11 Settembre 2017

Finanziamenti infragruppo tra Ace e derivazione rafforzata

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Nei finanziamenti infragruppo infruttiferi, o concessi ad un tasso inferiore a quello di mercato, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato determina l’iscrizione nel patrimonio netto della differenza tra l’importo effettivamente erogato ed il debito determinato applicando il tasso di mercato. Tale riserva, tuttavia, non costituisce una variazione in aumento rilevante ai fini Ace in base al disposto dell’articolo 5, comma 5, D.M. 3/8/2017, con cui sono state attutate le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della D.L. 244/2016 per disciplinare gli effetti ai fini Ace del nuovo principio di derivazione rafforzata.

Gli aspetti più critici che il decreto ha affrontato riguardano gli impatti sul patrimonio netto che derivano dall’applicazione dei principi contabili aggiornati alla luce delle disposizioni del D.Lgs. 139/2015. In tale contesto, l’applicazione del criterio del costo ammortizzato comporta dei riflessi patrimoniali in presenza di finanziamenti erogati dai soci a tasso zero o comunque in base ad un tasso non di mercato. In tal caso, i nuovi principi contabili (OIC 15 e OIC 19) prevedono che, poiché l’obiettivo del socio (società controllante) è di rafforzare la struttura patrimoniale della società controllata, gli interessi passivi figurativi che devono essere iscritti lungo il periodo di durata del prestito (superiore ai 12 mesi) in riduzione del debito hanno come contropartita una riserva di patrimonio netto della partecipata ed un maggior valore della partecipazione in capo alla partecipante. Il decreto Ace stabilisce che:

  • in capo alla società finanziata non costituisce incremento patrimoniale rilevante l’iscrizione della riserva;
  • in capo alla società controllante l’incremento della partecipazione non rileva ai fini dell’applicazione della norma antielusiva di cui all’articolo 12 del decreto 3 agosto.

Si segnala, per completezza, che per la verifica del limite massimo agevolabile, pari al patrimonio netto contabile, l’articolo 11 non prevede alcuna rettifica a seguito dell’applicazione del costo ammortizzato in questione.

L’aspetto critico risiede nell’individuazione del trattamento ai fini Ace dei minori utili che si generano negli esercizi di durata del finanziamento per effetto dell’iscrizione degli interessi passivi figurativi da parte della società controllata. Il decreto Ace non contiene alcuna indicazione in tal senso, ragion per cui l’imputazione di tali interessi comporta un minor utile rilevante ai fini del calcolo dell’Ace (minor incremento patrimoniale per effetto di un minor utile accantonato). Tuttavia tale conclusione porterebbe con sé una doppia penalizzazione in capo alla società controllata: dapprima in termini di minor incremento patrimoniale e successivamente, nel corso degli esercizi in cui avviene il rimborso del prestito, una riduzione dell’utile accantonato rilevante ai fini Ace. A diverse conclusioni si perviene invece nell’altro decreto del 3 agosto relativo al principio di derivazione rafforzata, con cui è stato modificato l’articolo 5 del D.M. 8/6/2011 (oggi applicabile anche alle imprese OIC per effetto dell’estensione del principio di derivazione rafforzata), prevedendo che ai fini Ires rilevano solamente gli interessi passivi desumibili dal contratto, ossia quelli effettivi, dovendo pertanto neutralizzare l’impatto degli interessi figurativi (nuovo comma 4-bis). Pur non potendo applicare per estensione tale norma in ambito Ace, è del tutto evidente che una diversa impostazione ai tali fini finirebbe per penalizzare eccessivamente le società controllate che ricevono finanziamenti infruttiferi (o a tasso diverso da quello di mercato) da parte delle società che le controllano. Si segnala in tal senso che la relazione al decreto Ace giustifica l’irrilevanza del maggior patrimonio netto in capo alla controllata sostenendo che si debba aver riguardo all’aspetti giuridico-formale dell’operazione e non alla sua sostanza, poiché trattandosi di un debito la controllata dovrà rimborsarlo. Se questo è lo spirito, lo si deve applicare anche agli interessi iscritti nel conto economico (neutralizzandoli per la determinazione dell’utile rilevante ai fini Ace), i quali sono iscritti ai soli fini figurativi e non rispecchiano l’aspetto formale dell’operazione.

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