11 Ottobre 2013

E-commerce: cosa fare per poter vendere on-line

di Giancarlo Falco
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Tra i pochi settori in controtendenza rispetto alla generale crisi economica che ha contraddistinto gli ultimi anni è sicuramente da segnalare quello dell’e-commerce. Le vendite on-line in Italia nel corso del 2012, infatti, hanno superato i 21 miliardi di euro, con un incremento del 12% sul 2011. Ulteriori margini di crescita sono previsti per il 2013.

Tali numeri rappresentano sicuramente uno stimolo importante per chi vuole affacciarsi in questo settore ed è pertanto importante capire quello che bisogna fare per avviare un’attività on-line: iniziare un’attività di e-commerce in modo professionale e continuativo richiede, infatti, pochi ma indispensabili adempimenti burocratici.

Il primo adempimento obbligatorio, tralasciando in questa sede le formalità richieste per iniziare l’attività imprenditoriale (apertura partita Iva ed iscrizione alla Camera di commercio) e le pratiche eventualmente necessarie per la vendita di specifici prodotti (ad esempio alimentari), è rappresentato dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività (ora denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività, SCIA) scaricabile dal sito web del Comune di residenza del prestatore persona fisica o nel quale ha sede la società prestatrice (è importante sottolineare che la sede del prestatore di servizi, quindi, prescinde dall’ubicazione del server o del sito web).

A differenza del passato, ove bisognava attendere 30 giorni, adesso vige il silenzio-assenso e, pertanto, si può iniziare subito l’attività e l’amministrazione ha tempo 60 giorni per accertare l’eventuale carenza di requisiti e presupposti richiesti per l’inizio dell’attività stessa. Nel corso di tale termine l’amministrazione può emanare provvedimenti di divieto della prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, ferma restando la possibilità del richiedente di conformare l’attività ai requisiti normativi entro il termine a tal fine fissato dalla stessa amministrazione.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve contenere una serie d’informazioni tra le quali sono da segnalare:

– i requisiti di onorabilità e capacità, in particolar modo l’assenza di fallimenti e di condanne penali;

– il settore merceologico;

– un dominio web.

L’impresa che intende svolgere attività di commercio elettronico di beni fisici deve, oltre a presentare la già citata SCIA al Comune di competenza, indicare il proprio numero di partita Iva nella home page del sito web (art. 35, c.1 del Dpr 633/1972).

Sul punto si segnala che, come indicato nella risoluzione 60/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 maggio 2006, tale obbligo è previsto anche nel caso in cui il sito web sia utilizzato solo per scopi meramente propagandistici e pubblicitari dell’attività economica esercitata senza il compimento di attività di commercio elettronico.

Ulteriore obbligo è quello di comunicare all’Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione di inizio attività o in sede di variazione dati (modello AA7/10 o modello AA9/11, rispettivamente per i soggetti diversi dalle persone fisiche e per le imprese individuali – Quadro B), l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’Internet service provider (art. 35, c. 2, lett. e) del Dpr 633/1972), indicando altresì (Quadro I) l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, di fax e l’eventuale sito web diverso da quello attraverso il quale viene esercitata l’attività di commercio elettronico (già indicato nel Quadro B).

Infine è opportuno segnalare che, qualora l’operatore italiano intenda vendere a distanza in ambito comunitario, sussiste l’obbligo d’iscrizione alla banca dati VIES (VAT Information Exchange System). A tal fine, in sede di dichiarazione inizio attività, occorre compilare il Quadro I – casella “Operazioni intracomunitarie” (contenuto nei modelli dell’Agenzia delle Entrate sopraindicati).

L’obbligo d’iscrizione al VIES non deve essere ottemperato solo dalle imprese neo costituite; infatti, nel caso in cui un’impresa già operante sul mercato interno italiano o che esporta verso Paesi extra-UE, intenda iniziare ad effettuare operazioni intracomunitarie, deve verificare che il proprio numero identificativo Iva risulti iscritto nell’archivio VIES, accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate: nel caso in cui l’operatore italiano non risulti ancora incluso nell’archivio VIES o sia stato dal medesimo depennato, deve manifestare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza (il cui schema è riportato nell’allegato I, circolare 39/E, 1° agosto 2011, Agenzia delle Entrate), da presentare a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, riportando i dati relativi ai volumi presunti degli acquisti di beni e servizi e delle cessioni di beni e prestazioni di servizi resi. Pertanto, a tale scopo non devono essere utilizzati i predetti modelli dell’Agenzia delle Entrate.