28 Ottobre 2021

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 ottobre

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sergio Pellegrino
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La 58esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana, tra le quali spicca la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, del Decreto fiscale (D.L. 146/2021).

La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata alle modalità di compilazione del Modello 770/2021, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” è stato analizzato il credito d’imposta rimanenze finali di magazzino.

Durante la sessione “approfondimento”, inoltre, è stata esaminata l’applicazione del regime pex sulle cessioni di società estere, mentre nel corso della rubrica dedicata alla finanza agevolata di Golden Group l’attenzione si è focalizzata sul concetto di “impresa unica”.

Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. TRASFORMAZIONE E SUCCESSIVA DISTRIBUZIONE: VA INDICATA NEL MODELLO 770?

2. PAGAMENTO CARTELLE: TERMINE DIFFERITO AL 31 OTTOBRE

1. NUOVO TERMINE DI 150 GIORNI NON SI ESTENDE AGLI ACCERTAMENTI ESECUTIVI

 

# 10

Dilazioni concesse dopo il 08.03.2020: decadenza


Per i piani di rateazione concessi dopo l’8 marzo 2020 valgono comunque le 18 rate per la decadenza?

S.R.


No, per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.

 

# 9

Fatture dal forfettario: non scatta l’obbligo del 770


Nel caso di sostituto con compensi erogati solo a contribuente forfetario quindi senza versamento delle ritenute, il modello 770 frontespizio va presentato?

B. F.


Il modello 770 deve essere presentato soltanto nel caso in cui siano stati corrisposti somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi, nonché somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Nel caso di specie, non essendo stati corrisposti compensi soggetti a ritenuta né altre somme che fanno scattare gli obblighi previsti, non si ritiene necessaria la presentazione del modello 770/2021. Non è altresì necessario presentare il frontespizio.

 

# 8

770/2020 incompleto: sanzioni da versare per il ravvedimento


L’anno scorso è stato presentato un modello 770 incompleto. In pratica non sono stati compilati i quadri SI e SK (pagamento utili nel 2016 e 2017 – partecipazioni qualificate). Entro il 02.11.21 verrà presentato il mod. integrativo. Quali sono le sanzioni?

E. P. SRL


La sanzione prevista per la presentazione di un modello 770 infedele è compresa tra il 90% e il 180% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro.

Se le ritenute sono state interamente versate la sanzione prevista è da 250 a 2.000 euro.

La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 ter, D.Lgs. 471/1997, fuori dai casi di condotte fraudolente, la sanzione è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.

Vi sono, infine, delle violazioni che non integrano l’infedeltà della dichiarazione ma la rendono solo inesatta: in questi casi trova applicazione l’articolo 8 D.Lgs. 471/1997, il quale prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l’omissione o l’incompletezza riguardano gli elementi previsti dalle disposizioni in materia di dichiarazioni dei sostituti d’imposta. La sanzione è unica e non deve essere moltiplicata per il numero di violazioni commesse.

Considerato tutto quanto appena esposto, e tenuto conto del fatto che il contribuente non ha compilato i quadri SI e SK, deve essere versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di euro 62,50 pari a 1/8 della sanzione minima di 500 euro.

Il codice tributo da utilizzare per il ravvedimento è 8906, indicando l’anno in cui la violazione è stata commessa.

 

# 7

Distribuzione utili da società trasparente: modello 770


Quindi anche una società trasparente che distribuisce utili deve compilare il modello 770? Anche se è ancora in trasparenza e gli utili sono maturati durante il periodo di trasparenza?

G.O.


Sì, è necessario compilare sia il quadro SI che il quadro SK del modello 770.

 

# 6

Modello 770 non presentato da un professionista


Un professionista ha inviato il 770/2020 indicando il CF dell’altro; l’altro non ha trasmesso la parte sui redditi da lavoro autonomo. La dichiarazione è omessa?

T.S.


No, anche se è possibile, per due diversi intermediari, trasmettere separatamente il modello 770, l’adempimento resta sempre unico, ragion per cui, nel caso di specie, si configura un’ipotesi di modello 770 infedele.

 

# 5

Credito d’imposta rimanenze finali di magazzino: come certificare le consistenze?


