25 Luglio 2018

Documentazione transfer pricing

di EVOLUTION
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La valutazione delle operazioni infragruppo, secondo quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, dove almeno uno dei due soggetti sia un non residente, deve avvenire nel rispetto del principio di libera concorrenza, cd. arm’s length principle, affinché vi sia una corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che sarebbe scaturito sul libero mercato, in condizioni similari, tra imprese indipendenti.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la normativa di riferimento per la predisposizione della documentazione necessaria in merito alla possibilità di accedere al regime premiale previsto dall’articolo 1 del D.Lgs. 471/1997, in a seguito delle rettifiche operate dall’Amministrazione finanziaria in merito di transfer pricing

Il comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, che reca la disciplina dei prezzi di trasferimento (transfer pricing), dispone che “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito …”. La finalità della norma è quella di evitare lo spostamento di materia imponibile da Stati ad elevata fiscalità verso territori caratterizzati da una minore pressione fiscale.

Nel nostro ordinamento è stato introdotto un particolare regime premiale disciplinato dall’articolo 1, comma 6 del D.Lgs. 471/1997 che prevede, a determinate condizioni, la disapplicazione delle sanzioni (cd. penality protection) per infedele dichiarazione di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 471/1997 qualora venga rettificato il reddito da parte dell’Amministrazione in sede di accertamento.

La possibilità di accedere al regime premiale, però, è subordinata alla predisposizione della documentazione individuata dal provv. AdE 29.9.2010, il quale richiede la redazione di un fascicolo documentale composta da:

  • Master file, nel quale vanno riportate le informazioni relative al gruppo;
  • Country file, relativo unicamente all’impresa residente.

Entrambi i documenti si articolano in capitoli, paragrafi e sottoparagrafi.

Va precisato che non sempre è richiesta la redazione di entrambi i file, in quanto occorre prima verificare la qualifica assunta dalla società residente (o dalla stabile organizzazione residente) rispetto agli altri soggetti appartenenti al gruppo. Infatti, nell’ipotesi di:

  • Holding, si redigono il Master file riguardante l’intero gruppo e il Country file;
  • Sub-holding: si redigono entrambi i documenti, ma il Master riguarda il sottogruppo controllato dalla società italiana;
  • Controllata: si deve predisporre unicamente il Country file.

Coloro che detengono il fascicolo documentale dovranno indicarlo in dichiarazione dei redditi, pena la decadenza dal beneficio. Altro aspetto rilevante concerne l’idoneità della documentazione, in quanto la penality protection potrà essere evocata solo nell’ipotesi in cui il fascicolo documentale risulti idoneo alle istruzioni fornite dal citato provvedimento 29.09.2010 e dall’articolo 8 del D.M. 14.05.2018, pertanto, il semplice possesso della documentazione non è sufficiente ai fini dell’agevolazione.

Infine, per i gruppi multinazionali individuati dall’articolo 1 commi 145146 della L. 208/2015 (Legge d Stabilità 2016) è richiesta anche la redazione del Country by country reporting (CbCR) o rendicontazione Paese per Paese, secondo le disposizioni individuate dal D.M. 23.2.2017 e dal provv. AdE 28.11.2017 n. 275956.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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