14 Maggio 2025

Federalismo fiscale regionale: le novità del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri

di Roberto Bianchi
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Il Consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare, lo scorso 9 maggio 2025, uno schema di Decreto Legislativo in materia di federalismo fiscale regionale e disciplina dei tributi locali e regionali.

Si tratta di un tassello importante nel processo di riassetto dei rapporti finanziari tra lo Stato e gli enti territoriali, in attuazione dei principi sanciti dalla Legge delega 111/2023, alla luce delle più recenti esigenze di equità e sostenibilità del prelievo fiscale a livello locale.

Il provvedimento, in attesa del parere delle commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, introduce alcune rilevanti novità che modificano sensibilmente la disciplina attuale.

Il primo intervento rilevante consiste nell’estensione del meccanismo di compliance fiscale anche agli enti territoriali.

Comuni, Province e Regioni potranno inviare ai contribuenti lettere di compliance nelle quali vengono riportati gli elementi acquisiti direttamente o ricevuti da soggetti terzi, al fine di una corretta determinazione dell’obbligazione tributaria.

Analogamente a quanto già avviene per le imposte erariali, lo scopo è incentivare l’adempimento spontaneo antecedentemente all’emissione di un atto di accertamento esecutivo.

Il contribuente avrà così l’opportunità di correggere eventuali errori od omissioni tramite ravvedimento operoso, oppure di fornire all’ente chiarimenti e documentazione qualora ritenga i dati comunicati non corretti.

Si consolida in questo modo un approccio collaborativo tra Amministrazione fiscale e cittadino, anche in ambito locale.

Lo schema di decreto disciplina in modo più puntuale il regime premiale per i contribuenti che optano per la domiciliazione bancaria dei tributi locali.

Già previsto dal D.L. 34/2020, questo regime consentiva agli enti di applicare sconti fino al 20% sulle aliquote e sulle tariffe.

Ora si introduce la possibilità per gli enti di determinare lo sconto in misura fissa o percentuale, purché all’interno di un determinato tetto massimo (5% entro un limite di mille euro).

Restano tuttavia esclusi da questo regime premiale la generalità dei versamenti unificati, come quelli relativi all’IMU, i quali incidono sui meccanismi di perequazione del Fondo di solidarietà comunale e di quello speciale per l’equità del livello dei servizi.

Un’importante innovazione riguarda l’ampliamento dell’autonomia impositiva delle Regioni in materia di addizionale Irpef.

Viene statuito che le Regioni possano non solo modulare le aliquote, ma anche introdurre soglie di esenzione legate a requisiti reddituali, fino al completo azzeramento dell’addizionale (come avviene attualmente per l’Irap). Queste soglie non operano come delle franchigie, ma determinano l’applicazione o meno dell’imposta sull’intero reddito, in relazione al superamento o meno della soglia.

I costi delle agevolazioni restano interamente a carico del bilancio regionale, in coerenza con i principi di responsabilità fiscale e autonomia finanziaria.

La riforma non si limita agli strumenti di compliance, ma tocca anche l’ambito della riscossione coattiva, riducendo da 180 a 60 giorni il termine per l’avvio delle azioni esecutive dopo la notifica dell’atto di accertamento. Di fatto, la presentazione del ricorso da parte del contribuente non condizione la procedura esecutiva che conduce al pignoramento, salvo che non intervenga una risposta celere da parte del giudice tributario. Viene quindi rafforzata l’efficacia dell’accertamento esecutivo, rendendo più rapida l’esecuzione dell’azione di riscossone.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda la revisione del sistema sanzionatorio per i tributi locali, con l’obiettivo di allinearlo agli standard europei e a quello già in vigore per le imposte erariali.

In particolare, l’omessa presentazione della dichiarazione sarà punita con una sanzione unica pari al 100% dell’imposta, contro l’attuale penalità che varia dal 100% al 200%.

Per le dichiarazioni infedeli, invece, la sanzione scende al 40% (oggi compresa tra il 50% e il 100%).

Si tratta di un cambio di paradigma che punta su sanzioni più proporzionate e meno punitive, pur garantendo un’efficace azione di deterrenza.

Da ultimo, viene estesa anche agli enti locali la possibilità per il contribuente di ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo l’avvio delle attività di verifica da parte dell’ente impositore, deroga che attualmente è concessa dal comma 1-ter dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, esclusivamente nei confronti l’Agenzia delle entrate.

Il contribuente potrà, in questo modo, sanare la propria posizione anche dopo aver ricevuto lo schema dell’atto impositivo, purché nell’ambito dei procedimenti soggetti al contraddittorio preventivo.

La disposizione entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, mentre le variazioni apportate al sistema sanzionatorie si applicheranno a far data dal 1° gennaio 2026.

Il decreto si muove nella direzione di un federalismo fiscale più responsabile e moderno, che premia la collaborazione tra contribuente e amministrazione, amplia gli spazi di autonomia impositiva delle Regioni e semplifica i meccanismi di gestione e di controllo delle entrate locali.