8 Marzo 2019

Gli interventi agevolati dal sisma bonus

di Clara PolletSimone Dimitri
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Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano, tra le spese detraibili, anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

Fino al 31 dicembre 2019, salvo che non intervengano nuove proroghe, è prevista una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in 10 quote annuali su un importo massimo di spesa di 96.000 euro, in luogo delle ordinarie percentuali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. i), Tuir (detrazione del 36%, con un importo massimo di spesa di 48.000 euro). Il limite di spesa riguarda il singolo immobile abitativo e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.

Il D.L. 63/2013 ha introdotto, inoltre, il cosiddetto sisma bonus, che prevede detrazioni maggiori per gli interventi di adozione di misure antisismiche, distinte in base al risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.

Per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di detrazione può arrivare fino all’85%, ripartita in 5 quote annuali di pari importo; dal periodo d’imposta 2017 i benefici sono stati estesi agli immobili ubicati in zona sismica 3, includendo nell’ambito oggettivo dell’agevolazione anche gli immobili residenziali diversi dall’abitazione principale.

Le detrazioni in commento sono destinate anche ai soggetti passivi Ires e, dal 2018, agli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali, oltre che alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ad oggi, l’agevolazione fiscale può essere fruita per gli interventi realizzati su qualsiasi immobile abitativo – anche se non adibito ad abitazione principale – e sugli immobili utilizzati per attività produttive, ossia unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi (commerciali o non commerciali); la detrazione spetta anche per gli immobili a destinazione produttiva posseduti da società ma non utilizzati direttamente, in quanto destinati alla locazione (risoluzione AdE 22/E/2018).

Le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità – zone 1 e 2 – e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

Il sisma bonus spetta nei seguenti casi:

  • quando dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore – detrazione spettante nella misura del 70% delle spese sostenute,
  • se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori – detrazione spettante nella misura dell’80% delle spese sostenute.

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati. In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare la classe di rischio dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato, secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto citato.  Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del condominio. In tal caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico. In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure:

  • 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Al pari della detrazione al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia, anche per il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, come, ad esempio, gli estremi del contratto di locazione. Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli condòmini indicare il codice fiscale del condominio mentre i dati catastali dell’immobile sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei redditi.

Si ricorda, infine, che anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione AdE 147/E/2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, ecc.) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.

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