9 Luglio 2020

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 6 luglio

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sergio Pellegrino
Scarica in PDF

Numerosi sono stati gli argomenti affrontati nel corso del sesto appuntamento di Euroconference In Diretta, di lunedì 6 luglio: oltre alle novità della settimana, sono state approfondite le nuove regole in materia di deducibilità degli interessi passivi, sono state analizzate le procedure da seguire in caso di ricevimento di una fattura elettronica errata e sono state richiamate le riformate disposizioni in materia di ravvedimento Imu.

Tutte le risposte ai quesiti ricevuti verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo poi la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. NOTA DI CREDITO NON EMESSA DAL FORNITORE

2. SRL NON TRASPARENTI E PROROGA

1. CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI ANCHE PER I TERRENI

Se la pensate diversamente, votate i vostri tre “preferiti” nel sondaggio che abbiamo attivato nella nostra Community su Facebook.

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta  https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/

 

# 10

Termine versamento imposte e approvazione bilancio


Non mi è chiaro, in relazione alla proroga, se una SRL soggetta a ISA (quindi oggetto di proroga al 20/7) ma che approva il bilancio in giugno se deve pagare le imposte il 20/7 (o 20/8 con lo 0,40)

Oppure il 31/7 (o 20/8 con lo 0,4).

S.V.


Ai sensi dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001, “I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso”.

Pertanto, le società che approvano il bilancio 2019 nel mese di giugno, anche se soggette a Isa, dovranno effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2020, ovvero entro il 31 agosto, versando la maggiorazione dello 0,40%.

 

# 9

Debiti di natura commerciale e test del Rol


Gli interessi sui debiti con i fornitori sono soggetti al test del Rol?

F.G.L.


La disciplina dell’articolo 96 Tuir si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall’impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni fiscali, che “derivano da un’operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa”.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della disciplina in esame anche gli interessi passivi derivanti da rapporti di natura commerciale, sia se impliciti che se espliciti. Non sono invece, soggetti al c.d. test del Rol gli interessi di mora e gli oneri non derivanti da rapporti aventi causa finanziaria, come, ad esempio, gli interessi compensativi a fronte del ritardato pagamento delle imposte.

 

# 8

Rol fiscale: modalità di calcolo


Variazioni fiscali in aumento/diminuzione non correlate a specifici costi/ricavi (es. Ace) come incidono sul calcolo del Rol fiscale? Bisogna comunque considerarle?

S.F. Srl


In merito al quesito prospettato possono essere richiamati gli specifici chiarimenti forniti dalla relazione illustrativa al D.Lgs. 142/2018, secondo la quale “per quanto concerne l’impatto sul “Rol fiscale” dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, esso sarà diverso a seconda che tale esclusione sia configurabile come “detassazione” di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del Rol , oppure sia configurabile come detassazione di un ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini del Rol:

  • nel primo caso il reddito escluso da imposizione, corrispondente alle voci da computarsi ai fini del calcolo del Rol, dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del “Rol fiscale”;
  • nel secondo caso (ad esempio la deduzione dal reddito complessivo derivante dall’applicazione dell’Ace) il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del “Rol fiscale

In ragione di quanto appena richiamato, dunque, assumono rilievo, ai fini del calcolo del Rol, esclusivamente le variazioni fiscali in aumento o in diminuzione che incidono direttamente sui singoli componenti di reddito, e non sul reddito imponibile complessivo.

 

# 7

Riporto dell’eccedenza del Rol


L’eccedenza di Rol indicata nel modello Redditi2019 può ancora essere utilizzata senza limiti di tempo?

P.L.


L’eccedenza del Rol maturata prima delle novità introdotte può essere utilizzata senza limiti di tempo, ma esclusivamente ai fini della verifica della deducibilità degli interessi passivi relativi a prestiti stipulati entro il 17 giugno 2016.

In tutti gli altri casi (ad esempio, prestiti contratti nel 2017), l’eccedenza di Rol pregressa non può essere utilizzata ai fini della verifica della deducibilità.

 

# 6

Bonus vacanze: detrazione sempre riconosciuta


Se la struttura ricettiva non accetta il bonus vacanze (e non riconosce quindi lo sconto), posso comunque beneficiare della detrazione?

F.G.L. S.A.


Sì, sul punto si è espressa la circolare 18/E/2020, precisando che “Il diritto alla detrazione del 20 per cento del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione”.

 

# 5

Interessi finanziamento autovettura


Interessi relativi ai finanziamenti per l’acquisto di autovetture: mi confermate che nel caso di società di capitali questi interessi sono completamente deducibili se ROL capiente? grazie.

S.A.B.&V.


Come noto, l’articolo 164 Tuir prevede dei limiti alla deducibilità dei componenti negativi legati alle autovetture, differenziati a seconda delle tipologie di utilizzo.

Sono quindi soggetti al limite di deducibilità anche i costi connessi all’utilizzo delle suddette autovetture, tra i quali si possono citare anche gli interessi passivi sui finanziamenti specificatamente contratti per l’acquisto delle autovetture.

