19 Gennaio 2018

Disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente

di EVOLUTION
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La disciplina che regola i redditi di lavoro dipendente di fonte estera o percepiti da un soggetto residente all’estero è contenuta sia nelle disposizioni domestiche, che nei trattati internazionali contro la doppia imposizione sui redditi.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Fiscalità internazionale”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la disciplina convenzionale del reddito di lavoro dipendente.

L’articolo 15 del modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi reca le disposizioni in materia di lavoro subordinato.

La potestà impositiva tra i vari Stati viene suddivisa in base alle seguenti regole:

  • i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato;
  • se l’attività è svolta nell’altro Stato contraente, le remunerazioni percepite a titolo di lavoro subordinato sono imponibili in questo altro Stato.

Qualora un lavoratore dipendente viene distaccato a tempo determinato in un Paese diverso da quello di residenza fiscale, sono previste particolari disposizioni che pongono specifiche deroghe alla regola generale (ossia l’imponibilità nello Stato in cui viene svolta l’attività lavorativa).

Le deroghe prevedono che le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato, e
  2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato, e
  3. l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Le convenzioni internazionali ispirate al modello Ocse prevedono ulteriori casistiche nei casi di seguito indicati:

  • le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa; se tale Stato non preleva imposte su dette remunerazioni, le stesse sono imponibili nello Stato di cui i beneficiari sono residenti;
  • i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti.

Particolari regole di tassazione sono previste per il lavoro dipendente svolto all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia che, ogni giorno, attraversano il confine per recarsi sul luogo di lavoro estero. Trattasi dei lavoratori frontalieri che sono coloro che:

  • pur essendo fiscalmente residente in Italia (articolo 2 del D.P.R. 917/1986);
  • svolgono l’attività lavorativa in zone di frontiera o in Stati posti in prossimità della frontiera (es. Francia o Svizzera), rientrando periodicamente sul territorio dello Stato italiano.

 

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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