14 Giugno 2014

Diventa opzionale la sostitutiva sui finanziamenti

di Luigi Scappini
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Il decreto legge n. 145/2013 ha, da un lato reso opzionale l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine e, dall’altro, allargato l’ambito di applicazione della stessa anche alle operazioni di finanziamento strutturate, in primis, l’emissione di prestiti obbligazionari, lasciandone tuttavia irrisolta la vexata questio inerente il presupposto territoriale.

Preliminarmente ricordiamo come per finanziamenti a medio-lungo termine si intendano quelli con durata originaria superiore a 18 mesi, individuando, nello specifico, il medio termine nel periodo compreso tra i 18 mesi e i 5 anni, e il lungo in quello superiore ai 5 anni. Tali perimetri temporali, stante l’assenza di riferimenti normativi, si invengono nelle istruzioni di vigilanza fornite alle banche da parte della Banca di Italia con la circolare n.229 del 21 aprile 1999.

In deroga alla richiesta della durata minima, l’imposta sostitutiva si rende applicabile anche ai finanziamenti a breve termine erogati da banche nei settori del credito all’artigianato, cinematografico e del peschereccio.

Tornando ai finanziamenti a medio-lungo termine, essi sono soggetti, in via ordinaria, alle varie imposte indirette, tuttavia, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del d.P.R. n. 601/1973, è possibile, previa opzione da esercitarsi nei modi e tempi stabiliti dal successivo articolo 17, applicare un’imposta sostitutiva nella misura generale dello 0,25%, a eccezione dei finanziamenti erogati per l’acquisto di abitazioni non prima casa, nel qual caso l’aliquota è elevata al 2%.

Come evidenziato da Assonime nella circolare a commento della novità, la n. 17 del 29 maggio 2014, la previsione dell’applicazione dell’imposta sostitutiva solo in via opzionale, rappresenta un indubbio passo in avanti, stante il fatto che tale regime impositivo, di fatto, alla luce della contrazione dell’ambito di applicazione, mantiene un effetto agevolativo solamente nei casi di finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria, infatti, in tal caso, optando per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, si va a neutralizzare l’imposta ipotecaria la cui aliquota, pari al 2%, è meno conveniente.

L’opzione deve essere esercitataper iscritto nell’atto di finanziamento” pena la decadenza da tale possibilità sia per lo stesso atto “principale” che per quelli successivi ma collegati a esso.

Restano ferme le regole previste all’articolo 19 del d.P.R. n. 601/1973 in riferimento a particolari finanziamenti quali quelli “effettuati con fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto degli stessi” per i quali l’imposta sostitutiva non si rende applicabile.

Come anticipato, il Legislatore non è intervenuto per risolvere la problematica connessa con il presupposto della territorialità. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate con la recente risoluzione n. 20/E del 28 marzo 2013, confermando il precedente profilo interpretativo di cui alla risoluzione n.45/E del 10 aprile 2000, ha affermato che ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, si rendono mutuabili i principi rinvenibili nell’imposta di registro, per cui saranno soggetti all’imposta tutti i contratti che si sono formati in Italia. Quel che lascia perplessi è l’affermazione secondo cui, se la contrattazione sulle caratteristiche proprie del contratto di finanziamento avvengono in Italia, ed è solo la stipula del contratto che avviene all’estero, in questo caso l’imposta è comunque dovuta in quanto il contratto si considera concluso nel territorio dello Stato.

I principi dell’imposta di registro per determinare il perimetro territoriale di applicazione dell’imposta sostitutiva, come individuati all’articolo 2 del d.P.R. n. 131/1986, prevedono che siano soggetti gli atti “formati per iscritto nel territorio dello Stato”- , ragion per cui si dovrebbe dare rilevanza al luogo in cui sorgono, a mezzo della stipula, i reciproci vincoli contrattuali, a nulla rilevando la precedente fase di contrattazione.

D’altro canto, la risoluzione n. 20/E/2013 richiamata, afferma come per il contratto di finanziamento è sufficiente anche la stipula di una scrittura privata.

A questo punto, l’applicazione dell’imposta sostitutiva previa opzione, non risolve le problematiche derivanti dalla pretesa elusività dei finanziamenti stipulati all’estero, infatti, con tutta probabilità, la contestazione verrà ribaltata, in caso di mancato esercizio dell’opzione, sulle imposte indirette ordinariamente dovute.

Di recente si segnala la sentenza della CTP di Brescia, n.385/15/14 con cui i giudici hanno affermato come non fosse soggetto a sostitutiva un contratto di finanziamento stipulato all’estero.