La dottrina, tuttavia, si è più volte interrogata sul rapporto tra l’articolo 164 e 96 Tuir: non è chiaro, infatti, se la prima disposizione costituisca una disposizione “speciale” che rende non applicabile la seconda, oppure se, trovando applicazione l’articolo 96 Tuir, non operino i particolari limiti di deducibilità previsti per i mezzi di trasporto.

Sul punto giova tuttavia ricordare che la circolare 47/E/2008, al paragrafo 5.3, ebbe modo di precisare quanto segue: “Posto che l’articolo 164 del TUIR costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i costi (“indipendentemente dalla loro specifica natura”, come affermato nella circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998) sostenuti in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato esclusivamente alla disciplina di tale articolo”.

 

# 4

Cessione parziale del credito d’imposta


È possibile una cessione parziale del credito di imposta? In tal caso, come dovrà essere indicata nel Mod. redditi 2021?

L.C. S.r.l.


Sì, il credito d’imposta locazioni può essere ceduto dai soggetti che lo hanno maturato, anche parzialmente, per la quota non utilizzata direttamente.

Come chiarito dalla circolare AdE 14/E/2020, nei casi di utilizzo diretto da parte del conduttore, il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24.

Ad oggi, tuttavia, ancora non sono note le concrete modalità di compilazione del modello Redditi 2021.

 

# 3

Nota di credito non emessa dal fornitore


Fattura ricevuta con errore nella descrizione. Richiesta nota di credito e nuova fattura. Viene emessa, e ricevuta, solo nuova fattura ma non la n.c., nonostante le numerose richieste. Come comportarsi in questo caso?

L.M.L.


Come noto, non sussiste alcun obbligo, in capo al contribuente, di emettere le note di variazione Iva in diminuzione dell’imponibile, e, con la risposta all’istanza di interpello n. 172/2019 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il cessionario/committente non può emettere le note di credito in luogo del cedente/prestatore.

La richiamata risposta all’istanza di interpello, riguardante un caso di mancata applicazione dello sconto in fattura, specifica tuttavia che “Non si rinvengono invece specifici ostacoli a che le “note di debito” dei cessionari/committenti (analogiche o elettroniche extra SdI) vengano utilizzate ai fini delle imposte dirette, per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario, il documento originario, sempre che ciò avvenga in presenza di idonea documentazione e, quindi, che le citate note si collochino in un completo e coerente quadro probatorio (cfr., ad esempio, la già citata risoluzione n. 36/E del 2008)”.

Con riferimento al quesito prospettato deve ritenersi più corretto non procedere alla registrazione della prima fattura ricevuta (essendo errata), in quanto un’eventuale doppia registrazione comporterebbe un’illegittima doppia detrazione dell’Iva.

 

# 2

Srl non trasparenti e proroga


I soci delle Srl non trasparenti non possono beneficiare di alcuna proroga?

V.G.


No, non è prevista la proroga dei versamenti per i soci delle Srl non trasparenti.

Giova tuttavia sottolineare che, con la risoluzione 173/E/2007 l’Agenzia delle entrate, in occasione di precedenti proroghe, ebbe modo di precisare che la proroga può trovare applicazione limitatamente al versamento dei contributi previdenziali.

Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi possono procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore (oggi, degli Isa).

 

# 1

Credito d’imposta locazioni anche per i terreni


Cessione del credito d’imposta canoni di locazione – Nell’istanza per la cessione del credito d’imposta in oggetto, per la tipologia dell’immobile è possibile indicare il codice “T” – terreno. Chiedo, quindi, se il credito d’imposta spetta anche con riferimento ai terreni.

C.G.


Si ritiene che il quesito faccia riferimento alle istruzioni per la compilazione del riquadro “Estremi di registrazione dei contratti”, nel quale devono essere indicati, per ciascun contratto, la data di registrazione, la serie, il numero (e l’eventuale sottonumero), l’ufficio dell’Agenzia presso il quale il contratto è stato registrato, la tipologia di immobile (“A” = abitativo; “C” = non abitativo; “T” = terreno) e il canone annuo.

Possono quindi essere indicati sia il codice “A” (abitativo) che il codice “T” (Terreno). Il primo codice si ritiene utilizzabile in considerazione della circostanza che, con la circolare AdE 14/E/2020 è stato chiarito quanto segue: “gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d’azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale; commerciale; artigianale; agricola; di interesse turistico (per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3). In relazione agli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, si precisa che rientrano nell’ambito di applicazione del credito, qui in commento, anche gli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione”.

Anche con riferimento ai terreni, sebbene non siano stati forniti chiarimenti ufficiali, i primi interpreti hanno ritenuto spettante il credito d’imposta in esame, in considerazione della circostanza che la norma fa generico riferimento agli “immobili” e non ai “fabbricati”.

Quanto evidenziato nel quesito porta ad avvalorare quest’ultima tesi.

 

 

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/