9 Marzo 2017

Flat tax: pronte le regole per chi trasferisce la residenza in Italia

di Raffaele Pellino
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Definite le regole per gli stranieri che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.

Con il provvedimento n. 47060 di ieri, infatti, l’Agenzia delle Entrate, ha definito le modalità applicative del nuovo regime di favore, nonché approvato il modello di check list da allegare all’istanza di interpello che consente una valutazione preventiva sull’ammissibilità.

Il regime opzionale, si ricorda, è stato introdotto con la legge di Bilancio 2017 al fine di attrarre ed incentivare il trasferimento nel nostro Paese degli High net worth individual, ossia delle persone con un alto patrimonio. È, tuttavia, possibile estendere tale regime anche ai familiari dell’istante, a condizione che questi trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia.

Prima di procedere alla disamina degli aspetti operativi, appare importante sgombrare il campo da eventuali dubbi circa l’invio all’Agenzia delle Entrate dell’apposita istanza di interpello; questa, facendo fede al dato normativo del nuovo articolo 24-bis del Tuir, è necessaria ai fini dell’esercizio dell’opzione.

Come si esercita l’opzione

I contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 24-bis del Tuir possono optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza in Italia o in quello successivo. Come precisato in apertura, l’adesione va esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a una specifica istanza di interpello alla Direzione Centrale Accertamento delle Entrate, mediante consegna “a mano”, raccomandata A/R ovvero in via telematica, utilizzando la casella di posta elettronica certificata dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. I non residenti senza domiciliatario in Italia devono inviare l’interpello alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it.

Nell’istanza di interpello il neo (o aspirante) residente dovrà indicare:

  1. i dati anagrafici ed il codice fiscale (se già attribuito), oltre all’indirizzo di residenza in Italia, se già residente;
  2. lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  3. la giurisdizione in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione;
  4. gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’imposta sostitutiva;
  5. la sussistenza degli elementi necessari per il riscontro delle condizioni per l’accesso al regime, compilando l’apposita check list e presentando, eventualmente, la relativa documentazione a supporto.

 

Quando presentare la richiesta

L’opzione deve essere esercitata entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta la risposta da parte delle Entrate all’istanza di interpello.

La domanda può essere presentata anche se non sono ancora decorsi i termini per radicare la residenza fiscale in Italia.

L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime.

 

Esercizio dell’opzione per uno o più familiari 

Il regime “speciale” può essere esteso anche ad uno o più familiari di cui all’articolo 433 del cod. civ.  in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, l’opzione si perfeziona mediante specifica indicazione nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia ovvero nella dichiarazione riferita all’anno successivo a quello del trasferimento. L’estensione implica anche la presentazione di un’istanza di interpello che indichi, tra gli altri, i dati e le informazioni relative al familiare.

 

Cessazione degli effetti, revoca e decadenza dal regime

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione.  Diversamente, il contribuente (o il familiare), può revocare l’opzione nella dichiarazione dell’anno successivo a quello di prima applicazione; in tal caso, se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione può effettuare apposita comunicazione alla Direzione Centrale Accertamento entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione.

In merito alla decadenza dal regime, il provvedimento precisa che tale eventualità si manifesta in caso di:

  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data di versamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito il pagamento;
  • trasferimento della residenza fiscale in altro Stato;

Tale regola vale anche per i familiari a cui è stata estesa l’opzione. Questi possono esercitare un’opzione autonoma con efficacia per i periodi d’imposta “residui” fino a un totale di 15 anni, computando anche le annualità in cui tali soggetti hanno goduto del regime come familiari.

 

Versamento dell’imposta

I contribuenti che aderiscono al regime in esame sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva, nella misura di 100 mila euro, in un’unica soluzione, per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.  La misura dell’imposta sostitutiva è ridotta a 25 mila euro per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione.

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