30 Dicembre 2019

Garanzia Ismea per gli investimenti in agricoltura innovativa

di Luigi Scappini
Scarica in PDF

Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, Ismea può concedere la propria garanzia per finanziamenti a breve, a medio e lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 Tub e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

L’articolo 41, comma 2, D.L. 124/2019 (il cd. Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio per il 2020), convertito in L. 157/2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24.12.2019, estende tale possibilità anche agli investimenti effettuati in tecnologie innovative in agricoltura, con il preciso fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del comparto primario.

A questo deve aggiungersi l’ulteriore obiettivo che si pone il Legislatore nell’estendere il campo di applicazione della garanzia di Ismea, consistente nell’accompagnare e supportare le aziende in un percorso di innovazione tecnologica che le migliori anche da un punto di vista gestionale.

Viene, in particolare, previsto che le garanzie di Ismea vengono concesse a titolo gratuito per le iniziative volte allo sviluppo di tecnologie innovative, anche con il fine di contrastare e prevenire i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole, dell’agricoltura di precisione e delle nuove tecniche di irrigazione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, comprese quelle blockchain, l’intelligenza artificiale e l’internet delle cose.

Come noto, nel caso di prestazione di garanzie a titolo gratuito, le stesse devono essere disposte nei limiti di cui ai Regolamenti n. 1407/20132 e n. 1408/2013, relativi all’applicazione degli articoli 107-109 TFUE.

L’articolo 107 TFUE, ha il preciso compito di definire e individuare compiutamente quando un aiuto possa considerarsi di Stato e in quanto tale sia incompatibile con le norme relative al mercato interno.

Con specifico riferimento al settore agricolo e a quello forestale, l’articolo 107, al § 2, lettera b), prevede la compatibilità con il mercato interno per gli aiuti che hanno il fine di ovviare a eventuali danni causati da calamità naturali o da altri eventi a carattere eccezionale, mentre il successivo § 3, alla lettera c), considera come compatibili gli aiuti di Stato destinati a sostenere e agevolare lo sviluppo dei settori agricoli e forestali e quello delle zone rurali, a condizione, ovviamente, che non comportino un’alterazione delle condizioni di scambio interno.

L’articolo 3 Regolamento UE 1408/2013, disciplinante le regole relative agli aiuti de minimis per il settore agricolo, fissa il tetto massimo entro il quale l’aiuto erogato è ammissibile a 20mila euro (esteso a 25mila in determinate ipotesi), ragion per cui, l’articolo 41, comma 2 in commento, individua in 20mila euro il limite massimo di costo ammesso, rimandando comunque a quanto previsto dai Regolamenti 1407/2013 e 1408/2013.

La norma va a sommarsi con ulteriori strumenti messi a disposizione del comparto primario da parte del Legislatore in un percorso teso a coinvolgere anche l’agricoltura nella cd. Industria 4.0, mutuabile in Agricoltura 4.0.

Ed anzi, a bene vedere, le novità in tema di agevolazioni agli investimenti diventano ancor più vantaggiose per il comparto agricolo, a seguito delle modifiche che arriveranno con il 2020.

Con la Legge di Bilancio per il 2020, infatti, vengono modificate nella sostanza le agevolazioni conosciute come superammortamento e iperammortamento, introducendo, nello specifico, un credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

La previsione di un credito, in sostituzione di un maggior deduzione fiscale, rappresenta, per il settore agricolo che determina il reddito ai sensi dell’articolo 32 Tuir, e, quindi, prescindendo dai costi effettivamente sostenuti, sicuramente un ulteriore incentivo alla fruizione.

Il credito di imposta, che è riconosciuto in misura differenziata in ragione della tipologia di beni oggetto dell’investimento, sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali.

Parimenti, sempre la Legge di Bilancio per il 2020 prevede il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0” e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti che, come noto, è estesa anche ai settori dell’agricoltura e della pesca.

La gestione della crisi d’impresa dopo l’introduzione del nuovo codice della crisi e dell’insolvenza