22 Gennaio 2025

Estesa la tassazione forfettizzata in agricoltura

di Luigi Scappini
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Il D.Lgs. 192/2024, ha attuato la delega prevista dalla L. 111/2023, intervenendo, tre le varie materie, in tema di reddito dei terreni e portando con sé alcune novità.

Come noto, le linee guida della delega erano sostanzialmente quelle di:

  1. introdurre, per le attività agricole di cui all’articolo 2135, comma 1, cod. civ., nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale, previa introduzione di un limite oltre il quale l’attività eccedente è produttiva di reddito d’impresa;
  2. ricondurre i redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135, comma 1, cod. civ., con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata del relativo reddito;
  3. introdurre di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate; e
  4. revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

Scopo della Riforma era quello, in prima battuta, di ridurre il gap che si era andato a delineare, a seguito della Riforma del 2001, tra il dato civilistico (in cui si era dato spazio a un’agricoltura non più incentrata e ancorata al fattore terra) e quello fiscale che, al contrario, vedeva ancora predominante l’elemento suolo. A tal fine, il D.Lgs. 192/2024, ha messo mano all’articolo 32, Tuir, introducendo 2 nuove attività produttive di un reddito fondiario, consistenti, rispettivamente nelle attività dirette:

  • alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro determinati limiti di superficie e;
  • alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio delle attività, di cui all’articolo 2135, cod. civ.

Connesse a tali novità, ovviamente, si sono registrate altre modifiche al sistema di tassazione fondiaria, nonché al regime di determinazione forfettaria del reddito per le eventuali attività esercitate in misura eccedente i limiti posti dall’articolo 32, Tuir.

E proprio su questo aspetto che si deve registrare una novità, originariamente non prevista dal Legislatore della delega, consistente nell’apertura a tale sistema di tassazione anche alle società agricole ex articolo 2, D.Lgs. 99/2004, che hanno optato per la determinazione del reddito secondo le regole di cui all’articolo 32, Tuir, sebbene il loro reddito rimanga a pieno titolo un reddito di impresa, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Originariamente, nel lontano 2003 (anno in cui con l’articolo 2, comma 6, L. 350/2003, è stato introdotto l’articolo 56-bis, Tuir), il legislatore aveva previsto un regime di tassazione forfettizzato per determinate attività, civilisticamente considerate come agricole, ma che non rientravano nei parametri previsti dall’articolo 32, Tuir, per la determinazione del reddito su base catastale, riservato ai soli soggetti che per natura dichiarano il reddito agrario, ovverosia la ditta individuale, la società semplice e gli enti non commerciali.

Successivamente, l’introduzione del comma 3-bis, disciplinante una tassazione forfettizzata per gli acquisti effettuati da parte degli imprenditori agricoli florovivaistici, aveva parzialmente aperto il perimetro soggettivo di applicazione della norma almeno a questa fattispecie in ragione della circostanza, per cui il comma 4, inerente i soggetti che possono applicare le regole dell’articolo 56-bis, Tuir, non era stato aggiornato con l’introduzione della nuova previsione.

A modificare l’intero perimetro soggettivo di applicazione dell’articolo 56-bis, Tuir, ci ha pensato, un po’ a sorpresa, in quanto non previsto nella delega, il D.Lgs. 192/2024, che ha sostituito integralmente il comma 4, stabilendo l’applicabilità da parte di tutte le società agricole che hanno optato per la determinazione catastale del reddito, fruendo della possibilità loro concessa dall’articolo 1, comma 1093, L. 296/2006.

In questo modo, tuttavia, si è venuta a determinare un’indubbia penalizzazione per i soggetti che, ad esempio, esercitano l’attività di allevamento di animali oltre i limiti previsti dall’articolo 32, Tuir, per i quali non è possibile azionare le regole di cui all’articolo 56, comma 5, Tuir o, ancora, per quelli esercenti attività agrituristica ed enoturistica.