1 Luglio 2015

Errori trascurabili e buona fede del contribuente (l’epilogo)

di Giovanni ValcarenghiPaolo Noventa
Scarica in PDF

Nell’edizione del 25 giugno scorso avevamo raccontato di un caso bizzarro che ci era capitato.

Si trattava di un avviso bonario rateizzato da un contribuente per un importo complessivo di oltre 20.000 euro, caratterizzato da una tardività di versamento di circa 200 euro; a seguito dei controlli, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso due cartelle esattoriali in sequenza, di cui la prima sgravata e la seconda rimasta nel “limbo” della valutazione dell’Ufficio.

Avevamo chiuso l’intervento auspicando l’applicazione di un po’ di buon senso e di lungimiranza, richiamando anche le indicazioni fornite da alcune DRE che raccomandavano un approccio morbido agli uffici periferici.

Diamo subito, allora, la buona notizia: tale approccio di ragionevolezza c’è stato, tanto che l’Agenzia ha annullato anche la seconda cartella esattoriale, riconoscendo la buona fede del contribuente e l’esistenza di una precisa volontà di definire il rapporto tributario, pur con la sbavatura della tardività.

Il tutto è avvenuto proprio alla vigilia del CdM dello scorso venerdì 26 giugno 2015, durante il quale il Governo ha approvato un disegno di decreto legislativo destinato a migliorare il sistema della riscossione.

Quando (e se) il provvedimento avrà concluso il proprio iter, i concetti che abbiamo evidenziato in questi nostri interventi diverranno principi cogenti nel nostro ordinamento.

Ciò produrrà due effetti evidenti:

  • per il contribuente in buona fede, la possibilità di non perdere i benefici delle rateazioni;
  • per il funzionario dell’ufficio, la possibilità di poter applicare tranquillamente una norma, senza timore che qualche funzionario ispettivo possa contestare comportamenti difformi rispetto alle previsioni normative vigenti.

Giusto per capire, ci pare opportuno delineare (per grandi linee) il contenuto dell’intervento, ben sapendo che si tratta solo di uno schema di decreto legislativo e, per conseguenza, potrebbero essere apportate successive variazioni; tuttavia, siamo convinti che i particolari non contino, ma sia da apprezzare la direzione dell’intervento.

Innanzitutto, si ritocca il contenuto dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 462/1997 prevedendo che, “in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Dunque, il regime delle conseguenze dovute a tardività nell’adempimento viene regolato da una nuova disposizione, specificamente dedicata agli “inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate”.

In particolare, il nuovo articolo 15-ter del DPR 602/1973 prevede che:

  • il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,

ovvero

  • di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,

comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Le medesime conseguenze sono previste nel caso di patologie relative alle rate del piano relativo all’accertamento con adesione, con l’aggravante che la sanzione dovuta risulta “aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta”.

La parte innovativa e civiltà giuridica, invece, è l’inserimento del concetto di “lieve inadempimento”.

Infatti, si prevede che sia esclusa la decadenza, appunto, nel caso di lieve inadempimento dovuto a:

  1. insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
  2. tardivo versamento della prima rata, non superiore a cinque giorni.

Quindi, il lieve inadempimento risulta normativamente circoscritto:

  • per importo, nel caso di patologie relative al quantum da versare;
  • per ritardo, ovviamente con solo riferimento al termine di versamento della prima rata, la cui violazione determinerebbe la decadenza completa dal beneficio della rateazione.

Qualora si incorra nella ipotesi di lieve inadempimento:

  • il beneficio della rateazione (e della riduzione generale delle sanzioni) rimane acquisito;
  • si dovrà corrispondere la sanzione ordinaria sulle sole somme tardivamente pagate, sempre che non si proceda a regolarizzare la posizione con ravvedimento operoso.

Chiudiamo infine con una curiosità, che attiene le patologie dell’ultima rata del piano di pagamento.

Nella vigente disciplina, la decadenza dai benefici si verifica quando il contribuente non paga una rata entro il termine di versamento della successiva.

Ma se la rata in questione fosse l’ultima del piano, esiste un limite ultimo per determinare la regolarità del versamento?

Al riguardo si contrapponevano due differenti approcci interpretativi:

  • il primo, di natura letterale, teso ad affermare che un ritardo sull’ultima rata non può produrre decadenza, visto che non esiste una rata successiva;
  • il secondo, di natura sistematica, teso ad interpretare la norma nel senso di considerare patologico il ritardo superiore a 90 giorni dalla scadenza dell’ultima rata.

Evidentemente, la questione è stata oggetto di monitoraggio, poiché nella nuova disposizione si afferma che l’iscrizione a ruolo non è dovuta se il contribuente pone in essere il ravvedimento “entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza”.

L’indicazione che verrà inserita nella norma, ove venisse approvata così come presentata, determinerebbe che, per le controversie passate, dovrebbe applicarsi il criterio di natura letterale.

Una interessante valutazione dovrà essere effettuata in relazione alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, in quanto si prevede un trattamento differenziato in relazione al periodo di imposta di riferimento dei controlli automatizzati, oppure alla data di sottoscrizione dell’atto di adesione.