13 Luglio 2021

Ex liquidatore non legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

L’ordinanza della Corte di Cassazione n.19763, depositata ieri, 12 luglio, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l’attenzione sul tema dell’illegittimità del ricorso proposto dall’ex liquidatore di una società ormai estinta avverso l’avviso di accertamento notificato a quest’ultima.

Il caso riguarda una Sas alla quale erano stati contestati ricavi non dichiarati a seguito dell’analisi dei movimenti dei conti correnti bancari del socio accomandatario.

Il 14 dicembre 2010 venivano quindi notificati avvisi di accertamento e il successivo 15 aprile 2011 la società si estingueva per effetto della cancellazione volontaria dal registro delle imprese.

Il 27 maggio 2011 (quando la società, quindi, era già estinta) veniva proposto ricorso dal precedente socio accomandatario, in qualità di liquidatore della Sas.

Lo stesso socio, poi, appellava la sentenza dinanzi alla CTR, questa volta in qualità di “socio ed ex liquidatore” della società cancellata dal registro delle imprese.

La CTR, ritenendo l’ex liquidatore non legittimato ad agire, dichiarava cessata la materia del contendere.

Lo stesso socio promuoveva ricorso per Cassazione, evidenziando che la volontaria estinzione di un ente collettivo non può comportare la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, in quanto, così argomentando, si avrebbe un ingiustificato sacrificio dei diritti dei creditori.

La Corte di Cassazione rileva, in primo luogo, che il ricorso era stato proposto quando la società era già stata estinta: non vi era, quindi, alcun processo pendente all’epoca della cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il liquidatore, infatti, pur non essendo legittimato, aveva impugnato il ricorso, qualificandosi come tale, e solo successivamente, in secondo grado, aveva specificato anche la sua qualità di socio.

Come evidenzia però la Corte di Cassazione, il difetto di legittimazione del ricorrente nel primo grado di giudizio non può essere sanato dalla sua costituzione in secondo grado invocando un diverso titolo di legittimazione.

È stato quindi statuito il seguente principio di diritto: “in materia tributaria, qualora l’avviso di accertamento sia stato notificato ad una società, e la stessa risulti successivamente estinta mediante cancellazione volontaria dal registro delle imprese, vicenda che determina il venir meno del potere di rappresentanza del liquidatore, l’ex liquidatore della società non dispone alla legittimazione ad impugnare l’atto impositivo, venendo il rilievo un vizio insanabile originario del processo che richiede, sin dal primo grado del giudizio, una pronuncia declinatoria di rito“.

Con riferimento alla fattispecie prospettata si ritiene utile richiamare un’altra recente pronuncia, riguardante una Srl estinta (Cassazione, n. 10572/2020).

Anche in questo caso l’ex liquidatore è stato ritenuto non legittimato ad impugnare l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società quando la stessa era già estinta.