18 Giugno 2020

Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 15 giugno

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Sergio Pellegrino
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Il terzo appuntamento con Euroconference In Diretta, di lunedì 15 giugno, si è concentrato soprattutto sul contributo a fondo perduto, anche alla luce dei chiarimenti offerti, nella giornata di sabato, dalla circolare AdE 15/E/2020.

Moltissimi sono stati i quesiti dei partecipanti: le risposte ad alcuni di questi verranno caricate, a partire da oggi, sulla Community di Euroconference In Diretta su Facebook, nonché nella sezione materiali di Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo quindi la nostra personalissima top 10 dei quesiti che abbiamo ritenuto più interessanti con le relative risposte, inserendo le iniziali di chi li ha formulati per consentire loro di “riconoscersi” senza violare nel contempo la privacy.

Sul podio, questa settimana, per noi ci sono:

3. RIDUZIONE FATTURATO E SPESE ANTICIPATE C/CLIENTE

2. STUDI ASSOCIATI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. PROFESSIONISTA PENSIONATO E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

 

Se la pensate diversamente, votate i vostri tre “preferiti” nel sondaggio che abbiamo attivato nella nostra Community su Facebook.

Per aderire alla Community di Euroconference In Diretta  https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/

 

# 10

Perdita 2019 da rinviare


Al 31.12.2019 maturata perdita superiore a 1/3 del capitale. Assemblea rinvia all’anno successivo. Al 31.12.2020, se non ridotta, è necessario ricapitalizzare?

P.D.R.


Come noto, nel caso in cui le perdite del 2019 riducano il capitale sociale di oltre un terzo, l’assemblea deve essere convocata per assumere gli opportuni provvedimenti. L’assemblea, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società e alla quale gli amministratori dovranno dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione, potrà deliberare di rinviare la perdita all’esercizio successivo.

Se, nel corso dell’anno 2020, le perdite non diminuiscono entro il terzo, o, addirittura portano il capitale sociale al di sotto del minimo legale, può ritenersi che, in forza delle previsioni dell’articolo 6 D.L. 23/2020, i soci non siano obbligati a deliberare la riduzione del capitale sociale.

 

# 9

Contributo a fondo perduto: sanzioni


Nel caso in cui dovessi presentare istanza errata e percepire indebitamente il contributo, quali sono le sanzioni previste?

F.D.G.


A fronte dell’indebita percezione del contributo a fondo perduto sono previste sanzioni tributarie pecuniarie (sanzione dal 100% al 200% del contributo indebitamente percepito, senza possibilità di riduzione della sanzione in caso di acquiescenza), nonché sanzioni penali conseguenti alle false dichiarazioni nelle autocertificazioni obbligatorie e per l’indebita percezione del contributo a fondo perduto.

Le sanzioni tributarie, tuttavia, possono essere oggetto di ravvedimento operoso.

 

# 8

Ricavi 2019 e ragguaglio ad anno


Attività iniziata a marzo 2019; ricavi 2019 pari a 350.000 euro. Devo effettuare il conguaglio?

G. S.r.l.


Come chiarito dalle istruzioni, l’ammontare dei ricavi/compensi (o del volume d’affari per i titolari di reddito agrario) non deve essere ragguagliato ad anno, neppure ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto.

 

 

# 7

Corrispettivi al lordo o al netto?


Ai fini dell’istanza per il fondo perduto, i corrispettivi vanno considerati al lordo o al netto dell’Iva?

V.G.


Gli importi vanno considerati al netto dell’Iva. Tuttavia, come chiarito nelle istruzioni, nei casi di operazioni effettuate in ventilazione, con applicazione del regime del margine oppure operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere considerato al lordo dell’Iva (sia nel mese di aprile 2019 che nel mese di aprile 2020).

 

# 6

Affitto d’azienda e contributo a fondo perduto


Buongiorno, una srl commerciante costituita a giugno 2019 con inizio attività a ottobre 2019 ha diritto al contributo? anche se svolge la sua attività tramite affitto d’azienda? Grazie

A.S.


Sì, deve ritenersi in questo caso spettante il contributo a fondo perduto.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 15/E/2020 ha avuto modo di chiarire che “In relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato”.

Con specifico riferimento, ad esempio, alle operazioni di cessione e di conferimento d’azienda, è stato precisato che “non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dellarticolo 25, poiché in relazione allazienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di unattività neocostituita”.

La circolare non si sofferma sull’operazione di affitto d’azienda o di ramo d’azienda, ma può ritenersi che possano trovare applicazione, anche in questo caso, le medesime conclusioni, ragion per cui si rende sempre necessario il confronto con il fatturato del mese di aprile 2019, e, se non viene dimostrata la riduzione del fatturato nell’anno 2020, il contributo deve ritenersi non spettante.

 

# 5

Incasso fatture irrilevante per il contributo a fondo perduto


Professionista che incassa nel mese di aprile 2019 e  nel mese di aprile 2020 parcelle emesse alla pubblica amministrazione nei mesi precedenti  devono essere considerati per il calcolo del contributo a fondo perduto?

C.G.F.


Con la circolare 15/E/2020 l’Agenzia delle entrate è tornata a fornire chiarimenti in merito alla corretta definizione di “fatturato”. Dopo aver richiamato i chiarimenti precedentemente offerti con la circolare AdE 9/E/2020 viene precisato che “la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 ) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 ). Ad esempio, nel calcolo dell’ammontare del fatturato dei mesi di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione, andranno escluse le fatture differite emesse nei citati mesi (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso dei mesi di marzo 2020 e 2019, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile 2020 e 2019 emesse entro il 15 maggio 2020 e 2019”.

