27 Febbraio 2017

Entro il 20 marzo l’istanza del credito d’imposta “videosorveglianza”

di Luca Mambrin
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L’articolo 1 comma 982 della L. 208/2015 ha introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto, nel corso del 2016, spese:

  • per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
  • connesse alla stipula di contratti con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Il D.M. del 6 dicembre 2016 definisce i criteri e le procedure per l’accesso al credito d’imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 6 dicembre 2016 l’agevolazione spetta alle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo.Per le spese sostenute in relazione all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta determinato spetta nella misura del 50%. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta dovrà essere inviata in via telematica, un’istanza dove deve essere indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute nell’anno 2016: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 febbraio 2017 ha stabilito il contenuto dell’istanza, le modalità e i termini di presentazione.L’istanza dovrà contenere i seguenti dati:·         il codice fiscale del beneficiario;·         il codice fiscale del fornitore del bene o del servizio acquistato;·         il numero, la data e l’importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, specificando se la fattura è relativa all’immobile adibito promiscuamente all’esercizio d’impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente.Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’istanza di attribuzione del credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. La compilazione dell’istanza e la sua trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software denominato “Creditovideosorveglianza”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Nel provvedimento viene poi specificato che è consentita la presentazione di un’unica richiesta che deve contenere i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Nell’ipotesi in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, sarà ritenuta valida l’ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate dal 20 febbraio 2017 al 20 marzo 2017.L’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto, deve determinare la percentuale massima del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale sarà comunicata con uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 31 marzo 2017. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è utilizzabile:·         in compensazione con modello F24, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate concernente l’individuazione della percentuale di utilizzo del credito, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;·         in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (esclusivamente per le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo).

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.

Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. L’articolo 5 del D.M. 6 dicembre 2016 prevede infine che l’Agenzia delle Entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.

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