Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 29 novembre
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sergio PellegrinoLa 62esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.
La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alle regole per il versamento del saldo Imu 2021, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” sono state analizzate le modalità di attribuzione ai soci del credito d’imposta beni strumentali.
Durante la sessione “approfondimento”, infine, sono state esaminate le regole che governano l’applicazione del regime forfettario per i professionisti.
Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.
Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:
3. ESENZIONE IMU PER I BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
2. CESSIONE DEL CREDITO E SPESE GIÀ PAGATE: SERVE IL VISTO?
1. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI DELLA SOCIETÀ TRASPARENTE: PUÒ ESSERE ATTRIBUITO SOLO AI SOCI “CAPIENTI”?
# 10
Modifica della rendita catastale: da quando incide sul calcolo Imu?
A seguito di un intervento edilizio, nel 2021 è cambiata la rendita catastale. Come calcolo l’Imu? La nuova rendita da quando va applicata?
D.O.
Secondo un primo orientamento della Corte di Cassazione, espresso con la sentenza n. 9238/2019, le variazioni catastali avevano efficacia dall’anno successivo a quello nel corso del quale erano state annotate negli atti catastali. Secondo l’orientamento dei Giudici, infatti, “La denuncia o la pregressa variazione del suolo non assume immediata rilevanza ai fini impositivi, non essendo previsto il frazionamento ai fini Ici con applicazione per alcuni mesi secondo una certa rendita e per i successivi secondo un’altra, in quanto l’articolo 5 cit., prevede la valutazione del cespite alla data del primo gennaio dell’anno di riferimento”.
Tuttavia, la nuova disciplina Imu introdotta dalla Legge di bilancio 2020 prevede, al comma 745, che “Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo”.
# 9
Regime forfettario: effetti del superamento del limite dei ricavi
Nel 2020 un medico libero professionista, ha generato ricavi da quadro E pari a € 52.830, oltre a un reddito da lavoro dipendente pari a € 18.650.
Disponendo dei requisiti nel 2021 il professionista ha aderito, mediante comportamento concludente, al regime forfettario emettendo fatture senza ritenuta di acconto con la dicitura concernente il regime medesimo. Nel corso del 2021, tuttavia, ha superato il limite di € 65.000 di compensi da attività professionale. In che regime si trova nell’esercizio 2021?
S.M.
Il superamento della soglia dei compensi, per il contribuente forfettario, determina la fuoruscita da tale regime esclusivamente nel periodo d’imposta successivo a quello nel quale l’evento richiamato si è manifestato e, di conseguenza, nel caso di specie, il contribuente rimarrà un soggetto forfettario per tutto il 2021, passando al regime semplificato o ordinario soltanto a far data dal 2022.
# 8
Bonus tessile e moda. Quando va indicato nel quadro RU?
Bonus tessile e moda. Per il credito “bonus tessile-moda” con la percentuale del 64,2944 per cento il quadro RU – deve già essere compilato nel modello SC 2021 per i soggetti anno solare 2020?
ST. I. ASS.
Con il provvedimento prot. n. 2021/334506 del 26.11.2021 è stato precisato che “In deroga a quanto previsto nelle istruzioni del quadro RU dei modelli Redditi 2021, il credito relativo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 [10.03.2020 n.d.r.] deve essere indicato nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento [26.11.2021 n.d.r.]”.
# 7
Quale decorrenza per i nuovi limiti di spesa?
Ma quindi i nuovi limiti potrebbero essere applicati anche per i lavori in corso?
D.G.
La domanda si riferisce, evidentemente, ai limiti di spesa cui tener conto per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato.
Come noto, infatti, il Decreto Antifrode ha modificato il comma 13-bis dell’articolo 119 del Decreto rilancio che, nella versione previgente, prevedeva, ai fini dell’attestazione della congruità delle spese sostenute, che l’asseverazione dovesse tenere conto dei prezzari successivamente individuati dal D.M. 06.08.2020 (c.d. “Decreto Requisiti”).
Con il Decreto Antifrode viene previsto che, per stabilire la congruità delle spese che devono essere asseverate dal tecnico abilitato, occorre fare riferimento non solo ai prezzari individuati dal predetto decreto ministeriale, ma anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, da un emanando decreto del Ministro della transizione ecologica.
Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero della transizione ecologica si deve continuare a fare riferimento al citato D.M. 06.08.2020; per l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel superbonus, occorre, invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dallo stesso articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, non essendo previsto nulla dal citato D.M. 06.08.2020.
Le nuove disposizioni del Decreto Antifrode non specificano alcunchè sulla decorrenza dei nuovi limiti che saranno individuati dall’emanando decreto del Ministro della transizione ecologica; ci si augura che gli stessi abbiano valenza soltanto per i lavori iniziati dopo l’emanazione del suddetto decreto.
# 6
Transfer pricing: è ammessa la remissione in bonis?
Per transfer pricing esiste possibilità di remissione in bonis?
R.T.
Sì, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis per comunicare tardivamente il possesso della documentazione idonea, purché lo stesso abbia predisposto detta documentazione, compresa l’apposizione della firma elettronica con marca temporale, al più tardi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza ordinaria di presentazione della dichiarazione annuale.
Nel caso in cui voglia essere percorsa la strada della remissione in bonis, la comunicazione relativa al possesso della documentazione deve essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (da intendersi la dichiarazione annuale dei redditi riferita al periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la documentazione sui prezzi di trasferimento).
