17 Marzo 2022

È conveniente il conferimento ex articolo 177, comma 2 bis, Tuir?

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il comma 2 bis dell’articolo 177 Tuir ha aperto, da alcuni anni, la via alla creazione della personal holding anche per soci che non detengono la maggioranza.

In questo modo il legislatore ha voluto manifestare un favor per le riorganizzazioni finalizzate anche alla gestione del ricambio generazionale.

Conferma di tale favor è stato enunciato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate la quale, in varie occasioni, ha avuto modo di affermare che “L’operazione sostanzialmente “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria.

Tale operazione appare quindi finalizzata a favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse per la insufficiente misura della partecipazione detenuta, purché ciò avvenga attraverso la creazione di una holding unipersonale riconducibile al singolo conferente”.

Il sistema manifesta un favor verso il conferimento di partecipazioni qualificate in quanto, a differenza del comma 2, non si limita a porre il requisito dei voti esercitabili in assemblea ma propone anche il criterio alternativo della partecipazione al capitale o al patrimonio, in modo da allargare l’ambito applicativo della disciplina. Peraltro, tale riferimento potrebbe aprire la porta alla conferibilità di quote di società di persone.

Vi sono però dei paletti che si pongono in direzione contraria.

Ad esempio, la norma prevede che in caso di conferimento di holding si deve verificare il requisito della partecipazione qualificata anche in relazione alle società partecipate dalla holding, tenendo conto della demoltiplicazione della catena partecipativa. Tale circostanza potrebbe penalizzare senza ragioni alcune ipotesi di riorganizzazione.

Una ulteriore preoccupazione del conferente attiene alla futura cessione delle partecipazioni da parte della personal holding. La cessione potrà beneficiare dell’esenzione di cui all’articolo 87 Tuir sul 95% del suo ammontare (pex). Si deve tuttavia prestare attenzione al fatto che il comma 2 bis dell’articolo 177 Tuir prevede che, in caso di conferimento, l’holding period passa da 12 a 60 mesi.

Si tratta di un aspetto non indifferente.

Se vi fosse in animo di vendere le quote della società “operativa”, magari perché si sta presentando all’orizzonte qualche acquirente interessato, nel breve termine la plusvalenza sarà tassata in modo importante.

Ipotizzando una plusvalenza di 100, ad esempio, oltre all’Ires del 24% sull’intera plusvalenza, si dovrà valutare anche la ritenuta del 26% sull’utile distribuito al socio ossia su 76.

La tassazione complessiva sarà quindi pari a 24+76×26% cioè 43.76. In caso di vendita imminente, potrà essere il caso di evitare il conferimento e di procedere alla rivalutazione, attualmente con l’imposta sostitutiva del 14%.

Altra questione attiene alla donazione della holding.

Ma se la norma prevede che sia una personal holding, posso poi donare le quote della personal holding, o parte di esse ai discendenti? Forse l’unico modo per passare le quote è la morte?

Sul punto lo studio del Notariato n. 29-2021/T appare tutto sommato abbastanza liberale.

Queste riflessioni permettono di evidenziare come la creazione della personal holding non sia sempre conveniente. Come spesso accade, bisogna fare una valutazione caso per caso.