Quali controlli pone in essere il revisore legale incaricato della certificazione delle consistenze di magazzino?

M.A.


L’articolo 48-bis, comma 2, D.L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in materia di credito d’imposta rimanenze finali di magazzino dispone che le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 D. Lgs. 39/2010.

L’adempimento non è previsto per le imprese con bilancio “certificato” (con ciò intendendo, presumibilmente, i bilanci soggetti a revisione) in cui i controlli sono svolti sulla base dei bilanci depositati.

L’obbligo di attestazione è correlato alla disposizione del comma 1 dell’articolo 48-bis, che impone un criterio di omogeneità al metodo e ai criteri applicati per la valutazione rispettivamente:

  • delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 ovvero al 31.12.2021;
  • delle rimanenze finali dei tre periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 10.03.2020 ovvero al 31.12.2021.

Dunque l’attività del certificatore parrebbe comprendere la verifica della consistenza del valore finale delle rimanenze di magazzino in relazione a 4 periodi d’imposta:

  • per il credito maturato nel 2020 (assumendo per semplicità il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la verifica della consistenza delle rimanenze finali al 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020;
  • per il credito maturato nel 2021 (assumendo per semplicità il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), la verifica della consistenza delle rimanenze finali al 31.12.2018, 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021.

L’attestazione delle consistenze di magazzino di periodi d’imposta conclusi è tuttavia attività critica, stante l’impossibilità di procedere al conteggio fisico delle giacenze finali a posteriori e dunque di acquisire elementi probatori sufficienti sulla base di calcolo del credito d’imposta.

Il controllo del revisore potrà pur sempre riguardare la correttezza e l’omogeneità dei criteri di valutazione adottati nel tempo, con attivazione di test di attendibilità.

 

#4

Fruizione del credito d’imposta beni strumentali: da quando è possibile?


Si chiede se possibile di sapere se è corretto usufruire del credito di imposta per investimenti in beni strumentali soltanto quando il bene entra in funzione e non con il pagamento del 20% di un bene che verrà consegnato nel 2021.

S.R.P.A.


Si conferma che, per gli investimenti effettuati ai sensi della L. 178/2020, il momento di fruizione del credito d’imposta scatta dall’anno di entrata in funzione dei beni materiali strumentali nuovi e dall’anno di avvenuta interconnessione per i beni 4.0.

 

# 3

Trasformazione e successiva distribuzione: va indicata nel modello 770?


Snc trasformata in Srl. Dopo la trasformazione vengono distribuiti gli utili ante-trasformazione (ovvero della Snc). Vanno indicati nel modello 770?

S.D.F.


No, in caso di trasformazione di una società di persone in una società di capitali le distribuzioni degli utili ante-trasformazione non devono essere indicate nel modello 770.

Queste riserve, infatti, se sono state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine, non costituiscono reddito tassabile in capo al socio.

 

# 2

Pagamento cartelle: termine differito al 31 ottobre


Chiediamo se il pagamento delle rate scadenti delle cartelle dal 8-3-20 al 31-8-21 è stato prorogato al 31-10-21.

M&A M. E A. SRL STP


Sì, si conferma la novità prospettata. Per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) è stato differito dal Decreto fiscale dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal suddetto Decreto fiscale coincide con un giorno festivo).

Si ricorda, tuttavia, che, come ricordato dalle Faq dell’Agenzia delle entrate-riscossione, per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e con rate scadute durante il periodo di sospensione emergenziale (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021) resta fermo il termine di pagamento del 30 settembre 2021.

 

# 1

Nuovo termine di 150 giorni non si estende agli accertamenti esecutivi


Il nuovo termine di 150 giorni per le cartelle vale anche per impugnare? Si estende anche agli avvisi di accertamento esecutivi?

L.P.O.


No, il nuovo termine trova applicazione solo ai fini dell’adempimento dell’obbligo di pagamento previsto dall’articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973 (“La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”).

Il nuovo termine, inoltre, non si estende agli accertamenti esecutivi e agli avvisi di addebito Inps, in considerazione del preciso richiamo al citato articolo 25, comma 2, D.P.R. 602/1973.

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