28 Luglio 2022

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 25 luglio

di Laura MazzolaLucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Stefano Rossetti
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Il novantunesimo appuntamento di Adempimenti In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state indicate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata alla disciplina di transito collegata al regime di cassa, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario” è stato riservato un focus all’esonero contributivo da indicare nel quadro RR.

Successivamente, nella sessione “approfondimento” sono state indicate le regole Iva collegate al superbonus e al general contractor.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stato esaminato il regime di cassa con TS Studio.

Sono arrivati diversi quesiti; ne abbiamo selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. GENERAL CONTRACTOR: QUANDO SI APPLICA IL REVERSE CHARGE?

2. QUADRO RR: ESONERO CONTRIBUTIVO GESTIONE SEPARATA

1. ONERI FINANZIARI SUPERBONUS: COME VANNO CONSIDERATI AI FINI IVA?

 

# 10

Esonero contributi: versamenti in eccesso


I contributi versati per errore, nonostante la richiesta di esonero, possono essere restituiti dall’Inps?

L.C.


I contributi versati, ma oggetto di esonero, possono essere richiesti in compensazione o a rimborso.

La richiesta deve essere presentata direttamente all’Inps.

Si consiglia l’invio di una apposita richiesta da compilare all’interno del “Cassetto previdenziale” – “Comunicazioni bidirezionali”.

 

# 9

Il regime di cassa: la disciplina di transito


Ai fini della determinazione del reddito imponibile guida il regime di provenienza o quello di arrivo?

A.G.


Il criterio che guida la transizione è quello del regime di provenienza (articolo 1, comma 19, L. 232/2016), infatti ove un componente reddituale, per il quale sia mutato il criterio di imputazione temporale in occasione del cambio di regime:

  • abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza”, lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”;
  • non abbia concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di “destinazione”.

 

# 8

Quadro RR: contributi sul reddito minimale


In colonna 11 non va indicato l’importo al netto della somma concessa a titolo di esonero?

A.G.


La risposta è negativa.

La colonna 11 deve riportare i contributi dovuti sul reddito minimale, calcolati applicando al reddito minimale, indicato nella colonna 10, le aliquote stabilite per la gestione di appartenenza (artigiani o commercianti) al netto di eventuali riduzioni.

Tale importo deve essere indicato al lordo dell’importo concesso a titolo di esonero previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, L. 178/2020.

 

# 7

Esonero contributivo: soggetti coinvolti


L’esonero contributivo, stabilito dalla Legge di bilancio 2021, articolo 1, commi da 20 a 22-bis, prevede che tale disciplina sia rivolta solo a artigiani e commercianti o anche ai professionisti/autonomi?

C.C.


La L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all’Inps che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018 (in quiescenza e assunti per l’emergenza Covid-19).

L’agevolazione spettava nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua.

Potevano presentare la domanda di esonero contributivo all’Inps i soggetti che risultavano iscritti:

  • alle Gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO): Gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir;
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

L’esonero spettava ai lavoratori con reddito complessivo, nel periodo di imposta 2019, non superiore a 50.000 euro e con un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell’anno 2020.

 

# 6

Passaggio da contabilità ordinaria a semplificata e viceversa


In quali occasioni può avvenire il cambio di regime?

E.F.


Il regime di determinazione del reddito delle imprese minori ex articolo 66 Tuir rappresenta il regime naturale delle imprese individuali e società di persone che adottano il regime di contabilità semplificata; di conseguenza, i contribuenti che, per opzione o per superamento dei limiti, adottano il regime di contabilità ordinaria devono gestire il passaggio secondo la disciplina di transito per evitare una duplice o nessuna tassazione.

Ciò vale anche per le imprese che per revoca dell’opzione (articolo 18, comma 8, D.P.R. 600/1973) o per mancato superamento dei limiti passano dal regime di contabilità ordinaria a quello di contabilità semplificata.

Si rammenta che il regime di contabilità ordinaria è obbligatorio, per i soggetti diversi dalle società di capitali che, se nell’anno precedente sia stato percepito/conseguito un ammontare di ricavi superiore a 400.000 euro, per imprese che svolgono attività consistenti nella prestazione di servizi, oppure 700.000 euro, per imprese esercenti altre attività (articolo 18, comma 1, D.P.R. 600/1973).

