16 Maggio 2015

Domande bonus bebè pregresso da presentare entro il 27 luglio

di Alessandro Bonuzzi
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Per le nascite, adozioni, affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine per presentare tempestivamente la domanda diretta all’ottenimento del cd. bonus bebè fin dall’inizio dell’anno coincide il 27 luglio 2015. In caso di presentazione tardiva, il sussidio spetta solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

È quanto ha chiarito l’INPS con la circolare n.93 dell’8 maggio scorso a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.83 del 10 aprile 2015 del D.P.C.M. 27 febbraio 2015 in vigore solo dallo scorso 27 aprile, recante la disciplina attuativa dell’agevolazione in questione.

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’art. 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1 gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall’ingresso in famiglia del figlio adottato. Pertanto, il sussidio è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

L’assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo annuale dell’assegno è raddoppiato.

In pratica, quindi, l’importo annuo dell’assegno è pari a:

  • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;
  • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell’ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda presentata da uno dei genitori a condizione che conviva con il figlio. In particolare, il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune.

La domanda, il cui modulo è disponibile sul sito internet dell’Inps, deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. In tale caso l’assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

Nella circolare n.93 viene precisato che, ai fini del computo del termine di 90 giorni, non rileva il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale così come stabilito dall’art. 2963 c.c.. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Considerato, poi, che il beneficio è in vigore dal 1 gennaio 2015 mentre il decreto attuativo solo dal 27 aprile 2015, l’Inps chiarisce che, “per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1 gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con il 27 luglio 2015. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 27 luglio 2015; in tale caso l’assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda”.

In altre parole, qualora, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1 gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, si desideri fruire dell’agevolazione fin dall’inizio dell’anno, è necessario che la relativa richiesta sia inoltrata all’Inps entro il prossimo 27 luglio. Diversamente, si comincerà a godere del bonus bebè solo a decorrere dalla data di presentazione della domanda.