26 Maggio 2025

Esenzione Iva importazione per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale da Paesi terzi

di Marco Peirolo
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L’ambito applicativo dell’esenzione dell’Iva all’importazione, prevista dall’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, provenienti dai Paesi terzi è stato esaminato dalla Corte di Giustizia UE di cui alla causa C-405/24 sentenza dell’8 maggio 2025.

Tale disposizione stabilisce che gli Stati membri esentano le importazioni definitive di beni disciplinate dalle Direttive 69/169/CEE, 83/181/CEE e 2006/79/CE.

Nel procedimento in commento, assumono rilevanza le importazioni di beni disciplinate dalla Direttiva 2006/79/CE, il cui articolo 1, § 1, prevede che le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un Paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, beneficiano, in sede di importazione, di una franchigia dalle imposte sulla cifra d’affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

Nel caso di specie, si è trattato di stabilire se l’importazione, in Polonia, di merci oggetto di una spedizione tra privati possa essere esentata dall’IVA, qualora il destinatario della spedizione si trovi in uno Stato membro diverso dalla Polonia.

Le Autorità fiscali hanno ritenuto che l’esenzione dall’Iva si applichi esclusivamente qualora la spedizione sia destinata ad un privato residente nello Stato membro nel quale le merci sono importate e, nello stesso senso, il giudice del rinvio ha osservato che, secondo la giurisprudenza nazionale, le disposizioni della Direttiva 2006/79/CE operano una distinzione a seconda del luogo di residenza del destinatario finale delle merci, allorché il luogo di importazione preso in considerazione è uno Stato membro. Pertanto, sia l’applicazione dell’Iva all’importazione delle merci che l’esenzione dall’Iva relativa all’importazione per le piccole spedizioni tra privati, prive di carattere commerciale, sarebbero collegate al luogo di residenza del destinatario finale delle merci.

La questione sollevata dinanzi alla Corte europea è, quindi, diretta a stabilire se l’esenzione dall’Iva prevista per le importazioni in esame riguardi unicamente le spedizioni destinate ai privati residenti nello Stato membro di importazione o se la stessa si applichi alle spedizioni destinate ai privati che si trovano in qualsiasi Stato membro, anche diverso da quello di importazione.

Tenuto conto che l’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, non si riferisce a uno Stato membro specifico e non menziona, in particolare, lo Stato membro di importazione, la Corte ha osservato che l’esenzione dall’Iva riguarda spedizioni destinate ad un privato che si trovi in un qualsiasi Stato membro.

In coerenza con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, secondo cui, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa, la Corte ha proseguito l’analisi prendendo in considerazione il contesto in cui si inseriscono l’articolo 143, § 1, lettera b), Direttiva 2006/112/CE, e l’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE.

A questo proposito, il riferimento alle spedizioni destinate ad un privato residente in uno Stato membro figurava già sia nell’articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035/CEE, che corrisponde all’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, che nell’articolo 1, § 1, della proposta di Direttiva relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti da Paesi terzi.

Dai lavori preparatori della Direttiva 78/1035/CEE, che è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79/CE, conformemente all’articolo 6 di quest’ultima Direttiva, risulta che il Legislatore non ha inteso subordinare l’applicazione dell’esenzione dall’Iva delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale ad una condizione relativa ad uno specifico luogo di destinazione della spedizione all’interno della UE.

Inoltre, il considerando 3 della Direttiva 2006/79/CEE precisa che, per ragioni pratiche, i limiti entro i quali si applica l’esenzione dall’Iva all’importazione delle piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi dovrebbero essere, per quanto possibile, uguali a quelli previsti per le franchigie dai dazi all’importazione dal Regolamento 918/83/CEE.

Al riguardo, l’articolo 29, § 1, del citato Regolamento, i cui termini sono stati, in sostanza, ripresi dall’articolo 25 del Regolamento 1186/2009/CE, prevedeva una franchigia dai dazi all’importazione per spedizioni aventi caratteristiche analoghe a quelle delle spedizioni di cui all’articolo 1, § 1, Direttiva 78/1035/CEE, e precisava che tale franchigia si applicava alle spedizioni inviate ad un privato che si trovava nel territorio doganale della UE, senza fare riferimento a uno Stato membro preciso.

Peraltro, contrariamente all’articolo 1, § 1, Direttiva 2006/79/CE, altre disposizioni della Direttiva 2006/112/CE, come gli articoli 32, 86 e 163, menzionano espressamente lo Stato membro di importazione.

Infine, per ciò che attiene alla finalità dell’esenzione dall’Iva all’importazione per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, dalla motivazione della proposta di Direttiva sopra richiamata risulta che la Direttiva 78/1035/CEE, abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/79/CEE, aveva l’obiettivo di rendere più flessibile il regime applicabile alle piccole spedizioni tra privati prive di carattere commerciale provenienti da Paesi terzi, poiché tali spedizioni avevano essenzialmente carattere affettivo, erano di modesto valore ed erano già state assoggettate, in linea di principio, ad imposta nel Paese di spedizione.

In tale prospettiva, non esiste alcuna differenza tra le spedizioni di merci, prive di carattere commerciale, provenienti da Paesi terzi, da parte di un privato e destinate ad un altro privato, a seconda dello Stato membro di residenza del destinatario della spedizione.

In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha affermato che l’esenzione dall’Iva all’importazione per i beni oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, si applica indipendentemente dalla circostanza che il destinatario della spedizione risieda nello Stato membro di importazione o in un altro Stato membro.