28 Ottobre 2013

Finanziamenti infruttiferi in RW: incertezze dal passato

di Ennio VialVita Pozzi
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Il momento della svolta in materia di segnalazione nel modulo RW è rappresentato dalla C.M. 43/E/2009, famosa per avere introdotto il nuovo principio valido da unico 2010 per il 2009 secondo cui, da allora in avanti, tutti i tipi di investimenti devono essere segnalati.

Il punto 2, infatti, chiarisce che l’esigenza di rendere più incisivi i presidi posti in ambito internazionale a tutela del corretto assolvimento degli obblighi tributari impone una revisione dell’interpretazione della disposizione recata nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, nella parte in cui connota gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW come quelli “… attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia …”.

In particolare, per tener conto della suddetta esigenza, si ritiene che la riportata previsione normativa vada da ora in poi intesa come riferita non solo a fattispecie di effettiva produzione di redditi imponibili in Italia, ma anche ad ipotesi in cui la produzione dei predetti redditi sia soltanto astratta o potenziale.

Pertanto, a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso, i contribuenti saranno tenuti ad indicare nel modulo RW non soltanto le attività estere di natura finanziaria ma anche gli investimenti all’estero di altra natura, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia.

Il tema, tuttavia, emerge in modo esplicito per i finanziamenti per la prima volta con la C.M. 49/E/2009, punto 2.3, dove viene posto un quesito relativo ai finanziamenti infruttiferi che può immediatamente essere esteso alle altre tipologie di attività finanziarie.

Si chiede (per la prima volta in modo espresso) se i finanziamenti a società estere non fruttiferi di interessi debbano essere indicati nel modulo RW.

L’Agenzia delle entrate risponde che i finanziamenti a società estere sono in astratto produttivi di redditi di capitale di fonte estera ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir, nonché di redditi diversi di natura finanziaria a norma dell’articolo 67, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir.

Trattandosi di attività finanziarie si applica infatti la presunzione di fruttuosità di cui all’articolo 6 del D.L. n. 167 del 1990 salvo prova contraria.

Pertanto, conclude l’Agenzia, considerato che è suscettibile di produrre redditi il finanziamento anche se infruttifero va indicato nel modulo RW.

L’interpretazione data svela, in realtà, un orientamento mai espresso in precedenza.

L’aspetto problematico sta nel fatto che, a differenza di quanto illustrato in precedenza in relazione alla C.M. 43/E/2009, questa presa di posizione rappresenta una sorta di interpretazione autentica che vale anche per il passato e non solo a partire da Unico 2010.

Questo intervento ha messo nel dubbio molti contribuenti che non avevano mai segnalato in passato i finanziamenti fatti alle proprie società costituite all’estero.

Va innanzitutto ricordato come, in ipotesi di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione di una norma, l’Amministrazione finanziaria non potrà irrogare le sanzioni legate ad un’errata applicazione della norma stessa (art. 8 del D.lgs. n.546/1992, art. 6 co.2 del D.lgs. n. 472/1997 e L. n.212 del 2000).

Sul punto si deve segnalare anche la risposta all’interpello n.909-412/2005 della DRE Emilia Romagna dove è stato affrontato il caso di un socio di una società di capitali estera che, pur indicando nel modulo RW la partecipazione, ritiene di non indicare i finanziamenti infruttiferi erogati nel corso dell’anno in alcuna sezione del Modulo RW.

La prima Sezione è da escludere in quanto, tra i vari requisiti, prevede l’utilizzo di intermediari non residenti.

La seconda sezione, che incontra le nostre maggiori attenzioni, viene esclusa in quanto destinata ad accogliere gli investimenti che producono un reddito imponibile in Italia. La terza, infine, non va compilata come diretta conseguenza della compilazione della sezione II.

L’Agenzia condivide le impostazioni del contribuente ma precisa, tuttavia, che egli dovrà conservare ed esibire a richiesta idonea documentazione comprovante l’infruttuosità del finanziamento erogato.

Tema strettamente vicino ai finanziamenti è quello degli acconti. Ipotizziamo il caso di Tizio che decide di acquistare un immobile in Francia. L’immobile è in costruzione. Nel 2012 versa un acconto di 100.000 euro e nel 2013 il saldo di 50.000 euro.

In assenza di indicazioni si poteva ipotizzare la necessità di indicare, nel Modulo RW, anche gli acconti relativi ad investimenti che saranno conclusi nel successivo periodo d’imposta.

In realtà, le istruzioni al Modello Unico 2013 affermano che “non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta”.