11 Giugno 2020

Fino al 30 giugno detrazione Iva su fatture e note di credito 2019

di Luca Mambrin
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto l’articolo 62, commi 16, D.L. 18/2020 ha disposto a favore di tutti i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia la sospensione degli adempimenti tributari che scadono dall’ 08.03.2020 al 31.05.2020, posticipando la loro effettuazione entro il 30.06.2020.

Pertanto anche la dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, che doveva essere presentata entro il 30 aprile 2020, potrà essere presentata entro il 30 giugno senza l’applicazione di sanzioni.

Si ritiene che gli effetti di questa sospensione del termine per la presentazione dell’Iva annuale 2019 si producano anche sul termine ultimo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, diritto disciplinato dal combinato disposto dell’articolo 19 e dell’articolo 25 D.P.R. 633/1972.

L’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce infatti che il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ovvero alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L’articolo 25, comma 1, D.P.R. 633/1972 stabilisce invece che il diritto alla detrazione è esercitabile previa annotazione della relativa fattura nel registro Iva degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Al fine di coordinare le due norme la circolare 1/E/2018 ha precisato che “… il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo – ai sensi del citato articolo 25, primo periodo – in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza”.

Di conseguenza, i presupposti per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva sono:

  • l’effettuazione dell’operazione;
  • il possesso della fattura d’acquisto (in formato elettronico e non cartaceo, se il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica);
  • l’annotazione della fattura nel registro degli acquisti;

e il diritto può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa dell’anno in cui si sono verificati tali presupposti e con riferimento al medesimo anno.

Se la fattura datata 2019 è stata ricevuta entro il 31.12.2019, l’imposta può essere detratta:

  • con la liquidazione del mese di dicembre/quarto trimestre 2019, previa annotazione nel registro degli acquisti;
  • con la dichiarazione Iva relativa al 2019 (mod. Iva 2020) annotando la fattura in un apposito sezionale del registro Iva acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2019. Si ritiene che con la sospensione del termine per la presentazione del modello dichiarativo in esame sia possibile anche usufruire del maggior termine della detrazione dell’imposta anche per documenti annotati nell’apposito sezionale entro il 30.06.2020. Resta ferma la possibilità per ciascun soggetto passivo di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall’annotazione nel registro Iva sezionale, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Le medesime considerazioni possono essere fatte anche per le note di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26, comma 2 per le quali il cedente del bene o il prestatore del servizio ha diritto a portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25.

Ad esempio, nel caso di fallimento, ai fini dell’emissione della nota di variazione ex articolo 26 D.P.R. 633/1972 è richiesta:

  • la partecipazione del creditore al fallimento;
  • l’infruttuosità della procedura.

Nella prassi, il momento di certezza giuridica, a partire dal quale è possibile emettere una nota di credito, nell’ambito del fallimento del cliente è individuato dal:

  • decreto con cui il giudice approva il piano di riparto, proposto dal curatore, rendendolo esecutivo trascorso il termine di 10 giorni per le osservazioni dei creditori;
  • decreto di chiusura del fallimento, soggetto a reclamo, nei casi di chiusura del fallimento stesso di cui all’articolo 118 L.F..

Pertanto, come risulta anche da numerosi documenti di prassi ministeriale, da ultimo nella risposta all’interpello n. 33/2020, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso.

Il diritto alla  detrazione dell’imposta è subordinato alla “infruttuosità” delle procedure esecutive individuali o concorsuali, e non al mero avvio delle stesse.

Quindi, solo al verificarsi di uno dei presupposti per potersi avvalere della facoltà di operare la variazione in diminuzione, per effetto del richiamo all’articolo 19 del D.P.R., contenuto nel citato articolo 26, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Essendo il termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019 sospeso fino al 30 giugno 2020 si ritiene possibile emettere ed annotare entro tale termine la nota di variazione Iva nel caso in cui il presupposto sia realizzato nell’anno 2019.

Sul tema si segnala infine il diverso parere dell’Aidc, che, nella norma di comportamento n. 192 del febbraio 2015 ha invece ha precisato che nel caso di procedure concorsuali, il fornitore ha diritto di emettere una nota credito ai sensi dell’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972 nel momento in cui l’ammontare originariamente addebitato in fattura si manifesta, in tutto o in parte, non recuperabile e, quindi, anche prima della conclusione della procedura.

L’emissione della nota di variazione, ai fini Iva, può coincidere temporalmente con la rilevazione della perdita ai fini delle imposte dirette, secondo i parametri fissati dall’articolo 101, comma 5, Tuir.