28 Luglio 2021

Effettività dell’acquisto ed inerenza del bene ai fini della detraibilità dell’Iva

di Angelo Ginex
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In tema di Iva, ai fini della detraibilità dell’imposta, occorre accertare l’effettiva inerenza del bene acquistato rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra il concreto svolgimento dell’attività d’impresa; è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale e quella delle eventuali rettifiche.

È questo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 21439, depositata ieri 27 luglio.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una s.r.l., con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava il diritto al rimborso Iva e l’illegittima deduzione dei costi sul presupposto che era stato acquistato un capannone al solo scopo di ottenere il pagamento dal Ministero delle Attività Produttive delle ulteriori rate del contributo concesso e il rimborso dell’Iva.

L’avviso veniva impugnato presso la competente Commissione tributaria provinciale, la quale accoglieva il ricorso. I giudici di secondo grado rigettavano l’appello dell’Amministrazione finanziaria sostenendo che l’acquisto del capannone industriale era stato effettivo e rientrava nel progetto di imbottigliamento delle acque minerali avviato diversi anni prima dell’acquisto e della richiesta del contributo pubblico. La Commissione tributaria regionale rilevava inoltre che il mancato avvio dell’attività era da ricondurre a ragioni burocratiche non imputabili alla società ed alla crisi della venditrice e che si trattava dell’acquisto di un bene strumentale inerente all’attività svolta ed annotato nei registri Iva, con conseguente diritto al rimborso.

L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso in Cassazione per lamentare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972 e dell’articolo 30, D.P.R. 633/1972. La ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avevano tenuto conto dell’effettivo fine dell’operazione e della non inerenza dell’immobile acquistato con l’attività svolta. Infatti, l’acquisto era riconducibile ad un intento fraudolento, effettuato al solo scopo di ottenere il pagamento dei contributi pubblici, da cui si desumeva la mancanza di volontà alla realizzazione dell’attività di imbottigliamento delle acque minerali.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile la suddetta doglianza, ritenendo che la pronuncia impugnata risultasse conforme ai principi della giurisprudenza interna ed unionale.

I giudici di vertice hanno puntualizzato innanzitutto che, in tema di Iva, ai fini della detraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l’effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra il concreto svolgimento dell’attività d’impresa. La detrazione dell’imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purchè però finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica (cfr., Cass. Sent. 3.10.2018, n. 23994; Cass. Sent., 21.09.2016, n.18475).

Trattasi, peraltro, di un orientamento in linea con la giurisprudenza comunitaria secondo cui è l’acquisto di beni o servizi da parte di un soggetto passivo che agisce come tale a determinare l’applicazione del sistema dell’Iva e, quindi, della detrazione, mentre, l’impiego dei beni o dei servizi, reale o anche previsto, determina solo l’entità della detrazione iniziale e quella delle eventuali rettifiche (cfr., Corte di Giustizia 28.02.2018, causa C-672/16, Imofloresmira – Investimentos Imobiliàrios SA). Diversamente, afferma la Cassazione, «si determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell’imposta, che comporterebbe disparità ingiustificate tra imprese con lo stesso profilo e che esercitano la medesima attività».

In definitiva, ai fini dell’esercizio del diritto di detrazione, in primo luogo è necessario che il bene o servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all’organizzazione dell’impresa o funzionale all’iniziativa economica “programmata” in vista della successiva attuazione (cfr. Cass. Ord., 12.02.2020, n.3396; Cass. Ord., 26.02.2019, n.5559). In secondo luogo, come precisato anche dalla Corte di Giustizia, il mancato utilizzo del bene deve essere determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente (cfr., Corte di Giustizia, 12.11.2020, causa C-734/19, Soc. ITH Comercial Timisoara).

Nella fattispecie al vaglio della Corte, i giudici di secondo grado hanno correttamente accertato che l’acquisto era stato effettivo e soprattutto hanno considerato l’inerenza del bene nell’ambito dell’attività d’impresa della società acquirente.

Era infatti emerso che la compravendita dell’immobile rientrava nel progetto di imbottigliamento delle acque minerali avviato dieci anni prima dell’acquisto e sei anni prima della richiesta e dell’ottenimento del contributo pubblico. Al momento della dichiarazione di fallimento della società venditrice, nel capannone industriale erano stati rinvenuti grossi quantitativi di bottiglie di vetro, acquistate proprio in vista dell’imbottigliamento delle acque minerali che si intendeva realizzare.

Infine, il mancato utilizzo non era dipeso dalla volontà della società, ma da circostanze alla stessa non imputabili, quali le ragioni burocratiche e la circostanza che la cedente era stata dichiarata fallita.