21 Luglio 2022

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 18 luglio

di Laura MazzolaLucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Stefano Rossetti
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Il novantesimo appuntamento di Euroconference In Diretta è iniziato, come di consueto, con la sessione “aggiornamento”, nell’ambito della quale sono state indicate le novità relative alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza dell’ultima settimana.

La sessione “caso operativo” è stata poi dedicata alla compilazione del quadro RT, mentre nell’ambito della sessione “scadenziario” è stato riservato un focus ai benefici premiali Isa 2022.

Successivamente, nella sessione “approfondimento” sono state indicate le nuove procedure per la correzione degli errori.

Infine, nella sessione “adempimenti in pratica” è stata esaminata la gestione del bilancio con TS Studio.

Sono arrivati svariati quesiti; ne abbiamo selezionati dieci, ritenuti più interessanti, da pubblicare oggi nella top 10 con le relative risposte.

Sul podio ci sono:

3. ISA: CESSAZIONE ATTIVITÀ PREVALENTE

2. CESSIONI INTRACOMUNITARIE: TERMINI INVIO ESTEROMETRO

1. RELAZIONE TRA QUADRO RT E RW

 

# 10

Isa: dichiarazione integrativa


Spettano i benefici premiali nell’ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa?

I.C.


L’Agenzia delle entrate, con risposta ad istanza di interpello n. 31/2020, ha fornito risposta positiva ad un contribuente che aveva chiesto se spettassero i benefici del regime premiale anche nel caso di presentazione di dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi).

Il dubbio era sorto dopo la pubblicazione della circolare 20/E/2019, nella quale era stato precisato che i benefici erano vincolati all’esito dell’applicazione degli Isa al momento della presentazione della dichiarazione entro i termini ordinari; con la citata risposta, però, l’Amministrazione finanziaria ha cambiato orientamento, affermando che il regime premiale spetta anche nel caso di dichiarazione “tardiva” presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione.

Per effetto dell’importante chiarimento, qualora un contribuente, con periodo d’imposta “solare”, abbia presentato una dichiarazione “tardiva”, entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, spetta il regime premiale.

Nel caso, invece, di presentazione di dichiarazione dopo il decorso del termine di 90 giorni dai termini ordinari di presentazione, non spettano i benefici del regime premiale.

 

# 9

Tassazione plusvalenza partecipazioni e decorrenza della nuova disciplina


Da quando non esiste più differenza tra la tassazione sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni qualificate e non?

A.G.


La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha rivisitato la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze connesse alla detenzione di partecipazioni da parte di soggetti non imprenditori.

La tassazione mediante applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di partecipazione qualificate e non si applica alle cessioni avvenute successivamente al 1° gennaio 2019.

La tassazione, tuttavia, avviene nel periodo d’imposta in cui viene incassato il corrispettivo, tutto o in parte.

 

# 8

Correzione degli errori fiscalmente rilevante: decorrenza novità


Quindi già nel Modello Redditi 2022 Sc (riferito 2021) posso ritenere fiscalmente rilevanti gli errori contabilizzati e relativi all’annualità 2018? Oppure quest’anno devo presentare comunque l’integrativa?

D.L.E.


Le novità introdotte dall’articolo 8 D.L. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni fiscali”) si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022.

Quindi, nel periodo d’imposta 2021 le novità non possono trovare ancora applicazione e risulta quindi necessario presentare apposita dichiarazione integrativa.

 

# 7

ISA: attività complementari


In presenza di attività complementari occorre compilare due Isa?

A.G.


Per determinare l’Isa applicabile, si deve fare riferimento all’attività prevalente, ovvero all’attività per la quale, nel corso del periodo d’imposta, si sono conseguiti i maggiori ricavi/compensi.

Le attività complementari hanno rilevanza e vengono “attratte” nell’Isa relativo all’attività prevalente.

In tali fattispecie, pur esercitando più attività d’impresa, non si rientra nella fattispecie di imprese c.d. multiattività.

 

# 6

Esterometro e transazioni con privati


Se la circolare richiede l’esterometro anche per le operazioni con i privati esteri, devo trasmetterlo anche in caso di ricevuta di vendita da privato? Oppure nel caso di prestazioni occasionali da traduttori?

R.L.


Come chiarito dalla circolare 26/E/2022, l’esterometro deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, compresi i consumatori.

Si ricorda, tuttavia, che l’obbligo di trasmissione sussiste solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento. Da ciò ne discende che eventuali ricevute/dichiarazioni rilasciate da privati non assumono rilievo.

 

# 5

Cessioni di partecipazioni ante 30 giugno 2014


Il corrispettivo incassato nel 2021 relativo a cessioni di partecipazioni cedute quando l’aliquota era del 20% dove vanno indicate?

E.F.


Devono essere indicati nella Sezione II del quadro RT. Tale sezione, infatti, deve essere utilizzata per il calcolo dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri redditi diversi derivanti da partecipazioni non qualificate e da titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari, i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del presente periodo d’imposta con riferimento a plusvalenze e altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati fino al 30 giugno 2014.

 

# 4

Esterometro e limite dei 5.000 euro


Esterometro: limite dei 5.000 cosa comporta? se ho fatture di acquisto di beni e servizi inferiore a 5.000, non devo effettuare l’invio dell’autofattura allo sdi? faccio solo la registrazione interna in reverse charge?

G.B.M.


L’articolo 12 D.L. 73/2022 ha previsto che gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto Iva) debbano costituire oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore ad euro 5.000.

Tale limite, però, opera, come detto, solo con riferimento alle operazioni territorialmente non rilevanti in Italia.

 

# 3

ISA: cessazione attività prevalente


Nell’ipotesi di cessazione di attività prevalente nel corso d’anno, occorre compilare il modello Isa?

S.P.


L’Agenzia delle entrate, con la circolare 20/E/2019, ha precisato che il contribuente, che nello stesso periodo di imposta abbia esercitato due attività ma, al contempo, abbia cessato l’attività prevalente, si trova in un periodo di non normale svolgimento dell’attività.

Opera, pertanto, una causa di esclusione Isa.

 

# 2

Cessioni intracomunitarie: termini invio esterometro


Nel caso delle cessioni intracomunitarie il termine per la trasmissione dell’esterometro non è di 12 giorni dall’invio della merce?

R.P.


Come chiarito con la circolare 26/E/2022, in ipotesi di cessioni intracomunitarie – per le quali “è emessa fattura a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione” (articolo 46 D.L. 331/1993) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Lo stesso dicasi “per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter” (articolo 21, comma 4, lettera c, Decreto Iva).

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea, quando non sono soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto Iva – normalmente fatturate ex articolo 21, comma 6-bis del medesimo decreto nei termini “ordinari” previsti da tale norma (ossia “entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione”) – sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni).

 

# 1

Relazione tra quadro rt e rw


Il quadro RT va sempre compilato anche quando le plusvalenze da cessioni di partecipazioni non qualificate riguardano titoli di provenienza estera oggetto di compilazione anche del quadro RW?

C.C.


La risposta è affermativa. La compilazione del quadro RW permette di:

  • adempiere agli obblighi di monitoraggio ex D.L. 167/1990;
  • liquidare l’Ivafe ai sensi dell’articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011.

Se tali partecipazioni vengono cedute l’imposta sostitutiva deve essere autoliquidata dal contribuente mediante compilazione del quadro RT.

A livello compilativo occorre prestare attenzione al campo 18 del rigo RW1, infatti in ipotesi di redditi (plusvalenze) legati a partecipazioni indicate nel quadro RW in tale campo deve essere indicato il codice 3 o 4 a seconda dei casi.

 

 

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