24 Aprile 2019

Ecobonus e installazione di pannelli solari

di Gennaro Napolitano
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Nel novero degli interventi realizzati su edifici esistenti finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione d’imposta del 65% (c.d. ecobonus) rientra anche l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (articolo 1, comma 346, L. 296/2006). Per tale tipologia di lavori il limite massimo di detrazione ammissibile è di 60.000 euro per unità immobiliare.

Le caratteristiche tecniche che l’intervento deve presentare ai fini della detrazione sono dettagliatamente indicate dall’articolo 8 D.I. 19.02.2007. In particolare, la citata disposizione stabilisce che per l’installazione di pannelli solari, l’asseverazione del tecnico abilitato deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:

  1. i collettori solari e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
  2. gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
  3. i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 ed EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera;
  4. l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti.

Nel caso di pannelli solari autocostruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti a) e c), può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del beneficiario.

A fronte dell’installazione di pannelli solari, le spese specificamente ammesse alla detrazione sono quelle sostenute per:

  • la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  • le prestazioni professionali, incluse quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la documentazione tecnica necessaria;
  • le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.

Si ha diritto all’ecobonus anche in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda. In caso di installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, sono agevolabili solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica. In tali ipotesi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (cfr. risoluzione AdE 12/E/2011).

Non è ammesso alla detrazione, invece, l’installazione di un impianto di “solar cooling”, vale a dire l’impianto che consente di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (risoluzione AdE 299/E/2008).

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
  • contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali),
  • associazioni tra professionisti,
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

A decorrere dal 2018, possono beneficiare delle detrazioni relative agli interventi di efficienza energetica anche:

  • gli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e gli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti al 31 dicembre 2013 nella forma di società “in house providing” (in tal caso, le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica eseguiti su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica),
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione per gli interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti spetta esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto dei lavori e non anche ai soggetti che ne fanno commercio (cfr. risoluzione AdE 303/E/2008).

Pertanto, “per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, si deve ritenere che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell’esercizio della propria attività imprenditoriale. Per le imprese, in particolare, si ritiene che, condizione per poter fruire della detrazione è che all’intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, mentre l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata” (cfr. risoluzione AdE 340/E/2008).

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