10 Dicembre 2013

Esclusi da contribuzione obbligatoria Inps i proventi da sfruttamento del diritto d’autore

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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Con il messaggio n. 19435/2013 l’Inps esclude espressamente la debenza di qualsiasi versamento contributivo, anche alla gestione separata, per i compensi percepiti a titolo di sfruttamento economico del diritto d’autore da parte di soggetti lavoratori autonomi non iscritti ad alcuna cassa previdenziale dei professionisti e non rientranti nelle categorie degli artisti iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex Enpals.

Rivedendo la posizione precedentemente assunta al riguardo con il messaggio 14712 del 18 settembre 2013, a seguito di approfondimenti effettuati in relazione all’analisi di fattispecie concrete, l’istituto nazionale di previdenza ravvisa l’esigenza di corregge le indicazioni diramate a supporto dell’attività di accertamento di irregolarità contributive in riferimento al trattamento delle somme percepite a titolo di compenso per lo sfruttamento economico del diritto d’autore e del diritto all’immagine e offre, ribadendo quanto già in precedenza ricostruito, un interessante quadro normativo in merito al trattamento fiscale e contributivo dovuto in relazione a simili proventi.

Ricorda il messaggio che, sul piano tributario, il compenso per lo sfruttamento economico del diritto di autore è assoggettato a diversa imposizione a seconda che risulti percepito:

a) dall’autore;

b) da aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi o legatari dell’autore);

c) da soggetti che abbiano acquisito a titolo oneroso l’utilizzazione economica del diritto medesimo.

Nel primo caso, la percezione da parte dell’autore del compenso per l’utilizzazione economica del diritto di autore configura, salvo che si tratti di proventi conseguiti nell’esercizio di impresa commerciale ovvero assimilabili ai redditi di lavoro dipendente, esercizio abituale di arti o professioni e comporta il trattamento del compenso medesimo alla stregua di reddito di lavoro autonomo. Per la determinazione del reddito imponibile, all’importo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione pari al 25% (per contribuenti con età superiore a 35 anni) ovvero al 40% (per contribuenti con età pari o inferiore a 35 anni) della misura del compenso medesimo (cfr. art. 54, co. 8, primo periodo, TUIR).

Nel secondo caso il compenso rientra nella categoria dei redditi diversi e costituisce reddito imponibile per l’intero importo, mentre nel terzo caso rientra nella categoria dei redditi diversi ma all’importo lordo del compenso si applica una deduzione forfettaria delle spese di produzione in misura pari al 25% del suo importo (art. 71, TUIR).

Sotto il profilo previdenziale, invece, il reddito per lo sfruttamento economico del diritto di autore risulta soggetto ad imposizione esclusivamente laddove derivi dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di arti e professioni, e sia quindi percepito direttamente dall’autore (fatti salvi i rari casi in cui è assimilato al reddito di lavoro dipendente e, pertanto, soggetto a tassazione da parte del datore di lavoro), pertanto, deve rientrare ai fini previdenziali all’interno in una delle seguenti fattispecie:

  1. un libero professionista iscritto ad una delle forme previdenziali previste dal D.Lgs. n. 509/1994 e dal D.Lgs. n. 103/1996 (Casse dei professionisti);
  2. artista iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo ex ENPALS (Fpls);
  3. si tratta di un lavoratore autonomo non iscritto ad una delle Casse dei professionisti e non rientrante nelle categorie degli artisti di cui al punto 2.

Nel primo caso, l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate dalle singole Casse; nel secondo caso, invece, l’obbligo contributivo (e informativo) sussiste in capo al datore di lavoro, con diritto di rivalsa nei limiti della contribuzione posta a carico del lavoratore (aliquota vigente 9,19% incrementata al 10,19% per la parte di compenso che supera la misura prevista dall’art. 3-ter del D.L. n. 384/1992 convertito dalla L. n. 438/1992).

Nel terzo e ultimo caso l’Inps aveva precedentemente prospettato l’assoggettamento a contribuzione previdenziale afferente alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995. In effetti, però, si corregge l’istituto con l’ultimo messaggio, “la norma istitutiva della predetta Gestione separata contempla, tra i soggetti obbligati al versamento, oltre a coloro che producono reddito da lavoro autonomo (ex art. 53, comma 1 del TUIR), anche coloro che producono i redditi di cui all’art. art. 50, comma 1, lett. c)-bis – del TUIR, mentre il reddito sul diritto d’autore è regolato dalla lettera b) dell’art. 53, comma 2 del TUIR.

Pertanto, il compenso percepito per lo sfruttamento economico del diritto di autore da parte lavoratore autonomo non iscritto al Fpls né ad una Cassa Professionale è escluso da qualsiasi obbligo contributivo, anche nei confronti della Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995”.