26 Giugno 2025

Enoturismo e separazione delle attività ai fini IVA

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

Con l’articolo 1, comma 502, Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018) il Legislatore ha introdotto una nuova fattispecie di attività connessa per il mondo agricolo, quella del c.d. enoturismo; attività che, alla luce dei dati emersi, sta riscontrando indubbio successo, nonostante il momento di difficoltà che sta incontrando il settore.

L’enoturismo consiste, come previsto dal comma 502 richiamato, in “tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine.”.

Nel momento in cui un imprenditore vitivinicolo intende iniziare l’attività enoturistica deve verificare sia quanto richiesto dal D.M. 12 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, sia dalla eventuale legge regionale emanata; infatti, bisogna avere a mente che, sulla falsariga di quanto previsto per l’attività agrituristica, in cui vige una norma nazionale (Legge n. 96/2006) ed è demandata alle singole Regioni e Provincie autonome l’effettiva regolamentazione, anche per l’enoturismo si è definito questo sistema normativo.

A questo si aggiunge la possibilità, prevista dall’articolo 2, comma 3, D.M. 12 marzo 2019, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Nel momento in cui l’attività viene esercitata da parte di un imprenditore agricolo, la stessa si considera, come detto, attività connessa, ai sensi dell’articolo 2135, comma 3, c.c. e, da un punto di vista fiscale si rendono applicabili, ove possibile, le regole stabilite per l’attività agrituristica dall’articolo 5, L. 413/1991.

L’articolo 5, al comma 1, prevede, ai fini delle imposte dirette, la determinazione del reddito imponibile in misura forfettizzata tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività in misura pari al 25% dell’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività enoturistica, al netto dell’IVA.

Sono esclusi da tale regime, i soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lett. a) e b),TUIR, nonostante, per effetto della Riforma fiscale, di cui alla L. 111/2023, anche a tali soggetti è data la possibilità di applicare il regime forfettizzato previsto per le prestazioni di servizi dall’articolo 56-bis, comma 3, TUIR.

Ai fini di una corretta parificazione di trattamento si ritiene necessario un intervento del Legislatore in tal senso.

Discorso diverso per quanto riguarda le regole IVA applicabili all’attività enoturistica che prevedono, senza distinzione di soggetti, la determinazione dell’imposta dovuta riducendo l’imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell’imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Questi rappresentano i regimi naturali applicabili da un imprenditore agricolo, salvo facoltà concessa dal successivo comma 3, di optare per l’applicazione delle regole ordinarie (determinazione del reddito in via analitica e dell’IVA seguendo le regole dell’articolo 19, D.P.R. n. 633/1972). L’opzione, che è vincolante per un triennio, deve essere applicata congiuntamente sia per le imposte dirette che per l’IVA.

Nell’ipotesi in cui l’imprenditore agricolo non eserciti tale opzione si verrà a determinare una “discrasia” tra le regole IVA applicate all’attività principale (regime speciale ex articolo 34, D.P.R. 633/1972 che rappresenta il regime naturale o regime ordinario) e quella enoturistica con obbligo, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 36, D.P.R. 633/1972, di procedere alla separazione delle attività.

L’azienda vitivinicola che esercita anche attività enoturistica, infatti, non potrà mai qualificarsi quale impresa mista ex articolo 34, comma 5, D.P.R. 633/1972, poiché, per effetto dei requisiti standard previsti dal D.M. 12 marzo 2019, non si potrà mai essere in presenza di un’attività occasionale.

La separazione delle attività comporterà, altresì, l’obbligo di procedere al passaggio interno tra attività principale e attività enoturistica dei prodotti utilizzati.

Tale situazione non si manifesta nel caso in cui l’imprenditore decida di optare per entrambe le attività per le regole IVA ordinarie.