26 Giugno 2014

Energie rinnovabili: conferme e novità del decreto Renzi

di Leonardo Pietrobon
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A seguito delle novità introdotte dall’articolo 22, comma 1 D.L. n. 66/2014 (c.d. Decreto Renzi), convertito dalla L. n. 89/2014, per gli imprenditori agricoli la tassazione del reddito derivante dalla produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, subisce un’importante modifica.

Come noto ormai da parecchi anni, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 423 della L. n. 266/2005la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario”. Il dettato normativo è chiaro e nitido: tra le attività agricole connesse rientra anche la produzione di energia elettrica, con tutto ciò che ne consegue in termini di agevolazioni, esenzioni, regime specifico dedicato al comparto primario. Tale qualifica ha premesso, quindi, all’imprenditore agricolo di poter accedere alla determinazione del reddito secondo quanto stabilito dall’articolo 32 e seguenti del D.P.R. n. 917/1986.

Il Legislatore, con il citato articolo 22, co. 1 D.L. n. 66/2014, interviene su tale modalità di determinazione del reddito, modificando il già citato articolo 1, comma 423 L. n. 266/2005 e stabilendo in buona sostanza che la determinazione del reddito dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali non è più produttiva di reddito agrario, bensì, stabilisce che per tali attività il reddito è determinato in modo forfetario, applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA e ferma restando la possibilità di determinare lo stesso in maniera ordinaria.

Ma le sorprese non sono finite. Fortunatamente le nuove regole non sono state cambiate radicalmente in corsa con effetto retroattivo, infatti, la nuova modalità di determinazione del reddito si applica a regime a partire dal 1° gennaio 2015.

L’anno 2014 rappresenta, come traspare dalla lettura del comma 1-bis dell’articolo 22 D.L. n. 66/2014, un periodo d’imposta “ibrido”, in quanto, limitatamente a tale annualità il Legislatore considera attività agricole connesse produttive di reddito agrario, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili:

  • per i primi 2.400.000 kWh annui, se l’energia è da fonte agroforestale;
  • per i primi 260.000 kWh annui, se l’energia è da fonte fotovoltaica.

L’eventuale energia elettrica eccedente i predetti limiti concorre, invece, sempre secondo quanto stabilito al citato comma 1-bis, alla determinazione del reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri operatori economici secondo la nuova modalità introdotta dal comma 1 del già citato articolo 22 D.L. n. 66/2014. Di conseguenza, per il solo anno 2014, ad esempio un imprenditore agricolo che produce e cede energia elettrica da fonte agroforestale:

  • nel caso in cui la produzione di energia non sia eccedente 2.400.000 kWh annui considera e determina il reddito prodotto da tale attività come reddito agrario;
  • nel caso in cui, invece, la produzione di energia sia eccedente 2.400.000 kWh annui, fino alla concorrenza di tale soglia procede alla determinazione del reddito secondo le regole di cui all’articolo 32 D.P.R. n. 917/1986, l’eccedenza concorre alla formazione del reddito applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad Iva, riconducibile alla valorizzazione dei dell’energia ceduta, il coefficiente di redditività del 25%.

Lo stesso comma 1-bis, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 66/2014, prevede che tali disposizioni devono essere assunte a riferimento ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuti per l’anno 2014, con “conseguenze” pressoché immediate in capo agli imprenditori agricoli interessati a tale modifica normativa.

Gli effetti sostanziali e numerici della nuova disposizione normativa possono essere facilmente intuiti, sia nel breve periodo, ossia in sede di determinazione degli acconti, sia in un lasso di tempo più lungo, con la determinazione delle imposte per gli anni dal 2014 e soprattutto dal 2015. L’effetto sostanziale è, infatti, rappresentato quasi sicuramente da un potenziale maggior carico fiscale in capo agli imprenditori agricoli, soprattutto per quei soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con un’elevata potenza nominale.

In conclusione, l’unica nota positiva che emerge della modifica normativa è rappresentata dalla conferma, da parte del Legislatore, che la produzione e la cessione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da parte di un imprenditore agricolo, è un’attività agricola connessa.