Pertanto, volendo proporre un esempio per meglio chiarire quanto appena esposto, la comunicazione riferita al periodo d’imposta 2020, da effettuare con il modello Redditi 2021, può essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa al più tardi entro il termine di presentazione del modello Redditi 2022, versando, altresì, la sanzione prevista dall’articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997.
# 5
Regime forfettario e fatture ricevute dal collega
Professionista che ha più di €.20.000,00 come fatture passive ricevute da un altro professionista per elaborazione paghe e contabilità nel 2021. Può accedere al regime forfetario dal 2022?
E.D.
L’articolo 1, comma 54, lettera b), L. 190/2014 espressamente riserva l’applicazione del regime forfettario ai contribuenti che, tra l’altro, “b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986”.
Come si può notare le fattispecie che assumono rilievo sono espressamente indicate.
Salvo situazioni patologiche, dunque, si ritiene che la norma non possa essere interpretata in maniera estensiva, ricomprendendo anche redditi di lavoro autonomo.
#4
Attribuzione del credito ai soci e compilazione del Modello Redditi
La quota di credito per investimenti trasmessa ai soci deve essere indicata nel modello RH o solo nei rispettivi quadri RU?
B. L.
L’attribuzione del credito d’imposta ai soci deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell’ente trasparente, il quale dà evidenza formale della ripartizione, indicandola nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito è maturato.
Come chiariscono anche le istruzioni del modello Redditi SP 2021 e del modello Redditi PF 2021, quindi:
- i soggetti che attribuiscono i crediti d’imposta ai propri soci o associati devono indicare nell’apposito rigo “Credito d’imposta trasferito”, presente in ciascuna sezione del quadro, l’importo del credito d’imposta distribuito ai soci, riportando nella sezione VI-B i dati dei singoli soci o associati;
- i soci devono esporre l’importo ricevuto nel rigo “Credito d’imposta ricevuto” della sezione relativa al credito trasferito e riportare nella sezione VI-A i dati del soggetto cedente.
# 3
Esenzione Imu per i beneficiari del contributo a fondo perduto
Se il beneficiario di contributo a fondo perduto ha comunque versato l’IMU come ci si deve comportare operativamente? e poi visto che l’IMU è 2021 parlate di CFP ricevuto nel 2020 o 2021?
S. V.
L’articolo 6 sexies D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha stabilito che non è dovuta la prima rata dell’Imu (e, quindi, il saldo deve essere regolarmente versato) relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (disciplinante, come noto, i presupposti per l’ottenimento dello specifico contributo a fondo perduto).
Come anticipato, dunque, trattasi dei contribuenti per i quali ricorrevano i presupposti per beneficiare, nel 2021, del contributo previsto dal Decreto Sostegni.
La norma è stata introdotta con la Legge di conversione 69/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 69/2021, ragion per cui non richiama specifiche previsioni in materia di rimborso dell’Imu.
Norme specifiche per il rimborso, come esposto nel corso della sessione “adempimenti e scadenze”, riguardano invece le persone fisiche proprietarie di abitazioni locate con sfratto per morosità, le quali, se hanno già versato la prima rata Imu, possono chiedere il rimborso nel rispetto delle previsioni del D.M. 30.09.2021.
# 2
Cessione del credito e spese già pagate: serve il visto?
Per quanto riguarda il visto di conformità, se le spese sono state tutte sostenute e pagate ma non è ancora stato firmato il contratto di cessione alla banca, occorre il visto di conformità?
ST. R. – D. & ASS.
Sul punto è recentemente intervenuta la circolare 16/E/2021, precisando che l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi).
Tuttavia, è stato ritenuto meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate; al ricorrere di queste fattispecie, pertanto, non sussiste alcun obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa.
# 1
Credito d’imposta per investimenti della società trasparente: può essere attribuito solo ai soci “capienti”?
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali maturato dalla società di persone può essere attribuito ai soli soci che abbiano “capienza” per la compensazione con debiti tributari e contributivi?
P.C.
L’attribuzione ai soci del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali maturato dalla società trasparente, come esplicitato nella circolare AdE 9/E/2021, che richiama la risposta all’interpello 85/2020 e la risoluzione 163/E/2003, segue un criterio proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.
Ciò è diretta conseguenza del principio di tassazione per trasparenza della società di persone, che imputa proporzionalmente il proprio reddito di partecipazione a tutti i soci.
L’attribuzione ai soci è una facoltà per la società di persone, che può optare per il trasferimento, in tutto o in parte, della quota di credito d’imposta direttamente nel quadro RU del proprio Modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del credito.
È esclusa la possibilità di discernere, in base a valutazioni di convenienza, a quali soci attribuire il credito, dovendosi rispettare il suddetto criterio generale di proporzionalità.
Nel caso ad esempio di un credito di 10.000 euro compensabile in unica soluzione, maturato da una s.a.s. partecipata da Rossi al 70% e Bianchi al 30%, qualora la società opti per l’assegnazione ai soci di 5.000 euro le quote di credito attribuibili ai soci saranno necessariamente le seguenti:
- Rossi = 5.000 x 70% = 3.500 euro
- Bianchi = 5.000 x 30% = 1.500 euro.
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