23 Giugno 2022

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 20 giugno

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sergio Pellegrino Scarica in PDF

La 86esima puntata di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della scorsa settimana.

La sessione “adempimenti e scadenze” è stata poi dedicata all’esercizio al diritto alla detrazione Iva a fronte delle nuove bollette doganali elettroniche, mentre nell’ambito della sessione “caso operativo” sono state analizzate le modalità di esposizione, nel Modello Redditi 2022, del nuovo Patent box.

Durante la sessione “approfondimento”, infine, l’attenzione si è focalizzata sull’esterometro.

Numerosi sono stati i quesiti ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la nostra top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti, con le relative risposte.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. SOGGETTI FORFETTARI: SCATTA SEMPRE L’OBBLIGO DI ESTEROMETRO?

2. PROSPETTO DI SVINCOLO: COME È POSSIBILE VISUALIZZARE I DOCUMENTI?

1. STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO E CREDITI D’IMPOSTA. QUADRO DI SINTESI

 

# 10

Concordato seguito da fallimento: quale procedura applicare per le note di credito?


In ipotesi una società sia stata assoggettata a concordato preventivo ante 26/05/21 e successivamente nel corso del 2022 la procedura decada nel fallimento. Può essere emessa NC per recupero dell’IVA alla data di apertura del fallimento?

A. G. S.


Non si rinvengono chiarimenti ufficiali sul punto, ma si ritiene che le due procedure possano essere autonomamente considerate, ragion per cui risulta possibile emettere la nota di variazione Iva già alla data di apertura della procedura fallimentare, se la stessa risulta avviata dal 26 maggio 2021.

 

# 9

Nuove bollette doganali “elettroniche”. Modalità di registrazion


Novità bollette doganali. Quindi, a seguito delle novità, dobbiamo registrare in contabilità il Prospetto di sintesi in caso di importazione? È sufficiente quello per detrarre l’Iva?

D.N.


Come noto, ai sensi dell’articolo 25 D.P.R. 633/1972, la bolletta doganale deve essere registrata nel registro Iva acquisti per poter esercitare il diritto alla detrazione, applicando le stesse regole ordinariamente previste per le fatture di acquisto.

A seguito delle novità introdotte, i dati necessari (quali l’imponibile, l’aliquota Iva e l’imposta) sono contenuti nel Prospetto di riepilogo, che è stato appunto introdotto al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle “bollette” di importazione e quindi consentire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione.

 

# 8

Opzione nuovo Patent Box per brevetti ante 2021


Secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate allo “Speciale Telefisco” l’accesso al nuovo regime Patent Box è subordinato all’ottenimento del brevetto a partire dal periodo d’imposta 2021.

È possibile optare per il nuovo regime anche in caso di brevetto concesso nel 2020?

R.D.


Nella risposta resa dalle Entrate in occasione dello “Speciale Telefisco” del 15.06.2022 è stata evidenziata una differenza fondamentale tra previgente e nuovo regime Patent Box: nel nuovo regime non rilevano i brevetti in corso di concessione, bensì esclusivamente quelli concessi dall’Ufficio competente.

In caso di ottenimento del brevetto dal periodo d’imposta 2021 (rectius dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 146/2021” ovvero dal 22.10.2021) l’impresa potrà avvalersi del cosiddetto “meccanismo premiale”, calcolando la superdeduzione del 110% non solo sui costi di periodo, ma anche sui costi per la creazione del bene immateriale sostenuti a partire dall’ottavo periodo d’imposta antecedente.

Dalla base di calcolo andranno escluse le attività rilevanti i cui costi hanno concorso alla formazione del numeratore del nexus ratio nel precedente regime.

Come precisa l’Amministrazione finanziaria nella medesima risposta: “se il diritto di privativa è stato acquisito nel 2020 o in anni precedenti (in caso di esercizio ‘a cavallo’ d’anno, si terrà, ovviamente, conto dei periodi d’imposta antecedenti al primo anno di applicazione del nuovo regime), il meccanismo premiale non sarà applicabile e il contribuente, nel periodo 2021, potrà solo maggiorare le spese, agevolabili ai sensi del punto 4 del Provvedimento, sostenute in tale anno”.

Dunque alle privative industriali agevolabili ottenute nel 2020, per le quali non sia un corso una vecchia opzione Patent Box, potrà applicarsi il nuovo regime esclusivamente in relazione ai nuovi costi sostenuti, ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e 2 Tuir, dal periodo d’imposta 2021.

 

# 7

Tassazione degli atti di dotazione dei trust: è corretta la tassazione proporzionale?


È corretto il comportamento del notaio che si ostina ad applicare la vecchia prassi dell’agenzia per la tassazione degli atti di dotazione dei trust?

E.G.


La Corte di Cassazione è tornata sulla questione anche nei giorni più recenti, ricordando, con l’ordinanza n. 19743 del 20.06.2022, che l’atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa, ed è, per l’imposta sulle donazioni “neutro”.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, però, il comportamento del notaio, richiamato del quesito, non è da censurare, posto che l’Agenzia delle entrate, nonostante le numerose pronunce di giurisprudenza, continua ad essere ancorata al passato e continua quindi a richiedere il pagamento in misura proporzionale.

L’11 agosto 2021 fu pubblicata in consultazione una bozza di circolare sulla disciplina fiscale dei trust, alla quale, però, non è mai seguita alcuna circolare “ufficiale”.

 

# 6

Cessione del credito e sconto in fattura: come correggere gli errori nella comunicazione?


Intanto che fanno la circolare cosa faccio se ho sbagliato la comunicazione?

