29 Giugno 2018

Gli acconti d’imposta nel regime di trasparenza fiscale

di Federica Furlani
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L’articolo 116 Tuir disciplina il cosiddetto regime di trasparenza fiscale per le società a responsabilità limitata a ristretta base societaria (10 soci per le Srl, 20 soci per le cooperative a responsabilità limitata) con soci esclusivamente persone fisiche.

Esercitando la relativa opzione, il reddito della società partecipata non è tassato ai fini Ires in capo alla stessa, ma è imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Tralasciando i requisiti specifici previsti per l’adesione al regime e le modalità di esercizio dell’opzione, nel presente contributo si vuole porre l’attenzione sulle modalità di versamento degli acconti di imposta, tanto per la società partecipata quanto per i soci.

A tal fine è necessario distinguere tra:

  • acconti relativi al primo anno di efficacia dell’opzione;
  • acconti durante gli anni successivi al primo (secondo e terzo);
  • acconti nel caso di revoca del regime.

Per quanto riguarda il primo periodo, la società trasparente è comunque tenuta al versamento dell’acconto Ires, utilizzando il metodo storico, e quindi facendo riferimento agli importi indicati nel modello Redditi relativo all’esercizio precedente a quello di inizio del regime di trasparenza, o quello previsionale. In questo ultimo caso la stima dell’acconto d’imposta deve avvenire come se l’adesione al regime non si fosse verificata.

Quanto versato dalla società a titolo di acconto nel primo anno di efficacia dell’opzione, sarà comunque scomputabile da parte dei soci, sempre in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, per il versamento dell’Irpef da essi dovuta sul reddito imputato per trasparenza.

Per quanto riguarda i soci, essi determineranno l’acconto Irpef utilizzando a scelta il metodo storico o quello previsionale. In questo ultimo caso possono però tener conto dell’avvenuta opzione e quindi considerare le perdite presunte che saranno a loro imputate dalla società trasparente.

Durante il secondo ed il terzo anno di efficacia dell’opzione, la società non sarà invece più tenuta al versamento dell’acconto Ires. L’acconto a titolo di Irpef andrà versato esclusivamente dai soci, che potranno calcolarlo o con il metodo storico o con quello previsionale, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.

Fino al 2016 l’opzione per il regime di trasparenza aveva validità triennale, per cui, alla scadenza del triennio, poteva o meno essere rinnovata.

Per effetto dell’articolo 7-quater D.L. 193/2016, a partire dal 2017 si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di revoca espressa: al termine del triennio l’opzione si intende pertanto tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

Ne deriva che in caso di revoca dell’opzione, gli acconti andranno versati:

  • sia in capo alla società partecipata, che li calcolerà sulla base dell’imposta corrispondente al reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente,
  • sia in capo ai soci, che li determineranno sulla base dell’imposta relativa al reddito prodotto nel periodo precedente, senza tener conto della parte ad essi attribuita per trasparenza dalla società.

La società trasparente è invece sempre tenuta al versamento dell’Irap secondo le regole ordinarie, in quanto il regime di trasparenza fiscale ha effetto solo ai fini Ires/Irpef e la società trasparente resta quindi a tutti gli effetti un soggetto passivo ai fini dell’Irap.

 

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