30 Aprile 2021

Esterometro: il codice errore spiega la correzione da eseguire

di Clara PolletSimone Dimitri
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

La predisposizione ed il controllo del file relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2021 in scadenza il 30 aprile, fa emergere alcuni problemi relativi alla compilazione, ad esempio, della natura delle operazioni e del tipo documento.

Uno degli errori riscontrati riguarda il codice 00448 per il quale, il controllo in vigore dal 1° gennaio 2021, evidenzia l’utilizzo del valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione; a partire dal 1° gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura ‘padre’ ma solo quelli di dettaglio, laddove previsti.

Pertanto, la cessione intracomunitaria di beni, operazione non imponibile articolo 41 D.L. 331/1993, per la quale non è stata inviata la fattura elettronica, dovrà essere comunicata con il codice N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie e non più con il generico N3, pena lo scarto del file.

Allo stesso modo, l’emissione di una fattura non elettronica emessa nei confronti di un cliente comunitario avente ad oggetto una prestazione di servizi generica, fuori campo Iva, articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, inversione contabile, sarà indicata con il codice N2.1 – operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972.

Sul lato passivo occorre precisare che la natura dell’operazione deve essere indicata solo quando si tratti di un’operazione non assoggettata ad Iva.

Si veda quanto riportato nella guida alla fatturazione elettronica ed esterometro, versione 1.3, dell’Agenzia delle entrate, con riferimento ad esempio alle prestazioni di servizi ricevute da un prestatore estero, per le quali non viene utilizzato il tipo documento TD17.

La compilazione dell’esterometro richiede le seguenti informazioni: i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE con l’utilizzo, in entrambi i casi, della relativa Natura (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto Iva e N4 per acquisto di servizi esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.

Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per i quali non è stato inviato il tipo documento TD18, il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell’esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intra-UE, con l’utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) qualora non si tratti di un’operazione imponibile.

In caso di integrazione della fattura o autofattura con Iva il campo Natura operazione non deve essere compilato. Non è più prevista la compilazione del campo Natura operazione con N.6 nel caso di registrazione delle fatture ricevute in reverse charge con Iva.

Il tipo documento da indicare per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni è il TD10 e per gli acquisti intracomunitari di servizi il TD11. Nelle altre ipotesi occorre indicare TD01 per fattura (o autofattura) e TD04 per la nota di credito.

Un altro codice errore che comporta il rifiuto del file è il Codice 00460 e si ha quando il Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente/Prestatore. In un file di tipo DTR (Fatture ricevute) è possibile inserire i dati relativi a fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11). Questo però è consentito solo se il paese della controparte (cedente/prestatore) è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE –EL – IE – XI (Irlanda del Nord) – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE – HU).

Così, ad esempio, l’acquisto da un fornitore cinese di merce che si trova in un deposito in Olanda, avrà visto la registrazione della fattura emessa dalla partita Iva olandese con integrazione della stessa con Iva. In esterometro, sarà indicato il paese del cedente NL e tipo documento TD10.

La versione 2.0.5 del 02.02.2021 del software di compilazione “Dati fatture” utilizzabile per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere ha disposto, in seguito agli accordi Brexit, da un lato l’introduzione del nuovo codice XI relativo all’Irlanda del Nord (è considerato intracomunitario il solo acquisto di beni dall’Irlanda del Nord TD10) e dall’altra l’introduzione di nuovi controlli relativi al codice paese GB successivi all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Allo stesso modo, con la determinazione del 15.02.2021, Prot. 46832/RU è stata aggiornata la Tabella A relativa alle istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

È stato limitato l’uso del codice paese GB per individuare i soggetti Vies per le transazioni commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021 e, lasciando la validità di GB, è stato inserito il codice paese XI per individuare i soggetti Vies per le cessioni e acquisti di beni con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord).

Riportiamo, infine, la risposta alla Faq n.149 pubblicata il 15.10.2020 nella quale si chiedeva nel caso di trasmissione allo SdI dopo il 31 dicembre 2020, di una fattura elettronica/comunicazione dati fatture (esterometro) generata con il tracciato vecchio (vers. 1.5), riportante nel campo data del documento una data antecedente il 1° gennaio 2021, se il file rischiava lo scarto: “No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal SdI sono relativi alla data del documento; quindi, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.

Ad oggi la compilazione del dato relativo ad un acquisto di beni da fornitore GB (intracomunitario) con data fattura e ricevimento di beni a dicembre 2020, ma integrazione documento al ricevimento della fattura nel 2021, restituisce un messaggio di errore se si indica tipo documento TD10: “Attenzione, il tipo paese non è coerente con il paese del cedente/prestatore”. In tal caso, a parere di chi scrive, è possibile esclusivamente l’indicazione del tipo documento TD01 per ovviare allo scarto del file.