Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata dell’11 aprile
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sergio PellegrinoLa 78esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata all’indicazione della Super-Ace nel modello Redditi 2022, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” è stata analizzata l’agevolabilità, a fini del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, degli oneri accessori e delle spese per attrezzature.
Durante la sessione “approfondimento”, inoltre, si è parlato dell’acquisto di partecipazioni con utilizzo dei dividendi della società acquisita alla luce della disciplina in materia di abuso del diritto, mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di Golden Group l’attenzione si è focalizzata sul nuovo quadro temporaneo a sostegno delle imprese colpite dalla crisi in Ucraina.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. È POSSIBILE RINUNCIARE ALLA SUPER-ACE PER EVITARE IL RECUPERO?
2. OPERE MURARIE: POSSONO ESSERE CONSIDERATE “ONERI ACCESSORI” PER IL CREDITO D’IMPOSTA 4.0?
1. DISTRIBUZIONI DI UTILI 2022 E RECUPERO DELLA SUPER-ACE
# 10
Riserva di rivalutazione e calcolo della Super Ace
Posso considerare la riserva di rivalutazione ai fini del calcolo della super Ace?
P.D.O.
Al fine di fornire una risposta al quesito prospettato assume rilievo l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di interpello n. 889 del 2021, con la quale è stato chiarito che le riserve di rivalutazione rilevano ai fini Ace (ovviamente, se formate a decorrere dal periodo d’imposta 2011), per la quota dei maggiori valori successivamente realizzati, dal momento della riclassificazione in riserve disponibili.
In merito alla predetta riclassificazione l’Agenzia delle entrate ritiene che, al pari delle operazioni di cessione/dismissione, l’ammortamento dei valori rivalutati rappresenti realizzo dei maggiori valori che da “virtuali” si fanno “reali”.
La quota della riserva di rivalutazione assume quindi rilievo ai fini Ace (e anche ai fini della super Ace) per effetto della quota di ammortamento del bene rivalutato, qualunque sia stata la rivalutazione eseguita nel 2020 (e, quindi, sia civilistica che fiscale, con o senza affrancamento).
# 9
Ammissibilità al credito investimenti 4.0 delle spese per componenti impiantistiche di servizio
Il costo di integrazione o sostituzione di componenti impiantistiche di servizio, per soddisfare il fabbisogno di un nuovo bene strumentale 4.0, rientra nell’ambito gli accessori agevolabili insieme al bene principale?
P.D.
I costi per l’integrazione o la sostituzione di componenti impiantistiche di servizio, necessarie a soddisfare il maggior fabbisogno della nuova macchina agevolabile, sono ammissibili con limitazioni al credito d’imposta per beni materiali 4.0.
Secondo il parere del Mise (vedasi Faq del 19.07.2017, circolare Mise n. 177355/2018 e risposta AdE interpello 586/2020) sono agevolabili col credito d’imposta maggiorato esclusivamente i costi strettamente di pertinenza della nuova macchina inclusa nell’allegato A annesso alla L. 232/2017.
In tale fattispecie è dunque necessario individuare la quota di costo sostenuta per l’integrazione o sostituzione della componente impiantistica proporzionalmente riferibile al bene materiale 4.0 oggetto di agevolazione, in base alla percentuale di servizio a esso fornito dall’impianto di servizio.
A tale scopo la perizia tecnica asseverata o l’attestato di conformità conterranno anche:
- gli elementi comprovanti la necessità di integrazione o sostituzione di componenti impiantistiche di servizio per soddisfare il fabbisogno della nuova macchina;
- l’indicazione del criterio di calcolo utilizzato per individuare la quota di costo proporzionalmente riferibile all’investimento agevolabile.
# 8
Rinuncia finanziamento soci e Super-Ace
Super-ace: buongiorno, la rinuncia del finanziamento soci a favore di una riserva in conto capitale beneficia dell’agevolazione?
S.I.A.
Sì, anche la rinuncia dei soci ai crediti assume rilievo ai fini del calcolo della Super-Ace (come anche previsto per l’Ace).
# 7
Comunicazione per interventi sulle parti comuni: chi deve farla?
La comunicazione la devono fare sono gli amministratori? Quindi non va fatta in caso di condominio minimo?
R.L.
Tutti i condomìni, anche se minimi, devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato. In questo caso l’onere dovrà essere considerato a carico del condomino designato.
# 6
Abuso del diritto ed imposta di registro
Considerato che non è stata abrogata la disciplina contenuta nell’articolo 20 del DPR 131/1986, si deve ritenere che la nuova previsione sull’abuso del diritto non riguardi l’imposta di registro?
R.T.
