22 Marzo 2022

Efficacia delle rendite catastali tra variazioni ed errori di classamento

di Fabio Garrini
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La scheda di FISCOPRATICO

La tassazione dei fabbricati, in particolar modo con riferimento alla determinazione dei tributi locali, è ancorata ad un dato rilevabile dagli atti catastali: la rendita.

Da oltre vent’anni la determinazione della rendita catastale è regolata dalla cosiddetta procedura DOCFA, introdotta dal D.M. 701/1994, in base alla quale la rendita viene iscritta su istanza del contribuente (cosiddetta “rendita proposta”) e l’ufficio ha un determinato lasso di tempo (pari a dodici mesi) entro il quale intervenire per modificare quando proposto.

In relazione all’efficacia fiscale della rendita, come noto l’articolo 74, comma 1, L. 342/2000 impone che “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”.

Evidentemente le costituzioni o variazioni catastali presentate agli uffici competenti con procedura DOCFA non rientrano nell’ambito di applicazione del citato articolo 74, con la conseguenza che non sussiste alcun obbligo di notifica da parte dell’ufficio e l’atto attributivo o modificativo della rendita catastale ha efficacia immediata, dal giorno stesso di presentazione (sul punto si veda quanto affermato nella circolare 4/FL/2001).

Malgrado questo porti ad una determinazione oggettiva dell’imposta dovuta, occorre chiedersi se effettivamente la rendita iscritta in quel momento agli atti catastali sia valida e possa essere utilizzata per il calcolo del tributo.

 

La rettifica della rendita

Un primo aspetto da valutare riguarda la constatazione di un possibile vizio nell’attribuzione della rendita catastale.

Sul punto l’Agenzia del Territorio (circolare 11/E/2005 e 1/T/2007) ha affermato che la nuova rendita attribuita (a nulla rileva che l’innesco per la correzione derivi da una richiesta del contribuente oppure avvenga d’ufficio) che sostituisce quella viziata iscritta agli atti, quando il riesame sia finalizzato ad eliminare incongruenze derivanti da semplici errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell’estimo catastale, deve essere fatta risalire al momento dell’originario classamento.

Al riguardo si è formata una costante posizione giurisprudenziale che porta ad affermare che, quando l’errore di classamento sia imputabile ad un errore commesso dal contribuente, la nuova rendita esplica efficacia dalla data della richiesta di rettifica (si veda in particolare la sentenza Cassazione n. 20463/2017).

Analogo principio è stato espresso nella sentenza n. 21097/2019, attraverso la quale la Cassazione nega la retroattività della categoria D/10 (e dei conseguenti vantaggi fiscali per i fabbricati rurali) quando l’errore del classamento (che aveva posto l’immobile in diversa categoria) risultava imputabile al contribuente.

Principio poi confermato nella sentenza n. 24279/2019, nella quale l’erroneo classamento da parte di un contribuente di un immobile in D/7 in luogo della corretta categoria E/3, ha causato la perdita della possibilità di fruire dell’esenzione prevista per quest’ultima categoria (la categoria E/3 risulta infatti efficace solo dalla data in cui il contribuente ha chiesto la rettifica). Si tratta di un caso sostanzialmente identico a quello esaminato nella precedente sentenza n. 11448/2018.

 

La variazione della rendita

Esaminata l’ipotesi della correzione degli errori, occorre valutare un diverso aspetto, attinente la possibilità attribuita agli uffici catastali di modificare la rendita proposta dal contribuente.

Su questi aspetti consta un recentissimo documento di prassi (si tratta della circolare 7/E/2022) che propone un punto della situazione, ponendosi in continuità con una consolidata posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità.

In relazione alla questione in esame, il primo tema da valutare è il termine entro il quale l’ufficio può procedere a modificare la rendita proposta: in altri termini, i 12 mesi normativamente stabiliti sono un termine invalicabile?

Tale termine va qualificato come ordinatorio, non perentorio: questo significa che il decorso del termine di un anno previsto per la determinazione della rendita catastale definitiva non comporta la decadenza per l’Amministrazione dal potere di verifica.

La seconda questione attiene invece l’efficacia da attribuire alla rendita modificata, in rapporto al tenore del richiamato articolo 74, comma 1, L. 342/2000, secondo il quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione ai soggetti intestatari.

Il riferimento giurisprudenziale principale è la sentenza a Sezioni Unite n. 3160/2011, nel cui solco si è posta tutta giurisprudenza successiva di legittimità.

In tale pronuncia si coglie che l’inciso secondo cui l’efficacia opera “solo a decorrere dalla loro notificazione” indica l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita se non notificata ma non esclude affatto la utilizzabilità della rendita (una volta) notificata a fini impositivi anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso.

Pertanto, riepilogando sul punto, occorre distinguere:

  • l’efficacia della rendita catastale modificata, coincidente con la data di notificazione dell’atto attributivo della rendita;
  • l’utilizzabilità della medesima, coincidente con il momento a partire dal quale l’ente impositore può applicare la nuova rendita ai fini della determinazione dei tributi per le annualità d’imposta non definite (“sospese”, ovverosia ancora suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso).

Tali conclusioni sono peraltro state ribadite dalla Suprema Corte nelle recenti ordinanze n. 9963/2021, n. 8197/2021, n. 8198/2021 e n. 29898/2022.

Si pensi al seguente esempio concreto: il contribuente ha presentato un accatastamento di un appartamento il 15.10.2019 con rendita di 1.000 e gli uffici catastali hanno notificato il 15.02.2022 un provvedimento con il quale tale rendita è stata rettificata a 1.500.

In forza dell’articolo 74, comma 1, L. 342/2000 (secondo l’interpretazione oggi consolidata) il comune potrà utilizzare tale rendita per emettere accertamento in rettifica solo a decorrere dal 15.02.2022, ma potrà pretendere la differenza d’imposta sin dalla data dell’originario classamento, ossia il 15.10.2019.