 

# 5

General contractor: mandato con o senza rappresentanza?


Perché si parla sempre di mandato senza rappresentanza? Non si potrebbe stipulare un mandato con rappresentanza, in modo che figuri solo il nome del committente?

D.G.


Con la risposta ad istanza di interpello n. 480/2021, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che “laddove il progettista incaricato stipuli il contratto direttamente con il Condominio, ma quest’ultimo deleghi l’istante al pagamento del compenso dovuto in nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con rappresentanza, il primo dovrà emettere fattura a nome del Condominio committente e l’istante [general contractor] riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione dell’Iva”.

Essendo dunque la fattura del professionista emessa direttamente al Condominio, risulta impossibile applicare il meccanismo dello sconto in fattura con l’intervento del general contractor; il contratto di mandato con rappresentanza potrebbe quindi essere utilmente impiegato soltanto nel caso in cui si intenda optare per la detrazione o per la cessione del credito.

 

# 4

Costi dei professionisti riaddebitati dal General contractor: quale aliquota Iva?


Quale aliquota Iva va applicata quando il General contractor riaddebita i costi per i professionisti a seguito di mandato?

R.L.D.


Nel caso di “riaddebito” delle spese professionali deve ritenersi applicabile l’aliquota Iva del 22%. Come infatti chiarito dalla circolare 71/2000, non possono beneficiare dell’aliquota ridotta “le prestazioni rese da professionisti in quanto esse non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell’intervento ma risultano a questo collegate solo in maniera indiretta. …

Pertanto, le prestazioni rese da professionisti (ingegneri, geometri, architetti, ecc.), anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, restano assoggettate alla aliquota ordinaria del 20 per cento [oggi 22 per cento]”.

Va inoltre ricordato che specifiche disposizioni regolano le prestazioni rese nell’ambito dei mandati senza rappresentanza (articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972).

 

# 3

General contractor: quando si applica il reverse charge?


Buongiorno un’impresa di costruzioni che esegue essa stessa i lavori edili relativi al superbonus e subappalta quelli non edili (finestre, impianti, ecc) si qualifica come general contractor e quindi non si applica il reverse ai subappalti?

T.S.


Ai sensi dell’articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 la disciplina del reverse charge non si applica “alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori”.

Va comunque considerato che trova applicazione il reverse charge se le prestazioni risultano essere riconducibili all’ambito di applicazione della lettera a ter) dello stesso articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1972 (“prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”).

 

# 2

Quadro RR: esonero contributivo Gestione separata


Come deve essere compilato il quadro RR per i professionisti esonerati parzialmente al pagamento dei contributi?

C.C.


Gli iscritti alla gestione separata, esonerati parzialmente dal pagamento dei contributi, devono compilare la sezione II “Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)” del quadro RR.

In particolare, il contribuente deve indicare l’esonero sul rigo RR9 “Esonero art.1, c. 20 – 22 bis L. 178/2020”:

  • flaggando la casella in colonna 1;
  • indicando l’importo del contributo oggetto di esonero in colonna 2.

 

# 1

Oneri finanziari superbonus: come vanno considerati ai fini Iva?


La fattura per ribaltare il costo degli oneri sostenuti per la cessione del credito in banca, se emessa come servizio di gestione cessione credito come va emessa ai fini iva?

S.B.


Con la risposta all’istanza di interpello n. 243/2022 l’Agenzia delle entrate, analizzando il caso di un professionista deciso a pattuire con i clienti il riconoscimento di un onere finanziario, è giunta alle seguenti conclusioni: “si ritiene che rientri tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione ai sensi del medesimo articolo 54 del Tuir, anche l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito ricevuto”. Ai fini Iva, anche tale corrispettivo concorrerà, quindi, a formare la base imponibile e, come tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria”.

Pare quindi assumere rilievo il principio dell’accessorietà, in funzione del quale l’onere finanziario assume il regime Iva previsto per la prestazione “principale”.

 

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