17 Maggio 2014

E’ legittima la pianificazione fiscale al fine di evitare la doppia imposizione

di Luigi Ferrajoli
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Con la sentenza del 26/2/2014, il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano afferma che è lecita la pianificazione fiscale qualora non si traduca in un mero spostamento del domicilio fiscale in uno Stato “tax haven”.

La pronuncia risulta particolarmente interessante poiché offre diversi spunti di riflessione sulla fattispecie di reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000 e sui rapporti tra società italiane ed estere.

La vicenda decisa dal GIP vede coinvolti due manager di un importante gruppo societario, imputati in concorso del reato di dichiarazione fraudolenta, quali legali rappresentanti il primo della casa madre tedesca ed il secondo della controllata italiana, per avere omesso di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società figlia, elementi positivi di reddito ed operazioni imponibili, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l’accertamento.

Dalle indagini finanziarie espletate dalla Guardia di Finanza sarebbe emerso che la società italiana aveva operato sul territorio nazionale quale stabile organizzazione “occulta” della casa madre tedesca; il mezzo fraudolento idoneo ad ostacolare l’accertamento era individuato dal Fisco nei contratti di vendita in esclusiva e di agenzia con rappresentanza che secondo l’accusa erano stati stipulati tra le due società allo scopo preordinato di ottenere il riconoscimento alla società italiana delle sole commissioni previste contrattualmente, invece dell’intero reddito prodotto in Italia dalla società tedesca.

Secondo la Guardia di Finanza, vi sarebbe inoltre stata la piena consapevolezza, da parte del management del Gruppo, circa le potenziali implicazioni di carattere fiscale e penale derivanti dalle scelte effettuate e dalla possibile identificazione di una stabile organizzazione materiale della società tedesca in Italia.

Il Giudice ha assolto i due imputati per insussistenza del fatto, osservando che, secondo l’accusa, si sarebbe dovuto rimproverare alla società tedesca di avere omesso la presentazione in Italia delle denunce relative ai redditi prodotti dalla società italiana, così creando una sorta di “fusione” tra la condotta positiva addebitata esclusivamente alla società italiana (la presentazione della dichiarazione dei redditi) e l’evasione (per tramite di condotta omissiva) imputabile alla società tedesca, rendendo in tal modo punibile una condotta omissiva estranea al dettato dell’articolo 3 D.Lgs. 74/2000.

Inoltre il Giudice ritiene ingiustificata la teoria dell’accusa che individuava il mezzo fraudolento, idoneo ad ostacolare l’accertamento, nei contratti di agenzia stipulati tra le due società, tra l’altro replicanti un assetto organizzativo esistente da almeno quarant’anni e più volte oggetto, senza alcuna contestazione, di verifiche fiscali.

Secondo l’accusa, i contratti di agenzia sarebbero fraudolenti in quanto utilizzati allo scopo di giustificare l’autonomia della società italiana; al riguardo il GIP osserva che tale ragionamento poteva essere letto specularmente: le due società “regolano i reciproci rapporti – nell’esercizio della libera attività di impresa – in modo tale da non dare luogo, a loro modo di vedere, a contestazioni fiscali. Evidentemente non ci sono riusciti e quel contratto è servito proprio per sostenere le ragioni del fisco […] Appare contraddittorio considerare fraudolento e quindi ingannevole e atto ad ostacolare l’accertamento della realtà, un testo contrattuale il cui tenore diretto viene utilizzato a sostegno della tesi accusatoria. O il testo è diretto ad occultare la realtà, e allora si deve dire qual è la realtà nascosta dietro le parole. O il testo stesso dimostra la esistenza della stabile organizzazione e allora il fisco può avere ragione a fare tutte le sue contestazioni, ma non c’è alcun inganno”.

Infine il Giudice evidenzia che la casa madre aveva già provveduto al pagamento in Germania delle imposte contestate dal Fisco italiano, così provando che “non siamo di fronte ad una società che ha spostato – più o meno artificiosamente – il proprio domicilio fiscale in un paradiso […] Stupirebbe che in una materia complessa e discrezionale come il diritto fiscale italiano, società di dimensioni internazionali non si preoccupassero di pianificare i rischi legali. Così come appare normale che, in questa pianificazione, rientri anche la segnalazione del pericolo di contestazioni e il suggerimento di modifiche all’assetto organizzativo, in grado di ovviare e fronteggiare meglio tali pericoli”.