19 Luglio 2022

Esterometro tardivo e reverse charge tempestivo

di Roberto Curcu
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La scheda di FISCOPRATICO

In un precedente contributo abbiamo visto come l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E/2022, abbia chiarito che non esiste la fattura elettronica verso l’estero, e quindi il file XML inviato a SDI, valorizzato nel campo relativo al codice destinatario con XXXXXXX è un “rigo di esterometro” e non una fattura elettronica.

Ciò comporta che la vera fattura (una copia del documento inviato al cliente, tipicamente il PDF inviato via mail) deve essere conservato secondo le regole sue proprie ed ha potenzialmente diverse tempistiche di emissione.

Inoltre, cosa molto importante, il file XML non deve riportare necessariamente tutte le descrizioni dei beni e/o dei servizi ceduti al cliente estero, ma è possibile inserire delle informazioni standardizzate.

Per quanto riguarda in particolare la descrizione delle operazioni, con una news del 5 luglio lanciai un allarme, che riguardava la possibilità che l’Agenzia, sulle operazioni passive, chiedesse che nei file XML dell’esterometro (i TD17, TD18 e TD19), fosse riportato il dettaglio dei beni e dei servizi acquistati dall’estero.

Fortunatamente, tale cosa non è stata confermata nella circolare, e quindi nei files TD17, TD18, TD19 i campi relativi alla descrizione dell’operazione possono essere valorizzati con stringhe standardizzate create dai propri software.

L’Agenzia, per la verità, come standardizzazione propone di utilizzare le parole “beni” e/o “servizi”, ma dato che tale informazione è già insita nel tipo di file che viene utilizzato (TD17 per i servizi e TD18 e TD19 per i beni), una diversa stringa non arrecherebbe certo all’Agenzia pregiudizio dell’azione accertatrice e non sarebbe sanzionabile.

Parlando ormai nel linguaggio di SdI, si potrebbe dire che così come XXXXXXX (il file XML dell’operazione attiva) non è una fattura elettronica ma un rigo di esterometro, analogamente TD17, TD18 e TD19 (i files delle operazioni passive) sono righi di esterometro e non sono né autofatture, né integrazioni o meglio, non debbono per forza esserlo.

Vediamo i dettagli dei chiarimenti dell’Agenzia, partendo dalla comunicazione delle operazioni effettuate con fornitori comunitari.

Nel caso di operazioni con fornitori comunitari, come noto, si deve procedere all’integrazione della fattura ricevuta, cioè con l’annotazione, sullo stesso documento, dei dati necessari ad individuare l’imponibile in euro e l’imposta relativa o il motivo di non sussistenza di imposta (articolo 9, il 50-bis, ecc…).

Ricordiamo che nel passato più remoto fu precisato che tali elementi possono anche essere riportati su documento a parte, da conservare unitamente alla fattura estera, e nel passato più recente fu spiegato come effettuare tale operazione in modalità smaterializzata.

Ciò premesso, l’Agenzia precisa che TD17, TD18 e TD19 costituiscono semplici righi di esterometro e quindi il contribuente deve continuare ad effettuare l’integrazione delle fatture dei fornitori comunitari, secondo i chiarimenti rilasciati nel passato.

Tuttavia, nel quesito 2.7 viene precisato che l’invio a SdI di tali files può valere anche come integrazione della fattura del fornitore comunitario.

In tale caso la circolare non lo dice, ma chi scrive ritiene opportuno che siano istituiti internamente degli accorgimenti affinché sia chiara la correlazione tra i due documenti: ad esempio, riportando nel file XML la data ed il numero della fattura estera, oppure utilizzando nel file XML la numerazione assegnata sul registro vendite, e riportando lo stesso numero sul documento estero, ecc….

Nel caso di fornitori extracomunitari, invece, nonostante la maggioranza di essi emettano dei documenti che traduciamo con “fattura” (invoice), in realtà dal punto di vista Iva ciò che fa fede è un documento che dobbiamo emettere e che si chiama “autofattura”.

Su tale punto, i chiarimenti forniti nelle varie risposte sembrano in parte in contraddizione, in quanto nel punto 2.5 viene chiarito che “ i file costituiscono ad ogni effetto “autofatture”, con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.)”, ma poi al punto 2.7 viene precisato che “non vi è, dunque obbligo di assolvere ai doveri di integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipi di documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione/autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica)”, precisando che in tale caso il mancato o tardivo invio dei dati ha ripercussioni in tema di sanzioni relative all’esterometro.

Il problema delle sanzioni è sostanzialmente quello sta dietro ai quesiti ai quali l’Agenzia ha fornito risposta, e sui quali chi scrive cerca di fornire una sintesi, ricordando che diverse sono le sanzioni per tardivo/omesso invio di un rigo di esterometro (euro 2) da quelle di omesso/tardivo reverse charge (euro 500).

Ad avviso di chi scrive, i chiarimenti dell’Agenzia vanno nel verso di semplificare la vita un po’ a tutti.

In particolare, i soggetti che sono tempestivi nell’invio del file dell’esterometro, possono dare a TD17, TD18 e TD19 non solo natura di righi di esterometro, ma anche di autofatture/integrazioni, evitandogli dunque di stampare nuovi documenti, timbrare, scrivere, ecc

I soggetti che invece sono meno tempestivi nella creazione ed invio dei files TD17, TD18 e TD19, possono adempiere agli obblighi del reverse charge in modo cartaceo (adempimento che invece in genere risulta essere tempestivo…), ed in tale caso il ritardo nell’invio dell’esterometro ha effetti solo ai fini della sanzione di euro 2. In questo senso, nel questo 2.10 viene precisato che gli inadempimenti sull’esterometro sono autonomi e solo eventuali sono le diverse violazioni relative all’autofatturazione, ed anche il quesito 3.11 va in questo senso.

Ora, si immagini il seguente esempio.

Un consulente, in agosto, vede che un proprio cliente ha effettuato un acquisto da un fornitore cinese con partita Iva italiana di un cavetto per PC di euro 10.

Emette quindi per il cliente una autofattura cartacea con data entro 12 giorni dall’effettuazione del presunto acquisto, inserendo il debito ed il credito di euro 2,2 nella liquidazione relativa al terzo trimestre.

Arrivato al 15 settembre, non avendo ricevuto dal proprio cliente né la copia della fattura del cinese, né l’estratto conto della carta di credito aziendale con la quale era stato effettuato l’acquisto, non si fida ad inviare il file dell’esterometro, in quanto non certo dell’acquisto.

A metà ottobre, ricevuta dal cliente la documentazione che conferma che la sua visione di agosto corrispondeva al vero, decide di inviare l’esterometro.

In questo caso, il verificatore avrà la certezza che l’esterometro è tardivo, ma dalla contabilità risulterà la tempestività dell’autofatturazione, e quindi solo la sanzione di due euro potrà essere irrogata.