14 Luglio 2022

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell’11 luglio

di Laura MazzolaLucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Stefano Rossetti
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L’ottantanovesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state indicate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata alla super-Ace, mentre nell’ambito della sessione “adempimenti e scadenze” è stato riservato un focus sulla rateizzazione delle imposte da parte dei contribuenti con partita Iva.

Successivamente, nella sessione “approfondimento” sono stati esaminate le nuove cause di esclusione previste per l’esterometro.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata analizzata la dichiarazione dei redditi con TS Studio.

Sono arrivati svariati quesiti; ne abbiamo selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. DIRITTO CAMERALE: TRASFERIMENTO

2. ESTEROMETRO E PARTITA IVA DEL FORNITORE CINESE

1. RIVERSAMENTO SUPER ACE

 

# 10

Maggiorazione parziale imposte


Se un contribuente, che ha versato le tasse in unica soluzione il 30/06/2022, si accorge di aver versato un saldo inferiore al dovuto, può versare la differenza il 22/08/2022 applicando lo 0,40% solo sull’importo non versato?

Studio C. S.r.l


La risposta è positiva.

Il contribuente può versare il residuo delle imposte dovute applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Si evidenzia, inoltre, che tale maggiorazione ha natura di interessi corrispettivi dell’imposta dovuta a favore dell’Erario; pertanto, l’omesso versamento della sola maggiorazione del termine dilatorio non determina la decadenza del termine prorogato.

 

# 9

Diritto camerale: versamento con maggiorazione


Anche il diritto camerale può essere pagato entro il 22 agosto fruendo della maggiorazione dello 0,40%?

I.C.


Il diritto camerale può essere versato, entro il 22 agosto, applicando all’importo dovuto la maggiorazione dello 0,40%.

Si evidenzia che la maggiorazione deve essere calcolata sul diritto arrotondato all’unità di euro, arrotondata a sua volta al centesimo di euro e sommata al diritto da versare.

Vale a dire che su un importo di diritto camerale dovuto pari a 53,00 euro, la maggiorazione è pari a 0,21 euro, quale moltiplicazione di 53,00 euro per lo 0,40%.

L’importo totale, pari a 53,21 euro, deve essere versato con il medesimo codice tributo (3850).

 

# 8

Acquisti tramite internet ed esterometro


Gli acquisti di beni su internet di importo < 5.000€ (ad es. su portale Amazon) per cui riceviamo fattura da soggetti esteri, vanno sempre trasmessi ai fini Esterometro?

F.C.


Sì, nessuna specifica esclusione riguarda le vendite a distanza di importo minimo. Sono infatti escluse dagli obblighi di comunicazione con  l’esterometro  soltanto le operazioni di acquisto di beni e di servizi non territorialmente rilevanti in Italia, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione. Si tratta quindi di merce acquistata all’estero e che non entra in Italia (con l’eccezione delle triangolari comunitarie), degli alberghi esteri, dei ristoranti esteri, dei noleggi a breve termine di mezzi di trasporto esteri, dei trasporti di persone eseguiti all’estero e delle prestazioni di accesso a manifestazioni estere.

 

# 7

Commissioni POS ed esterometro


Quali sono gli adempimenti da adottare per le fatture ricevute da Sumup per il servizio di incasso delle somme accreditate tramite il lettore di carte ai fini dell’esterometro e dell’autofattura? quale è l’aliquota iva corretta da utilizzare?

P.E.


Sul punto merita di essere richiamata la risposta ad istanza di interpello n. 91/2019, con la quale è stato chiarito che “Ai sensi del successivo articolo 17, comma 2, il Contribuente deve adempiere agli obblighi Iva di fatturazione e registrazione con il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), che in questo caso – essendo il prestatore stabilito in altro Stato UE – avviene integrando la fattura ricevuta da BETA LTD con il regime di esenzione Iva di cui all’articolo 10, comma 1, n.1) del Decreto Iva, a cui seguiranno la registrazione del documento nei registri acquisti e vendite e i relativi obblighi di versamento”.

Sarà quindi possibile emettere un documento TD17 indicando, quale natura dell’operazione, il codice N4.

