7 Gennaio 2019

Gruppo Iva post novità decreto fiscale

di EVOLUTION
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In via generale, tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva devono essere documentate attraverso l’emissione della fattura, che per essere tale deve rispettare il contenuto minimo obbligatorio previsto dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972.

Qui di seguito si individuano le novità introdotte dal decreto fiscale al regime del Gruppo Iva.

L’articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972 prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono optare per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli di cui al periodo precedente devono sussistere:

  • al momento dell’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
  • comunque già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione.

L’opzione deve essere esercitata dal rappresentante del Gruppo mediante la presentazione in via telematica di una apposita dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo Iva sottoscritta da tutti i partecipanti.

Il rappresentante del Gruppo è il soggetto che esercita sugli altri partecipanti al Gruppo Iva il controllo previsto dal vincolo finanziario. Qualora tale soggetto non possa esercitare l’opzione (ad esempio, nel caso in cui si tratti di una holding di mero godimento), il ruolo di rappresentante del Gruppo è attribuito al partecipante in capo a cui si rilevi il volume d’affari (ai fini Iva) o l’ammontare di ricavi (ai fini delle imposte dirette) più elevato nell’anno precedente la costituzione del Gruppo.

Nella dichiarazione vanno indicati:

Il comma 2 dell’articolo 70-quater, D.P.R. 633/1972 individua:

  • la denominazione del Gruppo Iva;
  • i dati identificativi del rappresentante del Gruppo Iva, di seguito denominato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
  • l’attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all’articolo 70-ter, P.R. 633/1972;
  • l’attività o le attività che saranno svolte dal Gruppo Iva;
  • l’elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d’imposta per i quali è esercitata l’opzione; l’elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell’azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all’ultimo anno di validità dell’opzione;
  • la sottoscrizione del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell’esercizio delle opzioni di cui agli articoli 36 e 36-bis, D.P.R. 633/1972 la dichiarazione può essere integrata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui ha effetto la costituzione del Gruppo Iva.

In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al titolo V-bis del D.P.R. 633/1972, la dichiarazione per la costituzione dei Gruppo Iva ha effetto dall’anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018 – e non il 30 settembre 2018 come vorrebbe la regola generale -, al fine di consentire ai soggetti interessati di valutare le condizioni per l’esercizio di detta opzione.

Il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione per la costituzione del gruppo Iva è stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2018 per i Gruppi Bancari Cooperativi (ex articolo 20, D.L. 119/2018); entro tale data, e non entro il 1° luglio 2018, dovevano altresì sussistere i vincoli finanziario, economico e organizzativo. Il vincolo finanziario si considera sussistere se al 31 dicembre 2018 è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui al comma 3 dell’articolo 37-bis del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993. Inoltre, in sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato stabilito che la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata dai partecipanti ad un Gruppo Bancario Cooperativo, previa sottoscrizione del contratto di coesione di cui al predetto articolo 37-bis, successivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.

L’adesione al regime del Gruppo Iva è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto, sia pur subordinatamente alla permanenza nel suddetto arco temporale dei vincoli (finanziario, economico, organizzativo) tra i soggetti passivi d’imposta, che costituiscono condizione sostanziale per divenire un unico soggetto passivo.

Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca.

In sede di conversione del D.L. 119/2018, è stato previsto un ulteriore vincolo che interessa il Gruppo Iva nel senso che collega l’adesione al Gruppo Iva alla cooperative compliance di cui al titolo III del D.Lgs. 128/2015. In particolare, si prevede che se uno dei partecipanti opta per il regime di adempimento collaborativo, lo stesso si estenderà a tutti i partecipanti al Gruppo Iva.

L’estensione, inoltre, si verifica anche nel caso in cui l’opzione per il Gruppo Iva venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime.

Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione al regime da parte di tutti i partecipanti al Gruppo Iva, è espressamente previsto che non può essere dichiarata l’esclusione – per la perdita dei requisiti o per l’inosservanza degli impegni – dal regime della cooperative compliance per cause connesse all’estensione prevista dalla novella normativa.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

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