Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 4 luglio
di Laura MazzolaLucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Stefano RossettiL’ottantottesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state indicate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.
La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata alle modalità applicative della sospensione degli ammortamenti, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario” è stato riservato un focus sulle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa 2022.
Successivamente, nella sessione “approfondimento” sono stati indicati gli obblighi di segnalazione all’interno del nuovo codice della crisi.
Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata esaminata la gestione dei cespiti con TS Studio.
Sono arrivati svariati quesiti; ne abbiamo selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.
Sul podio ci sono:
3. ISA: BENEFICI PREMIALI ESCLUSI ANCHE IN CASO DI COMPILAZIONE “VOLONTARIA”
2. SEGNALAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E RATEIZZAZIONE
1. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI PARZIALE
# 10
Isa 2022: attività colpite dalla crisi
I contribuenti che esercitano le attività economiche colpite dalla crisi (in base ai codici Ateco individuati) devono compilare l’ISA?
D.P.
La risposta è positiva.
Infatti, i soggetti esclusi dall’applicazione degli Isa non sono necessariamente esclusi anche dalla comunicazione dei dati economici, cantabili e strutturali.
In particolare, con specifico riferimento agli Isa 2022, i soggetti rientranti nelle nuove cause di esclusione 2021 devono comunque presentare il modello.
Si evidenzia che, nei confronti dei contribuenti per i quali operano le cause di esclusione, è preclusa la possibilità di accedere ai relativi benefici premiali.
# 9
Proroga della sospensione degli ammortamenti
Chi non ha sospeso gli ammortamenti del 2020 può sospenderli nel 2021?
L.D.C.
L’articolo 60, commi 7-bis e seguenti del D.L. 104/2020 come modificato dall’articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 non è chiaro sul punto, tuttavia, l’opinione più diffusa in dottrina è quella che ritiene gli ammortamenti sospendibili nell’esercizio 2021 solo se sospesi (totalmente o parzialmente) nell’esercizio 2020.
Dovrebbero, invece, rimanere esclusi dall’ambito agevolativo le imprese che non hanno fruito dell’agevolazione in relazione all’esercizio in corso al 15 agosto 2020.
# 8
Presenza di più cause di esclusione Isa: quale scegliere?
Contribuente registra riduzione dei ricavi e presenta un codice Ateco escluso. Quale causa di esclusione va inserita nel Modello Redditi?
F.O.
Non è previsto un “ordine di importanza” tra le varie cause di esclusione, ragion per cui il contribuente può liberamente scegliere quale causa indicare.
# 7
Sanzioni Pos: quando sono previste?
Se non si possiede il POS, quali sanzioni sono previste, tralasciando la richiesta di pagamento con tale mezzo?
S.M.
A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento con carta di debito o di credito o prepagata, per qualunque importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica, nei confronti del medesimo soggetto, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
La sanzione, pertanto, è prevista solo a fronte della mancata accettazione di “pagamenti elettronici” e non, come spesso si confonde, a causa del mancato acquisto di un terminale Pos.
D’altra parte risulta possibile rispettare l’obbligo anche senza l’acquisto del classico lettore delle carte di pagamento, essendo ammesso aderire al dettato normativo tramite un c.d. “Pos digitale” o “Pos virtuale”.
# 6
Segnalazione dall’Agenzia delle entrate: sono previste specifiche sanzioni?
Quindi la segnalazione ricevuta non comporta alcuna specifica sanzione da parte dell’amministrazione finanziaria?
D.G.O
No, come anche rilevato nell’ambito del comunicato stampa pubblicato dall’Agenzia delle entrate il 1° luglio, la norma si limita a prevedere che, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate debba segnalare al contribuente e all’organo di controllo (se esistente), gli omessi versamenti dell’imposta superiore a 5.000 euro al fine di consentire alle imprese di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.
Pertanto non si tratta di una fattispecie autonomamente sanzionata ma di un sistema di allerta a vantaggio dell’impresa per intercettare possibili crisi finanziarie.
# 5
Comunicazione proroga cedolare
Perché gli Uffici richiedono ancora la comunicazione della proroga di un contratto con cedolare secca?
I.C.
L’obbligo di comunicazione della proroga, per i contratti di locazione in cedolare secca, è cessato con l’approvazione del “Decreto Crescita”.
Ne discende che non vi è alcun obbligo di comunicare la proroga.
Infatti, i soggetti che non compilano il modello RLI per la dichiarazione relativa non sono passibili di sanzioni e possono continuare ad esercitare l’opzione.
L’Agenzia delle entrate, però, anche all’interno del suo sito, continua a sollecitare la comunicazione di proroga.
In particolare, alcuni Uffici ai quali ci siamo rivolti (Verona 1 e Milano 5) richiedono il modello RLI per la proroga, in modo da avere un allineamento tra imposizione diretta e contratti.
