14 Ottobre 2015

Holding di partecipazione e detrazione

di Francesco Greggio
Scarica in PDF

La spettanza del diritto alla detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto dei beni e servizi da parte della società holding costituisce ad oggi una tematica oggetto di dibattito da parte di giudici nazionali e comunitari.

Non ha la qualifica di soggetto passivo Iva, e quindi non ha il diritto alla detrazione, una holding il cui unico scopo sia l’assunzione di partecipazioni presso altre imprese senza che la stessa interferisca direttamente o indirettamente sulla gestione delle stesse. Questo è quanto espresso dalla sentenza dalla Corte di giustizia UE del 16/07/2015 nella cause riunite C-108/14 e C-109/14.

Per completezza informativa si precisa che tale concetto era già stato espresso nella sentenza del 6 settembre 2012 C-496/11 nella quale in merito al punto 32 veniva esplicitato che “Il mero acquisto e la mera detenzione di partecipazioni societarie non devono essere ritenuti attività economiche ai sensi della sesta direttiva, tali da conferire al soggetto che le abbia effettuate la qualità so soggetto passivo”.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 16/07/2015 vengono analizzate le condizioni per la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte da società holding per l’acquisizione di capitali destinati all’acquisto di partecipazioni in società controllate costituite in forma di società di persone ed alle quali esse hanno successivamente fornito prestazioni soggette ad Iva.

Secondo giurisprudenza comunitaria ormai consolidata, per considerare una holding come soggetto passivo ai fini Iva o meno, occorre fare una netta di distinzione fra le società che svolgono un’attività diretta solamente alla percezione dei dividendi e di realizzazione di plusvalenze derivanti dalle partecipazioni detenute, e le società che hanno un ruolo attivo nella gestione delle partecipate. Peraltro la normativa nazionale è completamente in linea con giurisprudenza comunitaria in quanto l’articolo 4, comma 5, D.P.R. 633/1972 non considera “attività commerciali (..) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate”.

L’elemento dunque essenziale di una holding per acquisire lo status di soggetto passivo ai fini dell’Iva è l’interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione delle partecipate, poiché la stessa costituisce un’attività economica se implica il compimento di operazioni soggette ad Iva quali le prestazioni di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici.

L’esercizio di direzione e coordinamento di una capogruppo, cosi come definito dal dettato normativo dell’articolo 2497-bis e seguenti del codice civile, tramite l’influenza del consiglio d’amministrazione in assenza di un’attività economica, di per sé non è sufficiente a far considerare la società un soggetto passivo ai fini dell’Iva.

Per poter esercitare correttamente il diritto alla detrazione, qualora la società holding sia inquadrata come un soggetto Iva e che quindi non svolga solamente un’attività di mero godimento, occorre individuare la tipologia di attività rilevante che essa svolge ai fini dell’imposta.

Infatti il diritto alla detrazione richiede o un nesso diretto ed immediato degli acquisti con operazioni a valle che assegnino un tale diritto (operazioni imponibili), oppure che gli acquisti facciano parte delle spese generali del soggetto e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni e dei servizi che essa fornisce.

Esiste inoltre una norma specifica applicabile alle holding che svolgono, nei confronti delle imprese controllate e/o collegate, sia attività di natura commerciale e tecnica sia servizi di natura finanziaria, che per loro natura si qualificano come esenti dall’imposta: si tratta dell’articolo 10 D.P.R. 633/1972 il quale incide sulla detraibilità dell’imposta assolta a monte.

L’articolo 19, comma 5, del medesimo Decreto prevede che in questi casi il diritto alla detrazione spetti in misura proporzionale alle operazioni che ne danno diritto, applicando il meccanismo del pro-rata matematico disciplinato dall’articolo 19-bis, ossia al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare aumentato dalle operazioni esenti.

Per completezza informativa vale peraltro osservare che il pro-rata di cui all’articolo 19, comma 5, presuppone che l’impresa effettui sistematicamente sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Nel caso invece in cui le operazioni esenti non rientrino nell’attività propria della holding, o siano accessorie alle imponibili, o ancora vengano svolte in via del tutto occasionale, trova applicazione il comma 2 dell’articolo 19 disciplinante l’indetraibilità specifica sull’acquisto di beni e servizi destinati ad attività esente.