24 Settembre 2018

Esonero da fattura per i commercianti al minuto

di EVOLUTION
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Alcuni soggetti passivi Iva sono esonerati dall’obbligo di emettere la fattura potendo essi certificare i corrispettivi mediante lo scontrino o la ricevuta fiscale.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo ha ad oggetto alcuni aspetti di carattere generale della materia.

In linea generale, qualsiasi operazione posta in essere da un soggetto passivo Iva nell’esercizio della sua attività d’impresa o professionale, ancorché esente, non imponibile o non soggetta per mancanza del requisito territoriale, deve essere documentata con l’emissione della fattura.

Tuttavia, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati l’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 esclude l’obbligo di emissione della fattura, sempreché il documento non sia espressamente richiesto dal cliente. L’esonero dall’obbligo di emissione della fattura, nella maggioranza dei casi, è comunque controbilanciato dall’obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale (articolo 1 D.P.R. 696/1997).

In altri termini, i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per i quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, devono essere certificati mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale (articolo 12 della L. 413/1991).

La ricevuta fiscale è assolutamente alternativa allo scontrino fiscale: il contribuente può liberamente scegliere se utilizzare l’una o l’altra modalità di certificazione.

A tal riguardo è bene ricordare che, mentre ai fini della detrazione dell’Iva l’unico documento valido è la fattura, per quanto riguarda le imposte sul reddito la deduzione del costo può essere fatta valere sia attraverso la ricevuta fiscale che mediante lo scontrino fiscale “parlante”, giacché entrambi i documenti contengono il codice fiscale del cliente.

La C.M. 97/1997 ha precisato che:

  • i corrispettivi per i quali ricorre l’obbligo della certificazione ai sensi dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, potranno essere documentati, a scelta del contribuente, con l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale”;
  • agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi … può essere utilizzato lo scontrino fiscale, emesso dagli appositi apparecchi misuratori fiscali previsti dall’art. 1della legge 26 gennaio 1983, n. 18, purchè lo stesso contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o del committente”;
  • Debbono considerarsi … illegittime eventuali integrazioni manuali o tramite timbri, da chiunque apposte”;
  • il codice fiscale dell’acquirente o committente potrà essere stampato in qualsiasi parte dello scontrino fiscale, preceduto dalle lettere “C.F.” purchè sia riportato, con evidenziazione grafica differenziata rispetto alle altre indicazioni, prima della collocazione del logotipo fiscale”;
  • la ricevuta fiscale può avere analoga funzione di giustificazione delle spese ai fini delle imposte sui redditi, se integrata, a cura del soggetto emittente, con i dati identificativi del cliente”;
  • attesa l’identica valenza dei due documenti (scontrino e ricevuta fiscale) ai fini della giustificazione delle spese, si ritiene che anche nel caso della ricevuta fiscale, al pari di quanto consentito per lo scontrino fiscale, possa essere sufficiente l’indicazione del codice fiscale del cliente”.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 22 del D.P.R. 633/1972 prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, nei seguenti casi.

Esoneri dall’obbligo di emissione della fattura
1 Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto e artigiani
2 Prestazioni di servizi resi da esercenti alberghi, pubblici esercizi e mense aziendali
3 Prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito
4 Prestazioni di servizi rese da artigiani in locali aperti al pubblico o presso clienti
5 Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie
6 Alcune operazioni esenti
7 Attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo
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Servizi di e-commerce

 

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO