1 Dicembre 2020

E-fattura ed esterometro tra vecchie e nuove specifiche tecniche

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Con il provvedimento n. 166579 del 20.04.2020 sono state aggiornate le specifiche tecniche (versione 1.6) di cui all’allegato A, approvato con il provvedimento n. 99922 del 28.02.2020, utilizzabili per generare i files xml della fattura elettronica e della comunicazione dei dati delle fatture relative ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti in Italia.

Le nuove specifiche tecniche convivono con la versione precedente (versione 1.5) dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020; dal 1° gennaio 2021 la versione 1.6 entrerà in vigore obbligatoriamente per tutti gli operatori soggetti passivi Iva.

A seguito delle modifiche al tracciato è opportuno porre maggiore attenzione al momento di trasmissione del file al Sistema di Interscambio (SdI), visto che il mancato o errato utilizzo del nuovo tracciato xml può comportare lo scarto della fornitura; la questione si complica ulteriormente visto che i tracciati vengono periodicamente aggiornati dall’Agenzia delle entrate (siamo attualmente alla versione 1.6.2 aggiornata al 23 novembre), per arricchire ed affinare le informazioni presenti nei file xml e consentire la predisposizione di una bozza della dichiarazione precompilata Iva 2021.

I primi chiarimenti operativi sull’utilizzo delle nuove specifiche arrivano tramite FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate: in particolare, con la FAQ n. 149 del 15.10.2020 viene fornita una risposta agli operatori, con riferimento alle fatture elettroniche emesse a dicembre 2020 ma trasmesse nei primi giorni di gennaio 2021.

Il quesito riguarda l’ipotesi di trasmissione dopo il 31 dicembre 2020, di una fattura elettronica (o della comunicazione delle operazioni transfrontaliere) creata con il vecchio tracciato delle specifiche tecniche (versione 1.5), inserendo nel campo “Data” del file xml una data antecedente al 1°gennaio 2021; ci si interroga se, in tale circostanza, si rischi lo scarto della fornitura.

Le Entrate rispondono che nella casistica descritta “il file non viene scartato perché i controlli effettuati dallo SdI sono relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da SdI anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato”.

La risposta merita qualche riflessione. L’Agenzia in sostanza segnala che lo SdI verifica il campo “Data” del file xml con la seguente logica: se il campo riporta una data con anno 2020 è possibile generare il file ancora in base al vecchio tracciato mentre se la data si riferisce al 2021 occorre necessariamente utilizzare la nuova versione (1.6.2), pena lo scarto della fornitura.

Tale controllo non va confuso con i termini di emissione della fattura, dettati dall’articolo 21 D.P.R. 633/1972. Ricordiamo, infatti, che la fattura elettronica può dirsi emessa solo se trasmessa allo SdI. Inoltre, la data di trasmissione può essere successiva a quella riportata nel campo “Data” del file xml.

Si pensi, ad esempio, al caso di una fattura immediata del 21 ottobre: tale documento può essere generato riportando nel campo “Data” il 21 ottobre (data effettuazione operazione) e trasmesso allo SdI entro il 2 novembre, ossia entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972 (circolare AdE 14/E/2019). L’operazione descritta rientra nella liquidazione Iva di ottobre.

Allo stesso modo anche in caso di fattura differita può esserci un disallineamento tra il valore riportato nel campo “Data” e il momento della trasmissione allo SdI. L’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972 dispone che “le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata…nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

Pertanto, in caso di fattura differita di “n” consegne nei confronti del medesimo cliente, effettuate nel mese di dicembre, il cedente italiano potrebbe, ad esempio:

  • emettere un’unica fattura compilando il campo data con “31.12.2020” e trasmettere il file xml il 10/01/2021 oppure
  • compilare il campo data con “10.01.2021” e trasmettere il file xml nella medesima data.

In entrambi i casi, l’operazione deve confluire nella liquidazione Iva di dicembre con la particolarità che, nell’ipotesi a) l’emittente potrà utilizzare entrambe le versioni delle specifiche tecniche, senza incorrere nello scarto del file, mentre nel caso b) sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente le nuove specifiche tecniche.

Segnaliamo, infine, che l’aggiornamento del 1° ottobre 2020 (versione 1.6.1) delle specifiche tecniche ha posto al 31 dicembre 2020 la data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6. I files xml generati dal 1° gennaio 2021 con i suddetti codici natura operazione saranno scartati con codice errore 00445 (fatture ordinarie o semplificate) e 00448 (dati fatture transfrontaliere).