del 2012.

Anziché attendere l’azione dell’Ufficio, il contribuente potrebbe attivarsi, prima dello spirare del termine dell’anno, chiedendo la riliquidazione dell’imposta: così facendo, verserebbe l’importo differenziale, maggiorato degli interessi, ma senza applicazione di sanzioni.