La nuova previsione sull’abuso del diritto afferisce a tutti i tributi e la circostanza che non sia stato abrogato l’articolo 20 del Dpr 131/1986 si deve al fatto che questa norma non assume alcuna rilevanza dal punto di vista anti elusivo.
# 5
Oneri accessori 2019 e iperammortamento
Acquisto cespite 4.0 nel 2019 con oneri accessori (progettazione, ecc.) e interconnessione nel 2021: va bene applicare iperammortamento?
S.M.
Pur essendo possibile beneficiare dell’iperammortamento anche in caso di interconnessione “tardiva”, è comunque necessario che le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione in esame (risposta all’istanza di interpello n. 394/2021).
In ogni caso, la circostanza che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (risposta ad istanza di interpello n. 71/2022).
Alla luce di quanto appena esposto si rende pertanto necessario verificare le caratteristiche del bene e i motivi della tardiva interconnessione, potendo il contribuente, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, beneficiare dell’iperammortamento.
Con specifico riferimento, invece, agli oneri accessori, con la risoluzione 152/E/2017 è stato chiarito che gli stessi assumono rilievo sia se acquistati contestualmente al bene agevolabile che in un momento successivo (o, comunque, separatamente).
# 4
Riduzione del patrimonio 2021 e incidenza sulla super-Ace
SUPERACE. Qualora nel 2021 si sia avuta una diminuzione del patrimonio per distribuzione essa riduce l’imponibile ACE Ordinaria o no, essendo 2021?
V.G.
Come chiarito dalle istruzioni del Modello Redditi, “sia i decrementi che le riduzioni decurtano prioritariamente l’importo degli incrementi del capitale proprio rilevanti ai fini dell’Ace innovativa 2021 e per la quota eccedente gli incrementi rilevanti ai fini dell’Ace ordinaria”.
Ovviamente, se gli incrementi rilevanti ai fini della Super-Ace (o Ace Innovativa, come definita nelle istruzioni) sono inferiori alle diminuzioni del patrimonio, anche l’Ace ordinaria sarà intaccata da detta distribuzione.
# 3
È possibile rinunciare alla Super-Ace per evitare il recupero?
Chiedo il Vs. parere se è possibile di usufruire dell’ACE “normale” anche per gli incrementi del 2021 (RINUNCIANDO alla Super-ACE) per evitare gli automatismi di recupero dell’agevolazione per distribuzioni nel 2022/23?
A.S.S.STP
L’articolo 19, comma 2, D.L. 73/2021 prevede quanto segue: “Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento”.
Pur non essendo mai stati forniti chiarimenti ufficiali sul punto, dal tenore letterale della norma pare comprendere che nel periodo d’imposta 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare) non trovi applicazione l’aliquota pari allo 1.3% fissata ai fini Ace ma esclusivamente quella del 15%.
Non parrebbe quindi possibile rinunciare alla Super-Ace per poter beneficiare dell’Ace ordinaria.
Sul punto, tuttavia, sarebbero auspicabili chiarimenti ufficiali.
# 2
Opere murarie: possono essere considerate “oneri accessori” per il credito d’imposta 4.0?
Le opere murarie come pilastri portanti all’interno di un edificio possono essere considerate oneri accessori per un bene industria 4.0 e pertanto possono essere considerate per il credito d’imposta del 40%?
Con la risoluzione 152/E/2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue: “Con specifico riferimento ai costi relativi alle piccole opere murarie, si ritiene pertanto che, nei limiti in cui tali opere non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di “costruzioni” ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possano configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell’iper ammortamento”.
Può ritenersi che le medesime considerazioni possano essere estese al nuovo credito d’imposta previsto per l’acquisto dei beni strumentali nuovi 4.0.
# 1
Distribuzioni di utili 2022 e recupero della Super-Ace
Il recupero della S.Ace in caso di riduzione del patrimonio netto nel 2022-2023, avverrà in caso per es di distribuzione utili anche se l’utile netto accantonato nei due esercizi supera l’ammontare di incremento che ha generato la S.Ace?
A.S.
L’articolo 19, comma 4, D.L. 73/2021 fa scattare l’obbligo di restituzione nei casi in cui la variazione in aumento del patrimonio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, senza richiamare l’anno di formazione delle riserve di utili.
Per questo motivo si ritiene che qualsiasi riduzione (diversa da quelle imputabili a perdite di bilancio) comporti il recupero dell’agevolazione, anche nel caso in cui il decremento sia rappresentato dalla distribuzione di utili di annualità precedenti.
Per lo stesso motivo, però, può ritenersi che nessun recupero possa essere previsto se, ad esempio, la società distribuisse nel 2022 soltanto l’utile 2021 (con un decremento, quindi, esattamente pari all’incremento, lasciando immutato il totale del patrimonio).
Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/