18 Settembre 2014

Distribuzione di prodotti editoriali all’estero a favore dell’editore italiano

di Marco Peirolo
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Riguardo alle operazioni con l’estero di prodotti editoriali, è prassi stipulare
contratti di distribuzione con soggetti non residenti ai quali viene affidato l’incarico di curare la distribuzione dei prodotti editoriali dell’esportatore nazionale in veste di acquirenti-rivenditori.
Si ipotizzi che il distributore, stabilito in un Paese extra-UE,
anziché versare all’editore italiano uno specifico corrispettivo in denaro per i prodotti editoriali acquistati in proprio ai fini della successiva rivendita,
s’impegni a pubblicizzare i suddetti prodotti secondo gli accordi conclusi.
La questione che s’intende affrontare ha per oggetto l’applicazione, alla fattispecie descritta, del
regime speciale di cui all’art. 74, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), del D.L. n. 63/2013, convertito dalla L. n. 90/2013.
Si tratta, in altri termini, di stabilire se l’IVA, per l’esportazione dei prodotti editoriali destinati al distributore, sia applicabile:
  • secondo le ordinarie disposizioni contenute nei Titoli I e II del D.P.R. n. 633/1972, ovvero
  • attraverso il regime semplificato di imposizione e riscossione dell’imposta basato:
    1. sul numero delle copie vendute, oppure
    2. sul numero delle copie consegnate/spedite diminuito, a titolo di forfetizzazione della resa, del 70% (per i libri) o dell’80% (per i giornali quotidiani e periodici, diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai cd. “supporti integrativi”).
In via generale, il regime speciale implica che
l’IVA sia assolta dall’editore sulla base del prezzo di vendita al pubblico dei prodotti editoriali, comprensiva dei valori aggiunti realizzati da tutti i soggetti che intervengono nei vari anelli della catena distributiva. In pratica, il documento di addebito emesso dall’editore e dai successivi rivenditori (es. distributori)
non assume rilevanza ai fini della rivalsa e della detrazione da parte degli acquirenti, ferma restando – per effetto dell’art. 19, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 633/1972 – la
detraibilità dell’imposta per l’acquisto/importazione dei beni/servizi relativi alle
operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali, anche se equiparate – ai sensi dell’art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 – alle operazioni non soggette a IVA.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 23 del 24 luglio 2014 (§ 2.1, 5, 5.1.1.e 5.2.1), ha confermato che dall’ambito oggettivo di applicazione del regime speciale sono
esclusi i prodotti editoriali oggetto di
cessione intracomunitaria o all’esportazione, in quanto si tratta di
operazioni non imponibili.
Il citato regime si applica, infatti, alle sole attività di commercializzazione,
nel territorio dello Stato, di prodotti editoriali, sicché – per le operazioni con l’estero – trovano applicazione le ordinarie disposizioni in materia di IVA.
Con riguardo, pertanto, all’esportazione dei prodotti editoriali, la fattura deve essere emessa in
regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 e il documento, in base all’art. 21, comma 6, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, deve riportare l’annotazione “operazione non imponibile” con l’eventuale specificazione della relativa norma di riferimento (comunitaria o nazionale).
Nel caso in esame, l’operazione posta in essere dall’editore italiano rientra nello
schema della permuta, in quanto il contratto di distribuzione prevede lo
scambio dei prodotti editoriali con una prestazione pubblicitaria.
Ai fini IVA, la relativa disciplina è contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (…) sono soggette ad imposta
separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”.
In conclusione, il
principio della tassazione separata di ciascuna cessione/prestazione che compone l’operazione permutativa porta a ritenere che l’editore italiano, a fronte dell’esportazione posta in essere, è tenuto ad emettere:
  • non solo la fattura, in regime di non imponibilità IVA, per i prodotti editoriali ceduti al distributore extra-UE;
  • ma anche l’autofattura, con addebito dell’IVA, per la prestazione pubblicitaria ricevuta, siccome la medesima assume natura “generica” ex art. 7-ter, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 ed è quindi territorialmente rilevante in Italia.
L’art. 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per le permute,
la base imponibile è costituita dal “
valore normale” del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione. Nel caso di specie, ciò significa che la base imponibile è costituita dal valore normale, rispettivamente, dei prodotti editoriali e della prestazione pubblicitaria, determinato in base ai criteri previsti dall’art. 14 del decreto IVA.
In ordine al
momento impositivo, è dato osservare che se la prima operazione effettuata è:
  • l’esportazione, il momento impositivo coincide, per entrambe le operazioni, con l’effettuazione dell’esportazione, che rappresenta il corrispettivo del servizio pubblicitario. In questa ipotesi:
    1. la fattura va emessa entro le ore 24 del giorno di spedizione dei prodotti editoriali all’estero;
    2. l’autofattura, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della spedizione dei prodotti editoriali all’estero;
  • la prestazione pubblicitaria, il momento impositivo coincide:
    1. per la prestazione pubblicitaria, con la sua effettuazione, che rappresenta il pagamento anticipato dell’esportazione dei prodotti editoriali, per cui l’autofattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ultimazione, in base al combinato disposto degli artt. 21, comma 4, lett. d), e 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972;
    2. per l’esportazione, con la spedizione dei prodotti editoriali all’estero, per cui la fattura va emessa entro le ore 24 del giorno del loro invio.