Non assume, pertanto, rilievo, la data di pagamento.

In considerazione di quanto appena prospettato, dunque, nel caso di specie il calcolo del fatturato deve essere effettuato senza tener conto della data di pagamento delle singole fatture emesse.

 

# 4

Società in liquidazione e contributo fondo perduto


Fondo perduto: se una società in liquidazione non ha fatturato ad aprile 2019 e ad aprile 2020 ha diritto al fondo?

C.A.


Alla luce dei chiarimenti offerti dalla circolare 15/E/2020 può ritenersi che assuma rilievo esclusivamente la data di cessazione della partita Iva, ragion per cui l’intervenuta liquidazione societaria non dovrebbe incidere sulla spettanza del contributo a fondo perduto.

Sul punto la circolare 15/E/2020 chiarisce infatti quanto segue: “Sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9 dell’articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l’istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata“.

Maggiori criticità sorgono invece con riferimento alla circostanza che il fatturato di aprile 2019 (come quello di aprile 2020) sia pari a zero.

Pur essendo state infatti sollevate criticità interpretative, ad oggi deve ritenersi che, nel caso in cui il fatturato sia pari a zero in entrambi i mesi, non vi sia stata riduzione del fatturato, e, quindi non spetti il contributo a fondo perduto (fanno eccezione gli specifici casi con riferimento ai quali la suddetta riduzione non è prevista come condizione per poter beneficiare del contributo).

 

# 3

Riduzione fatturato e spese anticipate c/cliente


Per la riduzione del fatturato, occorre considerare anche eventuali importi fatturati ai sensi dell’art. 15 DPR 633/1972 (somme anticipate in nome e per conto di terzi)?

P. Srl


Con la circolare AdE 9/E/2020 (richiamata dalla più recente circolare 15) è stato chiarito che assumono rilievo non solo le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione Iva, ma anche quelle effettuate negli stessi mesi non rilevanti ai fini Iva.

Dubbi interpretativi sono stati sollevati, quindi, con riferimento alle operazioni fuori campo Iva, soprattutto in considerazione della circostanza che potrebbero generarsi disparità di trattamento, in quanto non è obbligatoria, in questi casi, l’emissione della fattura. Un contribuente che decide (spesso per mere esigenze di semplificazione amministrativa) di emettere la fattura, potrebbe trovarsi in una situazione diversa rispetto ad un contribuente che, pur presentando i medesimi valori di fatturato, opta per altre soluzioni.

Per questo è stato auspicato un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Deve tuttavia ritenersi, nelle more, che le operazioni di cui all’articolo 15 D.P.R. 633/1972 possano essere computate nel calcolo del fatturato, stante la mancanza di difformi precisazioni: ovviamente tale interpretazione dovrà essere adottata sia per il calcolo del fatturato del mese di aprile 2019 che per il calcolo del fatturato del mese di aprile 2020.

 

# 2

Studi associati e contributo a fondo perduto


Gli studi associati sono soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto?

B.B.


Purtroppo, nel fornire chiarimenti in merito ai soggetti che possono beneficiare del contributo a fondo perduto, la circolare 15/E/2020 ha espressamente citato soltanto le Stp (tra l’altro precisando che le stesse rientrano tra i soggetti beneficiari “poiché il reddito dalle stesse prodotto si qualifica come reddito d’impresa”).

Dubbi potrebbero quindi sussistere in merito al quesito prospettato, soprattutto in considerazione dell’espressa esclusione dei professionisti dai beneficiari del contributo a fondo perduto.

Questioni di coerenza sistematica imporrebbero tuttavia di ricomprendere anche gli studi associati tra i potenziali beneficiari del contributo a fondo perduto.

 

# 1

Professionista pensionato e contributo a fondo perduto


Buongiorno, si chiede se un Professionista pensionato iscritto alla Gestione Separata Inps (quindi no Bonus € 600,00 marzo/aprile e no Bonus € 1000,00 maggio) può accedere alla richiesta del Fondo Perduto rif. art. 25 DL 34/2020.

S.M.


La circolare AdE 15/E/2020 ha chiarito che possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di redditi agrari e contestualmente possiedono anche lo status di lavoratore dipendente o pensionato.

È quindi pacificamente ammessa la possibilità, per l’imprenditore-pensionato, di poter beneficiare del contributo a fondo perduto.

Dubbi possono invece sorgere con riferimento al pensionato che, in qualità di professionista, è iscritto alla gestione separata.

Tra i soggetti esclusi dal beneficio, l’Agenzia delle entrate infatti richiama “i liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ed i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata (articolo 27, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)”.

Nella circolare sembra quindi non tenersi in debita considerazione la circostanza che non tutti i soggetti iscritti alla gestione separata sono anche beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Cura Italia.

Si ritiene, tuttavia, che tale precisazione non sia determinante nell’ambito della fattispecie prospettata, posto che assume sempre rilievo il dato normativo. Sul punto, l’articolo 25, comma 2, D.L. 34/2020 espressamente prevede che il contributo a fondo perduto non spetta ai “contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Può quindi ritenersi, salvo successivi chiarimenti sul punto, che, laddove non siano rispettati i requisiti di cui ai richiamati articoli (e non si abbia pertanto diritto all’indennità) si possa comunque beneficiare del contributo a fondo perduto.

 

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