25 Maggio 2018

Gruppo Iva: requisiti soggettivi di accesso

di EVOLUTION
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L’articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l’articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo si occupa dei requisiti soggettivi per accedere al Gruppo Iva.

Possono optare per la costituzione del Gruppo Iva i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli:

  • finanziario,
  • economico e
  • organizzativo,

di cui all’articolo 70-ter del decreto 633/1972. I vincoli devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

I tre vincoli devono sussistere congiuntamente, altrimenti è precluso l’accesso al regime.

Ai sensi del comma 4 dell’articolo 70-ter, se tra i soggetti sussiste il vincolo finanziario si presumono sussistenti anche gli altri due vincoli. Trattasi di una presunzione legale relativa. Difatti, il vincolo finanziario è il più agevole da verificare e, spesso, porta con sé anche il vincolo organizzativo e economico.

Il successivo comma 5 prevede che tale presunzione può essere superata da prova contraria fornita mediante la presentazione di un interpello probatorio teso a dimostrare l’insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo.

Infine, ai sensi del comma 6, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all’articolo 113, comma 1, del Tuir. È comunque possibile dimostrare la sussistenza del vincolo economico presentando all’Agenzia delle Entrate un apposito interpello probatorio.

Il vincolo finanziario sussiste ex articolo 2359, comma 1, numero 1, cod. civ. quando:

  • tra i soggetti esiste un rapporto di controllo diretto o indiretto;
  • i soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dallo stesso soggetto residente in Italia.

Il vincolo economico sussiste quando tra i soggetti si verifica una delle seguenti forme di cooperazione economica:

  • svolgimento di un’attività principale dello stesso genere;
  • svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
  • svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.

Il vincolo organizzativo sussiste quando tra i soggetti è presente un coordinamento in via di diritto in base alle disposizioni del codice civile ovvero in via di fatto fra i loro organi decisionali, anche se tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.

Non possono partecipare a un Gruppo Iva:

  • le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero;
  • i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell’articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
  • i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all’articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
  • i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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