30 Ottobre 2013

Gli obblighi di profilazione e monitoraggio della clientela

di Alessandra Amati
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Il D. Lgs. 231/2007, all’art. 20 e seguenti, ha stabilito che l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e revisori, destinatari ex art. 12 e 13 del medesimo D. Lgs. 231/2007 (si veda Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti su Euroconference NEWS del 26 settembre), siano modulati secondo il grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato al tipo di cliente, alla presenza o meno di un rapporto continuativo, alla tipologia di operazione e di prestazione/incarico professionale. Il medesimo articolo 20 richiede, inoltre, che i destinatari del decreto siano in grado di dimostrare alle Autorità di Vigilanza, ovvero agli ordini professionali di appartenenza e alle altre autorità competenti, che le misure adottate sono adeguate al livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associato a ciascun cliente.

La normativa introdotta dal D. Lgs. 231/2007 prevede che al fine di acquisire un’adeguata ed approfondita conoscenza dei propri clienti, i “professionisti/revisori” valutino il profilo di rischio di ciascun cliente nei suoi aspetti soggettivi e oggettivi, tenendo conto dei seguenti elementi:

  • Criteri concernenti l’operazione, il rapporto continuativo o la prestazione/incarico professionale (profilo oggettivo)

1. tipologia;

2. modalità di svolgimento;

3. ammontare;

4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione/incarico professionale);

5. ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente;

6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione);

  • Criteri di valutazione concernenti il cliente (profilo soggettivo)

1. natura giuridica e caratteristiche del cliente;

2. prevalente attività svolta/interessi economici;

3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della

prestazione/incarico professionale;

4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

I “professionisti/revisori” sono invitati a ricorrere anche ad ulteriori elementi di valutazione quando, essi siano considerati rilevanti ai fini dell’individuazione del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e quando riguardino ulteriori criteri di valutazione rispetto a quelli indicati dalla normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, individuazione di fattori di rischio “personalizzati” sulla base della tipologia di business ovvero di servizi/prestazioni professionali).

Attraverso l’approccio basato sulla definizione e valutazione del rischio, utilizzando quanto indicato nell’art.20 del D. Lgs. 231/2007 ed in relazione ai criteri c.d. “personalizzati, è possibile attribuire a ciascun cliente un diverso grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Il monitoraggio/implementazione del profilo di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di ciascun cliente espresso dall’indicatore calcolato sulla base dell’approccio basato sul rischio (indicatore di rischio complessivo: basso, medio o alto) deve quindi assumere una natura dinamica.

Per “clientela a rischio di riciclaggio basso” si intende quella che presenta una combinazione di fattori sia oggettivi che soggettivi che denota rischi giudicati non rilevanti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo e per la quale il professionista/revisore deve assolvere gli obblighi di adeguata verifica ordinaria ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione/incarico professionale.

Per “clientela a rischio di riciclaggio medio” si intende quella che presenta una combinazione di fattori sia oggettivi che comportamentali che denota elementi di rischio mediamente più elevati ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale clientela tipicamente intrattiene con il professionista/revisore rapporti continuativi di utilizzo comune per cui il professionista/revisore deve assolvere gli obblighi di adeguata verifica ordinaria ed in particolare deve esercitare un controllo costante con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti.

Per “clientela a rischio di riciclaggio alto” si intende quella che presenta una combinazione di fattori sia oggettivi e soggettivi che denota la presenza di elementi di rischio anche rilevanti ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Tale clientela tipicamente intrattiene con il professionista/revisore una pluralità di rapporti continuativi e conduce un’operatività tale per cui il professionista/revisore deve assolvere gli obblighi di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante più stringente e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).

I professionisti/revisori devono adottare procedure di profilazione e monitoraggio della clientela, con uno specifico approccio basato sul rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo associato a ciascun cliente, e fondate su sistemi valutativi e processi decisionali oggettivi, periodicamente verificati e aggiornati.

Nello specifico la metodologia di profilazione, che si riassume di seguito, consente ai “professionisti/revisori” di tramutare le informazioni già raccolte in fase di identificazione della clientela in elementi per la valutazione del grado di rischio di riciclaggio attraverso l’attribuzione di un maggiore/minore “punteggio” di rischio a ciascun elemento/informazione acquisito per ciascun cliente, in modo da consentire una sommatoria di valori che diano origine ad un punteggio medio ponderato del grado di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per determinare il grado di rischio associato ad ogni cliente, dapprima si considerano gli elementi connessi al cliente e si assegna a ciascuno di essi un determinato “peso” numerico in termini di maggiore/minore rischiosità di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il range potrebbe essere individuato da un minimo di “1” a un massimo di “5”). In seguito si considerano gli elementi relativi all’operazione/rapporto continuativo/prestazione professionale e si procede nel medesimo modo, assegnando a ciascun elemento un peso numerico in termini di maggiore/minore rischiosità.

L’assegnazione dei pesi avviene in funzione dell’importanza riconosciuta alle diverse informazioni da acquisireche, in base alle loro caratteristiche, possono essere di scarsa affidabilità ovvero non complete e, per diretta conseguenza, coinvolgere inconsapevolmente i professionisti/revisori in episodi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La valutazione del rischio complessivo associato al cliente è, quindi, effettuata attraverso la media ponderata dei singoli valori (i pesi) assegnati a ciascun parametro soggettivo e oggettivo, da cui ne emerge un unico indice, espressione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo ex art. 20 del D. Lgs. 231/2007.

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), è obbligo del professionista/revisore svolgere un controllo costante nel corso della prestazione/incarico professionale (si veda Gli obblighi antiriciclaggio per i professionisti su Euroconference NEWS del 26 settembre). L’approccio basato sulla valutazione del grado di rischio consente al professionista/revisore di svolgere un costante controllo, come specificato dal successivo art. 19, comma 1, lett. c), durante tutta la durata del rapporto professionale, sulla compatibilità dell’incarico/prestazione professionale effettivamente posta in essere, con il profilo economico patrimoniale del cliente, la conoscenza maturata (professione, attività esercitata ecc.) nonché quanto dichiarato in fase di avvio (ovvero di adeguata verifica) della relazione.

Il controllo costante, rappresenta per il professionista/revisore l’opportunità per un aggiornamento costante delle informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, al fine di accertare la sussistenza della coerenza rispetto all’operatività,l’adeguatezza del profilo di rischio e per valutare eventuali aggiornamenti/modifiche di quest’ultimo.

In un prossimo articolo, verranno affrontati gli obblighi di registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni relative alla clientela, con specifici esempi pratici utili al professionista/revisore per il corretto assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.