Infatti, come dettagliato dai funzionari, la mancata comunicazione di proroga non dà la possibilità di comunicare successivi subentri o risoluzioni.
# 4
Sospensione ammortamento avviamento
L’ammortamento dell’avviamento è sospendibile?
F.O.
L’articolo 60, commi 7-bis e seguenti del D.L. 104/2020 prevede la possibilità di sospendere gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Secondo l’Oic 24 tra le immobilizzazioni immateriali rientra pure l’avviamento e, di conseguenza, i relativi ammortamenti risultano sospendibili.
Ciò risulta confermato anche dalla circolare Assonime n. 2/2021.
# 3
Isa: benefici premiali esclusi anche in caso di compilazione “volontaria”
Se decidessi comunque di applicare gli Isa (anche in presenza di una causa di esclusione), potrei fruire dei benefici premiali?
E.T
Come chiarito con la circolare 16/E/2020, il giudizio di affidabilità fiscale che emerge dall’applicazione degli Isa può legittimamente produrre gli effetti previsti dalla norma istitutiva solo in determinate condizioni che consentano la corretta applicazione degli Isa stessi; di conseguenza, anche con riferimento all’accesso ai benefici premiali, il legislatore ha previsto che siano rispettate tali condizioni per poter fruire dei benefici stessi.
# 2
Segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate e rateizzazione
Cosa comporta in sostanza la segnalazione da parte degli enti? Nel caso il contribuente poi rateizzi il debito e paghi con la comunicazione di irregolarità, è sufficiente tale azione?
G. B. M.
La segnalazione dell’Agenzia delle Entrate è finalizzata ad informare il contribuente e l’organo di controllo (over previsto) della situazione debitoria, al fine di valutare l’eventuale ricorso alla composizione negoziata con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.
Sicuramente versare quanto dovuto è opportuno, ma l’imprenditore (così come l’organo di controllo) dovrebbe in primo luogo soffermarsi sull’analisi sulla situazione economico-finanziaria dell’impresa.
# 1
Sospensione degli ammortamenti parziale
La riduzione al 50% degli ammortamenti 2021 impone le stesse riflessioni in merito alla vita utile del bene?
T.O.
La misura della sospensione dell’ammortamento ai sensi dell’articolo 60, commi 7-bis e seguenti D.L. 104/2020 non va ad incidere sulla vita utile, la quale viene definita dal paragrafo 8 dell’OIC come quel “periodo di tempo durante il quale la società prevede di poter utilizzare l’immobilizzazione. Può essere determinata anche attraverso il numero complessivo di unità di prodotto (o misura equivalente) che si stima poter ottenere tramite l’uso dell’immobilizzazione”.
Una volta definita la vita utile, il valore netto contabile (che viene influenzato dalla misura degli ammortamenti) deve essere ripartito sulla vita utile residua rideterminata.
Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/
8 Luglio 2022 a 9:11
Risposta n. 9 NON CONDIVISIBILE
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022 il comma 7-bis dell’articolo 60 del D.L. 104/2020 così
dispone: “i soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali, negli esercizi in corso al 31
dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, possono, anche in deroga all’articolo 2426, primo comma,
numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell’ammortamento annuo del
costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così
come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato”.
È intervenuta una proroga generalizzata della possibilità, già concessa in
riferimento agli esercizi 2020, di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti delle
immobilizzazioni.
Possono fruirne sia le imprese che già se ne sono avvalse nel 2020, in qualsiasi misura, sia quelle
che non ne hanno beneficiato in riferimento allo scorso esercizio
8 Luglio 2022 a 15:36
Buonasera, la norma allo stato attuale non prevede vincoli alla fruizione del beneficio, quindi lascerebbe intendere che la sospensione degli ammortamenti sia libera, indipendentemente dal comportamento tenuto in relazione all’esercizio 2020.
Tuttavia, non si può non considerare come autorevole dottrina abbia sottolineato che la disposizione modificativa dell’articolo 7-bis dell’articolo 60 del D.L. 104/2020 è contenuta nel D.L. 4/2022, il quale prevede misure per il sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza da COVID-19, oltre a misura volte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Ciò indurrebbe a ritenere che comunque la sospensione degli ammortamenti 2021 sia comunque da ricondurre agli effetti della pandemia.
Tutto ciò premesso, appare inverosimile che un’impresa abbia subito gli effetti negativi delle misure di contenimento della pandemia in relazione all’esercizio 2021 e non nell’esercizio 2020. Il corollario di questo ragionamento porta a ritenere che chi non abbia subito effetti negativi nel 2020 non li abbia subiti nel 2021 con la conseguenza che nel 2021 gli ammortamenti non sarebbero sospendibili.
Si precisa che quanto sopra rappresenta un orientamento dottrinale e non un chiarimento ufficiale.