A. T.


Nel corso del recente appuntamento con Telefisco, l’Agenzia delle entrate, a fronte di un quesito riguardante appunto le modalità di correzione degli errori nella comunicazione di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura per i quali è decorso il termine previsto dal provvedimento n. 35873 del 03.02.2022, ha annunciato l’emanazione di una specifica circolare.

Nelle more, l’unica possibile strada percorribile risulta essere quella di chiedere al cessionario di rifiutare il credito con riferimento al quale risultano essere stati commessi errori nella compilazione della comunicazione.

Se il credito è già stato oggetto di accettazione risulta più difficile gestire la problematica in esame.

Si ricorda, da ultimo, che, sempre in occasione del richiamato appuntamento con la stampa specializzata, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che gli errori formali non pregiudicano la spettanza della detrazione, pur dovendo gli stessi essere segnalati all’Agenzia delle entrate per consentirle di effettuare i necessari controlli. Vengono citati, quali esempi di “errori formali”, “l’indicazione dei dati catastali, il numero dei SAL e la tipologia del cessionario”.

 

# 5

Operazioni passive fuori campo Iva ed esterometro


Dal 1° luglio anche le operazioni passive fuori campo Iva extra-Ue (pedaggi autostradali o fatture di alberghi e ristoranti) dovranno transitare nel Sdi per consentire la compilazione dell’esterometro attraverso l’autofattura elettronica. La data dell’autofattura deve coincidere con quella del documento originario?

F.L.


Sul punto deve essere segnalata un’importante novità.

Con l’articolo 12 D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) è stata prevista l’esclusione dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche per le operazioni, purché di importo non superiore ad euro 5.000 (per ogni singola operazione), relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972.

 

# 4

Mancata ricezione fattura per servizi extra-Ue: termini di registrazione


Acquisto servizi da soggetto extra ue: ricezione documento per prestazione fine mese successivo al termine prestazione ricevuta. Come si gestisce la registrazione?

D. SRL M. D. P.


Come chiarito dall’Amministrazione finanziaria, la fattura eventualmente emessa dal prestatore non residente prima dell’ultimazione della prestazione o del pagamento della fattura può essere considerato un indice di effettuazione dell’operazione. Da ciò ne discende che l’esigibilità dell’imposta deve essere ricondotta al momento di ricezione della fattura, anche se non è stato effettuato il pagamento.

Tutto quanto premesso, si evidenzia che il committente può attendere il ricevimento della fattura intracomunitaria per l’integrazione della fattura.

Ai sensi dell’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993, però, nel caso in cui il committente non riceva la fattura per a prestazione dei servizi intracomunitaria entro il secondo mese successivo a quello di ultimazione della prestazione deve emettere, entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, apposita autofattura.

Nel caso di prestazioni di servizi da parte di soggetti extra-Ue, invece, si rende necessario assolvere l’imposta dovuta mediante autofattura.

Nel registro delle vendite l’operazione deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

 

# 3

Soggetti forfettari: scatta sempre l’obbligo di esterometro?


I soggetti forfettari non obbligati ad emettere fattura elettronica dal 1/07/2022 (con ricavi 2021 < 25.000 €) possono continuare a non compilare l’esterometro con le nuove modalità?

G. A.


L’esterometro è un adempimento strettamente connesso con l’obbligo di fatturazione elettronica, in quanto l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 (dedicato appunto all’esterometro) rinvia al precedente comma 3, che introduce l’obbligo di fatturazione elettronica.

 

# 2

Prospetto di svincolo: come è possibile visualizzare i documenti?


Bolletta doganale: Come si fa per poter vedere i prospetti di svincolo? Dove ci si deve registrare?

ST. ASS. AC


Come indicato nel Comunicato dello scorso 7 giugno, il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto sintetico della dichiarazione e il Prospetto di svincolo sono disponibili tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM).

L’accesso a tale servizio è già possibile per gli operatori economici in possesso dell’autorizzazione dlr_consulta_dich_fe (si veda, sul punto, la circolare 18/2021).

I soggetti importatori possono altresì accedere al servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”, in sola consultazione, per visualizzare il Prospetto di riepilogo ai fini contabili e il Prospetto sintetico della dichiarazione, limitatamente a quanto di propria competenza. A tal fine, mediante il Modello Autorizzativo Unico (MAU) di ADM, l’importatore deve ottenere l’autorizzazione dlr_fe_dog_lettore ed eventualmente delegarla alle persone fisiche incaricate ad accedere a tale servizio.

 

# 1

Strumenti di pagamento elettronico e crediti d’imposta. Quadro di sintesi


Registratore telematico installato a febbraio 21. Compete il credito di € 250?

Credito del 30% per pagamenti pos fino al 30/6/21? Non installato dal 01/07/21 altri strumenti che potrebbero portare al 100% il credito per le commissioni pos.

TS


L’articolo 22 D.L. 124/2019 ha riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% agli esercenti attività di impresa, arte o professioni sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici.

È poi riconosciuto un credito d’imposta del 100% sulle commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, nel caso in cui siano adottati strumenti di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici oppure strumenti di pagamento “evoluti”.

Anche dopo il 1° luglio 2022 è comunque possibile beneficiare del credito d’imposta nella misura del 30%.

Si ricorda, poi, che, agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Agli stessi soggetti che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure:

a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Fattispecie diversa è invece quella connessa ai registratori telematici, per i quali è stato effettivamente riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, con un massimo pari a 250 euro in caso di acquisto. Il credito d’imposta è stato riconosciuto fino al 31.12.2020.

 

 

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