20 Novembre 2015

Effetti della trasformazione societaria sulle riserve di rivalutazione

di Davide David
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Nel valutare una ipotesi di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali o regressiva da società di capitali a società di persone occorre sempre prendere in considerazione l’eventuale effetto impositivo sulle riserve preesistenti.

Di seguito ci si occupa delle riserve derivate dalle rivalutazioni dei beni d’impresa eseguite in applicazione della L. n. 342/00 o del D.L. n. 185/08, tenuto anche conto che il disegno della legge di stabilità 2016 prevede una nuova possibilità di rivalutazione.

Occorre peraltro premettere che la questione degli effetti fiscali della trasformazione su tali riserve non risulta essere mai stata approfondita in modo organico dalla prassi di fonte ministeriale.

Ai fini di cui trattasi va innanzitutto considerato che, con riguardo alla generalità delle riserve, l’art. 170 del TUIR statuisce che:

  • in ipotesi di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali (es. da s.n.c. a s.r.l.), le riserve costituite con utili già imputati per trasparenza ai soci della società di persone, laddove iscritte nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione;
  • in ipotesi di trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone (es. da s.r.l. a s.n.c.), le riserve costituite prima della trasformazione (diverse da quelle di cui all’art. 47, co. 5, del TUIR), se iscritte nel bilancio della società di persone risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine, sono imputate ai soci nel periodo d’imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura perdite, ovvero, se non iscritte in bilancio (o iscritte senza indicazione della loro origine), sono imputate ai soci nel periodo di imposta successivo alla trasformazione. In entrambi i casi le riserve sono soggette ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve di società di capitali.

Per quanto poi riguarda, in generale, la tassazione delle riserve di rivalutazione, occorre operare una distinzione tra le riserve derivanti da una rivalutazione operata ai soli fini civilistici (come era consentito fare dal D.L. n. 185/08) ovvero da una rivalutazione effettuata anche ai fini fiscali (unica ipotesi prevista dalla L. n. 342/00).

Da precisare che, in entrambi i casi, le riserve non sembrano potersi fare rientrare tra quelle costituite “con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta” di cui al comma 5 dell’art. 47 del TUIR e quindi non beneficiano della generale esclusione da tassazione prevista, per tali riserve, dall’art. 170 del TUIR.

In ipotesi di rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici, il saldo attivo è andato a costituire, ai fini fiscali, una riserva di utili (non in sospensione di imposta):

  • da tassare alla stregua delle riserve di utili, se distribuita da una società di capitali;
  • da considerare irrilevante, ai fini della tassazione, se distribuita da una società di persone.

In ipotesi, invece, di rivalutazione effettuata anche ai fini fiscali, il saldo attivo è andato a costituire una riserva di utili in sospensione di imposta.

In questo caso, se il saldo attivo viene attribuito ai soci mediante riduzione della riserva, le somme attribuite, aumentate dell’imposta sostitutiva corrispondente all’ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile sia della società che dei soci, con attribuzione alla società di un credito d’imposta.

La tassazione del saldo attivo di rivalutazione tuttavia non opera per i soggetti in contabilità semplificata.

Con riferimento sia alla rivalutazione di cui alla L. n. 342/00 che a quella di cui al D.L. n. 185/08, vi è stata però anche la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione con il pagamento di una imposta sostitutiva.

Se affrancata, la riserva non è in sospensione d’imposta ma è liberamente disponibile al pari di ogni altra riserva di utili non in sospensione d’imposta.

Per le società di capitali, l’eventuale distribuzione della riserva affrancata non concorre a formare il reddito imponibile della società; mentre i soci devono assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi, dato che a seguito dell’affrancamento le riserve sono confluite tra quelle di utili.

Per le società di persone l’affrancamento ha prodotto, invece, i medesimi effetti che si sarebbero generati in caso di tassazione ordinaria. L’importo affrancato con pagamento dell’imposta sostitutiva si considera quindi imputato per trasparenza ai soci e, di conseguenza, la distribuzione della riserva non comporta alcuna tassazione in capo ai soci.

Per tutto quanto sopra si ritengono plausibili le seguenti prospettazioni in ipotesi di trasformazione societaria.

In caso di trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali, le riserve costituite da saldi di rivalutazione con valenza anche fiscale, laddove non affrancate, in caso di distribuzione dovrebbero concorrere a formare il reddito dei soci, in quanto non sono da considerare costituite con utili già imputati per trasparenza.

Se invece trattasi di riserve affrancate, è da ritenere che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito dei soci, in quanto l’importo affrancato si considera già imputato per trasparenza; a condizione però che siano state iscritte nel bilancio della società di capitali risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine.

In caso, invece, di trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone, occorre operare una distinzione a seconda che la società di persone risultante dalla trasformazione addotti la contabilità ordinaria o quella semplificata.

In ipotesi di adozione della contabilità ordinaria, è da ritenere che le riserve di rivalutazione non affrancate vadano tassate in capo ai soci (applicando il regime previsto per le società di capitali) solo in caso di distribuzione o di utilizzo per scopi diversi dalla copertura perdite; a condizione però che siano state iscritte nel bilancio della società di persone risultante dalla trasformazione con indicazione della loro origine.

In caso, invece, di adozione delle contabilità semplificata, è da ritenere che le riserve di rivalutazione non affrancate vadano tassate in capo ai soci (applicando il regime previsto per le società di capitali) nel periodo successivo alla trasformazione; data l’impossibilità di iscriverle in bilancio.

In ipotesi di avvenuto affrancamento delle riserve è da ritenere che una loro eventuale distribuzione non concorrerà comunque a formare il reddito imponibile della società risultante dalla trasformazione.

Per quanto riguarda invece la posizione dei soci pare doversi affermare che questi rimarranno assoggettati a tassazione (nel periodo di distribuzione, se è stata adottata la contabilità ordinaria, ovvero in quello successivo alla trasformazione, se è stata adottata la contabilità semplificata).

Ciò in quanto l’affrancamento è stato operato dalla preesistente società di capitali (in un momento in cui il reddito non andava imputato per trasparenza ai soci).