# 6

Periodo di efficacia della super ace


Gli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 possono godere della Super Ace anche negli anni seguenti?

 E.F.


La risposta è negativa, l’Agenzia delle Entrate, nel corso della manifestazione Telefisco 2022, ha chiarito che l’agevolazione Super Ace spiega efficacia esclusivamente nel periodo d’imposta 2021 (la norma è chiara nel circoscrivere l’agevolazione al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020); di conseguenza nei periodi d’imposta successivi tali incrementi di capitale proprio saranno agevolabili secondo l’aliquota del rendimento nozionale ordinario.

 

# 5

Adeguamento prorata temporis super ace


Le società costituite nel 2021 devono adeguare l’incremento del capitale proprio al pro rata temporis?

A.G.


Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 19 D.L. 73/2021 prevede che in relazione al periodo d’imposta 2021 (per i soggetti solari) gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

La norma nulla dispone in merito alle società che per diversi motivi hanno avuto un periodo d’imposta inferiore all’anno.

Sul punto si è espressa, però, l’Amministrazione finanziaria la quale ha chiarito che le società neocostituite non devono adeguare al prorata temporis (minor durata del periodo d’imposta) l’incremento di capitale proprio, bensì l’aliquota del rendimento nozionale (con evidente invarianza di effetti).

Questo chiarimento è stato reso durante la manifestazione Telefisco 2022 e non risulta attualmente trasposto in un documento ufficiale.

 

# 4

Esterometro e operazioni fuori campo Iva: come quantificare il limite dei 5.000 euro?


Se una stessa fattura è stata emessa a fronte di plurime operazioni, rileva l’importo dell’intera fattura o della singola operazione?

D.F.N.


Come espressamente chiarito dalla norma (che parla di “euro 5.000 per ogni singola operazione”), rileva l’importo della singola operazione.

 

# 3

Diritto camerale: trasferimento


Un’impresa ha trasferito la propria sede in un’altra provincia. A quale Camera di Commercio deve versare il diritto annuale?

E.T.


Nell’ipotesi di trasferimento della sede legale in un’altra provincia, il diritto camerale è dovuto alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta alla data del 1° gennaio dell’anno di trasferimento.

Quindi, se la sede è stata trasferita dopo l’inizio dell’anno 2022, dobbiamo procedere al versamento alla Camera di Commercio di competenza precedente.

 

# 2

Esterometro e partita Iva del fornitore cinese


Fatture da soggetti cinesi con p.ive italiane messe senza iva art 17 dpr. come essere integrate e comunicate tramite sdi?

Quale p.iva indicare? normalmente nn si riesce a recuperare quella cinese

S.C.Srl


Con la risoluzione 87/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente….

Al fine di non creare aggravi per i contribuenti … si consente … di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese>  con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9””.

Non è invece possibile inserire l’IDFiscaleIva con IT+IdCodice, perché, in questo caso, se il tipo documento è Td17, TD18 o Td19, si determina lo scarto della fornitura.

# 1

Riversamento super ace


La distribuzione nel 2022 di utili a fronte di contestuale accantonamento di utili 2021 (eccedenti rispetto ai primi) va comunque a ridurre la base Super Ace 2021 e quindi richiede la restituzione parziale del beneficio?

 A.G.


Le disposizioni antielusive in materia di Super Ace sono contenute nei commi 4 e 5 dell’articolo 19 D.L. 73/2021.

Tali disposizioni mirano ad evitare che gli incrementi di capitale proprio effettuati nel periodo d’imposta agevolato siano oggetto di restituzione nei due successivi periodi d’imposta.

Il caso esposto nel quesito non è stato oggetto di chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria; tuttavia, si è del parere che la fattispecie prospettata non dovrebbe comportare la revoca dell’agevolazione.

Ciò in considerazione del fatto che il livello di patrimonializzazione della società risulta salvaguardato dal fatto che la distribuzione dei dividendi nel 2022 risulta essere di importo inferiore rispetto agli utili dell’esercizio 2021 oggetto di accantonamento.

Sul punto sarebbero opportuni chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

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